DEFERIMENTO: DEL SIG. ALFIERI PIERLUIGI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT’OMERO PALMENSE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.38 COMMA 1 DELLE NOIF (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVER CONSENTITO…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 09/12/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. FILIPPO BOCCANERA, CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PERCHÉ IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO HA AGGREDITO NEL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI CON UN VIOLENTO PUGNO ALLA TESTA IL SIG. FABIO SANGUEDOLCE ALLENATORE DELLA S.S.D. ORTONA CALCIO CAGIONANDOGLI UN “TRAUMA CRANICO MINORE, CERVICALGIA, CON PROGNOSI INIZIALE DI SETTE GIORNI” COSÌ COME EMERGE DAL CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE F. RENZETTI DI LANCIANO (CH) PRESSO IL QUALE IL SANGUEDOLCE È STATO TRASPORTATO IN AMBULANZA, NONCHÉ PER AVER POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO – TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI E ANTONIO SORGETTI. NELLO SPECIFICO AL TERMINE DELLA GARA, MENTRE I CALCIATORI PERCORREVANO IL TUNNEL PER ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI ALCUNI GIOCATORI DELLA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – TRA I QUALI A SEGUITO DELL’INDAGINE SONO STATI INDIVIDUATI I SIG.RI FRANCESCO DI GENNARO, ANDREA KOSSIAKOV E LO STESSO FILIPPO BOCCANERA – HANNO INIZIATO AD AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI. L’ALLENATORE SIG. FABIO SANGUEDOLCE INTERVENUTO PER PLACARE GLI ANIMI È STATO QUINDI COLPITO DAL SIG. BOCCANERA. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA; DEL SIG. FRANCESCO DI GENNARO, CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER POSTO IN ESSERE – IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO – UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CHE CONDUCE AGLI SPOGLIATOI. NELLO SPECIFICO IL SIG. DI GENNARO HA COLPITO CON UNO SCHIAFFO AL VOLTO IL SIG. MATTIA GRANATA. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA; DEL SIG ANDREA KOSSIAKOV CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER POSTO IN ESSERE – IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO – UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CHE CONDUCE AGLI SPOGLIATOI. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA; DELLA SOCIETA’ A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 (CODICE 919074) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIG.RI FILIPPO BOCCANERA, FRANCESCO DI GENNARO E ANDREA KOSSIAKOV SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.
DEFERIMENTO: DEL SIG. FILIPPO BOCCANERA, CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PERCHÉ IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO HA AGGREDITO NEL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI CON UN VIOLENTO PUGNO ALLA TESTA IL SIG. FABIO SANGUEDOLCE ALLENATORE DELLA S.S.D. ORTONA CALCIO CAGIONANDOGLI UN “TRAUMA CRANICO MINORE, CERVICALGIA, CON PROGNOSI INIZIALE DI SETTE GIORNI” COSÌ COME EMERGE DAL…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 25/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. VITTORIO GASPARI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA (MATRICOLO 69566) ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. FELICE FRANCO NICOLA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO DI 1^ CATEGORIA NELLE GARE DEL 24.10.2018 (TRIGNO CELENZA – RAPINO) E DEL 28.10.2018 (TRIGNO CELENZA – REAL CASALE) SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO CON QUEST’ULTIMA. IL TESSERAMENTO CON LA A.S.D. TRIGNO CELENZA È INFATTI AVVENUTO IN DATA 20.11.2018; DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGNO CELENZA (MATRICOLA 69566) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIG.RI FELICE FRANCO NICOLA E VITTORIO GASPARI, SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E COMUNQUE NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;
DEFERIMENTO: DEL SIG. VITTORIO GASPARI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA (MATRICOLO 69566) ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. FELICE FRANCO NICOLA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO DI 1^ CATEGORIA NELLE GARE DEL 24.10.2018 (TRIGNO CELENZA –…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 18/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. PASSUCCI ROSARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NEGLI ARTT. 4 COMMA 1 (OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE), 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO), IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE NOIF (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO RICHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, AL SIG. TRAVAGLINI VINCENZO, SPROVVISTO DELL’ABILITAZIONE E NON ISCRITTO ALL’ALBO DEI TECNICI, DI SVOLGERE LE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, IN OCCASIONE DELLA S.S. 2018-2019, TESSERATO COME CALCIATORE; DEL SIG. TRAVAGLINI VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NEGLI ARTT. 4 COMMA 1 (OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE), 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO), PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI ALLENATORE DELLA A.S.D. ROCCASPINALVETI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, SEPPUR SPROVVISTO DELL’ABILITAZIONE E NON ISCRITTO ALL’ALBO DEI TECNICI: DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 , C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 (RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ATTUALMENTE VIGENTE, SOCIETA’ ALLA QUALE APPARTENEVANO I SOGGETTI COINVOLTI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO NELL’ART. 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO);
DEFERIMENTO: DEL SIG. PASSUCCI ROSARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NEGLI ARTT. 4 COMMA 1 (OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE), 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO), IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE NOIF (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO RICHIEDERE…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 18/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. DI DONATO MASSIMO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C., NELLA STAGIONE 2018/2019, LA VIOLAZIONE DI CUI L’ART 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 23 1 COMMA DELLE N.O.I.F. CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 PUNTO 14 LETTERA C) DELLA L.N.D., PUBBLICATO L’1.7.2018, PER AVERE CONSENTITO, PERMESSO E AUTORIZZATO, NELLA SUA QUALITÀ, DI AFFIDARE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE 2018 SINO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA, AL SIGNOR EMANUELE BONELLI, CALCIATORE SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA PER LA SUINDICATA CATEGORIA, IN QUANTO PRIVO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DALLA GIÀ RICHIAMATA DISPOSIZIONE FEDERALE; DEL SIG. EMANUELE BONELLI, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 CON LA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C. QUALE CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DI CUI L’ART 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 23 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 PUNTO 14 LETTERA C) DELLA L.N.D., PUBBLICATO L’1.7.2018, PER AVERE ASSUNTO SENZA AVERNE TITOLO, A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE 2018, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, IN ASSENZA DELLE ABILITAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, COMPARENDO COME CALCIATORE NELLE DISTINTE DELLE GARE:
DEFERIMENTO: DEL SIG. DI DONATO MASSIMO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C., NELLA STAGIONE 2018/2019, LA VIOLAZIONE DI CUI L’ART 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 23 1 COMMA DELLE N.O.I.F. CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 PUNTO 14 LETTERA C) DELLA L.N.D., PUBBLICATO L’1.7.2018, PER AVERE CONSENTITO, PERMESSO E AUTORIZZATO, NELLA SUA QUALITÀ, DI AFFIDARE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 11/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. DANIELE DI BARTOLO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. RAIANO, CODICE 41150, ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ALDO DI CORCIA, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. RAIANO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” REGIONE ABRUZZO IN DATA ANTECEDENTE AL 28.03.2019 – DATA DI TESSERAMENTO DEL SIG. DI CORCIA – E, QUINDI, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO, COME EMERGE DALLA DISTINTA DELLA GARA A.S.D. RAIANO – A.S.D. SCAFA CAST 2017 DEL 19.01.2019; DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO (CODICE 41150), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SOGGETTI SIG.RI ALDO DI CORCIA E DANIELE DI BARTOLO, APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;
DEFERIMENTO: DEL SIG. DANIELE DI BARTOLO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. RAIANO, CODICE 41150, ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ALDO DI CORCIA, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. RAIANO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” REGIONE ABRUZZO IN DATA ANTECEDENTE AL 28.03.2019 – DATA DI TESSERAMENTO DEL…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 11/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. SPAGNOLI TOMMASO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER L’OMESSO REGOLARE TESSERAMENTO QUALE TECNICO ABILITATO DEL SIG. PULSONE MARIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) E ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO L.N.D. CHE, TESTUALMENTE, RECITA: “E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D, AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E B DEL CALCIO FEMMINILE E DEL CALCIO A CINQUE, AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, DI PROMOZIONE, DI 1A E 2A CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE”, PER AVER CONSENTITO AL SIG. PULSONE MARIO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON TESSERATO, NONCHÉ PER AVER COMUNQUE OMESSO DI AFFIDARE LA CONDUZIONE AD UN ALLENATORE TESSERATO ED ABILITATO DAL SETTORE TECNICO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE MUNITO DI LEGALE RAPPRESENTANZA NONCHÉ AGLI ALTRI SOGGETTI ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ CONTESTATA.
DEFERIMENTO: DEL SIG. SPAGNOLI TOMMASO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER L’OMESSO REGOLARE TESSERAMENTO QUALE TECNICO ABILITATO DEL SIG. PULSONE MARIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 4/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. VINCENZO DI DOMENICANTONIO, PRESIDENTE DELLA F.C. A.S.D. TOSSICIA, CODICE 913810 ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. GIACOMO DI GIULIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 E, PRECISAMENTE, FINO AL 20.12.2018 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA F.C. A.S.D. TOSSICIA (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A – ABRUZZO) BENCHÉ PRIVO DI TESSERAMENTO, IL TUTTO COME EMERGE DALLE NUMEROSE DISTINTE DI GARA; DELLA SOCIETÀ F.C. ASD TOSSICIA, CODICE 913810, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SOGGETTI SIG.RI VINCENZO DI DOMENICANTONIO E GIACOMO DI GIULIO, APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.
DEFERIMENTO: DEL SIG. VINCENZO DI DOMENICANTONIO, PRESIDENTE DELLA F.C. A.S.D. TOSSICIA, CODICE 913810 ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. GIACOMO DI GIULIO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 E, PRECISAMENTE, FINO AL 20.12.2018 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA F.C. A.S.D. TOSSICIA (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A – ABRUZZO) BENCHÉ PRIVO DI…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 4/11/2019 – Delibera – DEL SIG. MASTRODDI VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), PER AVER CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, ALL’ALLENATORE DI BASE SIG. CARINGI GIOVANNI, PRIVO DI TESSERAMENTO, DI SVOLGERE LE MANSIONI DI ALLENATORE IN OCCASIONE DELLA S.S. 18-19 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 E, SPECIFICATAMENTE, NELLE GARE UFFICIALI DEL 9.9.2018, DEL 4.11.2018, DELL’11.11.2018, DEL 14.11.2018, DEL 25.11.2018 E DEL 6.1.2019, RISPETTIVAMENTE CONTRO LE SOCIETÀ DEPORTIVO LUCO, PLUS ULTRA, CELANO, SAN BENEDETTO VENERE, VILLA SAN SEBASTIANO E SAN PELINO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923, MATRICOLA N. 937669, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DA SOGGETTI TESSERATI NONCHÉ DA SOGGETTI NON TESSERATI CHE HANNO SVOLTO, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE, COME SOPRA CONTESTATA.
DEL SIG. MASTRODDI VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., OVVERO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. CIANCI NICOLA, TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, PER AVER SVOLTO SCIENTEMENTE E CONSAPEVOLMENTE, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON ABILITATO E NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, IN UNO AI SIG.RI LUPO GIUSEPPE E CIANCAGLINI ALESSIO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E/O COLLABORATORE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. SCERNI A.S.D. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C. R. ABRUZZO, UTILIZZANDO, A TAL FINE, LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO ABILITATO SIG. DE GUGLIELMO VINCENZO; AL SIG. LUPO GIUSEPPE, TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, PER AVER SVOLTO SCIENTEMENTE E CONSAPEVOLMENTE, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON ABILITATO E NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, IN UNO AI SIG.RI CIANCI NICOLA E CIANCAGLINI ALESSIO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E/O COLLABORATORE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. SCERNI A.S.D. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C. R. ABRUZZO, UTILIZZANDO A TAL FINE LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO ABILITATO SIG. DE GUGLIELMO VINCENZO.
DEFERIMENTO: DEL SIG. CIANCI NICOLA, TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, PER AVER SVOLTO SCIENTEMENTE E CONSAPEVOLMENTE, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON ABILITATO E NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, IN UNO AI SIG.RI LUPO GIUSEPPE E CIANCAGLINI ALESSIO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E/O COLLABORATORE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. SCERNI A.S.D. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C. R. ABRUZZO,…