COMITATO REGIONALE ABRUZZO

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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 21/03//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED PIANE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DURANTINI FABRIZIO ED AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO, TENUTO CONTO CHE LA SOCIETA’ MEDESIMA NON HA PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DELL’AMMENDA PATTUITA AI SENSI DELL’ACCORDO EX ART. 32 SEXIES C.G.S.;

  DEFERIMENTO: – DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED PIANE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DURANTINI FABRIZIO ED AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO, TENUTO CONTO CHE LA SOCIETA’ MEDESIMA NON HA PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DELL’AMMENDA PATTUITA AI SENSI DELL’ACCORDO EX ART. 32 SEXIES C.G.S.;           Con nota del 25.2.19, il Procuratore Federale Interregionale e…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 28/02//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. CILLI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 25 COMMA 3 E 28 REGOLAMENTO S.G.S. F.I.G.C. PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO (CULPA IN VIGILANDO), CHE AL TORNEO NAZIONALE “DEL MARE ADRIATICO” (DISPUTATA NEI GIORNI 1/2/3 GIUGNO 2018 IN ABRUZZO TRA LE LOCALITÀ DI SAN SALVO MARINA E VASTO) ORGANIZZATO DALLA PROPRIA SOCIETÀ E IL CUI SVOLGIMENTO ERA STATO PREVIAMENTE AUTORIZZATO DAL CR ABRUZZO E DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO F.I.G.C. (GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL 10.5.2018, PROT. 21545.20) IN ESITO ALL’ESAME DEL RELATIVO REGOLAMENTO INVIATO IN VISIONE PER LE SOLE CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE “ESORDIENTI MISTI”, “PULCINI MISTI” E “ PRIMI CALCI”, AVESSERO A PARTECIPARE, IN VIOLAZIONE DEL CITATO REGOLAMENTO, ANCHE LE ULTERIORI E NON AUTORIZZATE CATEGORIE “ALLIEVI” E “GIOVANISSIMI”; – DEL SIG. MALAFRONTE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO SVOLGENTE EX ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE NELL’INTERESSE E CONTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO, PER AVERE,, QUALE SOGGETTO AFFIDATARIO E RESPONSABILE PER CONTO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO NAZIONALE “DEL MARE ADRIATICO” DISPUTATO NEI GIORNI 1/2/3 GIUGNO 2018 IN ABRUZZO (TRA LE LOCALITÀ DI SAN SALVO E VASTO) E IL CUI SVOLGIMENTO ERA STATO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL CR ABRUZZO E DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO F.I.G.C. (GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL 10.5.2018 PROT. 21545.20) IN ESITO ALL’ESAME DEL RELATIVO REGOLAMENTO INVIATO IN VISIONE PER LE SOLE CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE “ESORDIENTI MISTI”, “PULCINI MISTI” E “PRIMI CALCI”, ESTESO (RECTIUS: CONSENTITO) LA PARTECIPAZIONE A TALE TORNEO, IN VIOLAZIONE DELL’AUTORIZZATO REGOLAMENTO, ANCHE ALLE ULTERIORI CATEGORIE “ALLIEVI” E “GIOVANISSIMI”; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SAN SALVO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LA CONDOTTA QUALE SOPRA DESCRITTA ASCRIVIBILE AI PROPRI, ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E SOGGETTO SVOLGENTE EX ART. 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S. ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE NELL’INTERESSE E CONTO DELLA SOCIETÀ;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. CILLI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 25 COMMA 3 E 28 REGOLAMENTO S.G.S. F.I.G.C. PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO (CULPA IN VIGILANDO), CHE AL TORNEO NAZIONALE “DEL MARE ADRIATICO” (DISPUTATA NEI GIORNI 1/2/3 GIUGNO 2018 IN ABRUZZO TRA LE LOCALITÀ DI SAN SALVO MARINA E VASTO) ORGANIZZATO DALLA PROPRIA SOCIETÀ E IL CUI…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 28/02//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI BARTOLO FAUSTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 6 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE CONSENTITO CHE IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ, PARTECIPASSE ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, SOTTO FALSO NOME AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, IN QUANTO (INSERITO NELLA LISTA E POI DEPENNATO PRIMA DI CONSEGNARE STESSA ALL’ARBITRO) NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA PERCHÉ NELLA DISTINTA ERANO GIÀ PRESENTI 4 GIOCATORI FUORI QUOTA E, QUINDI, IL DE BENEDICTIS NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA, ED ANCHE PER AVERE CONSENTITO L’INSERIMENTO NELLA DISTINTA “COME ALLENATORE” DEL SIG. LACANTONI FERNANDO, CHE NON AVEVA TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO IN QUANTO IN POSSESSO DI LICENZA SCADUTA, COSÌ COME ACCERTATO PRESSO IL SETTORE TECNICO FEDERALE; – DEL SIG. PATELLA ALTERICO, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F. PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, NELLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, NELLA QUALE È STATO IMPIEGATO, SOTTO FALSO NOME, IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO (INSERITO NELLA LISTA E POI DEPENNATO) AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE ALLA GARA PERCHÉ NELLA DISTINTA ERANO GIÀ PRESENTI 4 GIOCATORI FUORI QUOTA E PER AVERE INSERITO NELLA DISTINTA DI GARA IL SIG. LACANTONI FERNANDO “COME ALLENATORE”, IN POSIZIONE IRREGOLARE IN QUANTO NON ABILITATO, PER NON AVERE RINNOVATO L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI TECNICI, ATTESTANDO NELLA DISTINTA DI GARA LA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE E DELL’ALLENATORE, CONSEGNATA AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE IL GIOCATORE DE BENEDICTIS ANGELO PARTECIPASSE ALLA GARA, SINO AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO, QUANDO NELL’INTERVALLO VENIVANO CONVOCATI DALL’ARBITRO CHE SI ERA ACCORTO DELLA SOSTITUZIONE DI PERSONA E CHE IL LUCANTONI SEDESSE IN PANCHINA SENZA AVERNE TITOLO; – DEL SIG. DE BENEDICTIS ANGELO, CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 6 C.G.S. PER AVERE EGLI PARTECIPATO, SOTTO FALSO NOME ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE REGOLARMENTE PERCHÉ NELLA DISTINTA VI ERANO GIÀ 4 FUORI QUOTA, GIOCANDO DI FATTO SOLTANTO IL PRIMO TEMPO, POICHÉ L’ARBITRO SI ERA ACCORTO DELLA SOSTITUZIONE DI PERSONA; – DEL SIG. PERNA MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE CAPITANO DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO E NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 18/19 TESSERATO CON LA SOC. MOLINA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S. PER AVERE PARTECIPATO ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, ED AVERE CONSENTITO CHE IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO (INSERITO NELLA DISTINTA E POI DEPENNATO) PARTECIPASSE ALLA GARA SOTTO FALSO NOME AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, INSERITO NELLA LISTA CON IL N. 15, IN QUANTO NON POTEVA PARTECIPARE REGOLARMENTE PERCHÉ NELLA DISTINTA VI ERANO GIÀ 4 FUORI QUOTA; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. RAIANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI DI BARTOLO FAUSTO (PRESIDENTE), PATELLA ALTERICO (DIRIGENTE), DE BENEDICTIS ANGELO E PERNA MASSIMO (CALCIATORI) ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S.

DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI BARTOLO FAUSTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 6 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE PER AVERE CONSENTITO CHE IL CALCIATORE DE BENEDICTIS ANGELO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ, PARTECIPASSE ALLA GARA RAIANO – CEPAGATTI DEL 29.1.2018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, SOTTO FALSO NOME AL POSTO DEL CALCIATORE MOCA ISIDORO, IN QUANTO (INSERITO NELLA LISTA E POI DEPENNATO PRIMA DI…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 21/02//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. ORGORETTI DINO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NOTARESCO A FAR DATA DALL’11.1.2018, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE AL’ATTIVITÀ SPORTIVA E, IN PARTICOLARE, PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, AL SIG. ORAZIO RUSCIOLI L’ESPLETAMENTO DEL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO, MILITANTE NEL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE TOSSICIA – NOTARESCO DEL 14.1.2018; NOTARESCO – MUTIGNANO DEL 21.1.2018; FONTANELLE – NOTARESCO DEL 28.1.2018 E NOTARESCO – NUOVA SANTEGIDIESE DEL 4.2.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE PER TALE SOCIETÀ; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 .

DEFERIMENTO: – DEL SIG. ORGORETTI DINO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NOTARESCO A FAR DATA DALL’11.1.2018, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE AL’ATTIVITÀ SPORTIVA E, IN PARTICOLARE, PER AVERE CONSENTITO O,…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 24/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL GIANNETTI MASSIMO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA I DELLO STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 45 DELLE N.O.I.F., PER AVER OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PINTOR REYES E ANTONIOLI OMAR E A FAR SOTTOPORRE I MEDESIMI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E DI DOTARLI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA, NONCHÉ PER AVER CONSENTITO L’UTILIZZO DEGLI STESSI, PUR SAPENDOLI IN POSIZIONE IRREGOLARE, NEL CORSO DELLE SEGUENTI GARE DEL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA: CANTERA – CAPRARA DEL 29.10.2017; PIANO D’ORTA – CANTERA DEL 5.11.2017; CANTERA – REAL ATHOS (PE) DEL 12.11.2017; ALANNO – CANTERA DEL 18.11.2017; CANTERA – CARAMANICO DEL 26.11.2017; ROSCIANO – CANTERA DEL 10.12.2017; CANTERA – WARRIORS DEL 6.1.2018; CUGNOLI – CANTERA DEL 14.1.2018; TORRE – CANTERA DEL 21.1.2018; CANTERA – SERRESE DEL 27.1.2018; CAPRARA – CANTERA DEL 4.2.2018 (DOVE HA SVOLTO LE FUNZIONI DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SQUADRA); CANTERA – PIANO D’ORTA DEL 18.2.2018; REAL ATHOS – CANTERA DEL 25.2.2018; CANTERA – REAL ALANNO DEL 3.3.32018; CARAMANICO – CANTERA DELL’11.3.2018; NONCHÉ NEL CORSO DELLE SEGUENTI GARE DELLA COPPA PROVINCIA PESCARA: WARRIORS – CANTERA DEL 17.2.2018; CANTERA – REAL MONTESILVANO DELL’11.2.2018 E CANTERA – ELICE DEL 17.3.2018, DOVE HA SVOLTO, IN QUESTE DUE ULTIME GARE, ANCHE LE FUNZIONI DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA; – DEL SIG. PATRIARCA PAOLO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVER EGLI SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, IN OCCASIONE DELLE SEGUENTI GARE DEL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA DELLA DELEGAZIONE DI PESCARA: CANTERA – REAL ATHOS (PE) DEL 12.11.2017; CANTERA – CARAMANICO DEL 26.11.2017; ROSCIANO – CANTERA DEL 10.12.2017; CANTERA – WARRIORS DEL 6.1.2018; CUGNOLI – CANTERA DEL 14.1.2018; TORRE – CANTERA DEL 21.1.2018; CANTERA – SERRESE DEL 27.1.2018; NELLE QUALI SONO STATI IMPIEGATI IN POSIZIONE IRREGOLARE, PERCHÉ NON TESSERATI, I CALCIATORI PINTOR REYES E ANTONIOLI OMAR, SOTTOSCRIVENDO LE DISTINTE CON ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE POSIZIONE DEI CALCIATORI, CONSEGNATE AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE I MEDESIMI PARTECIPASSERO ALLE GARE SENZA ESSERSI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DEL SIG. DE LUCA SANDRO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVER EGLI SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, IN OCCASIONE DELLE SEGUENTI GARE: REAL ATHOS – CANTERA DEL 25.2.2018; CANTERA – REAL ALANNO DEL 3.3.32018; CARAMANICO – CANTERA DELL’11.3.2018; VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA E LA GARA WARRIORS – CANTERA DEL 17.12.2017 VALEVOLE PER LA COPPA PROVINCIA DI PESCARA, NELLE QUALI SONO STATI IMPIEGATI IN POSIZIONE IRREGOLARE, PERCHÉ NON TESSERATI, I CALCIATORI PINTOR REYES E ANTONIOLI OMAR, SOTTOSCRIVENDO LE DISTINTE CON ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE POSIZIONE DEI CALCIATORI, CONSEGNATE AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE I MEDESIMI PARTECIPASSERO ALLE GARE SENZA ESSERSI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DEL SIG. BARBETTA UMBERTO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVER EGLI SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, IN OCCASIONE DELLE GARE: TORRE – CANTERA DEL 21.1.2018; REAL ATHOS – CANTERA DEL 25.2.2018, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA, NELLE QUALI SONO STATI IMPIEGATI IN POSIZIONE IRREGOLARE, PERCHÉ NON TESSERATI, I CALCIATORI PINTOR REYES E ANTONIOLI OMAR, SOTTOSCRIVENDO LE DISTINTE CON ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE POSIZIONE DEI CALCIATORI, CONSEGNATE AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE I MEDESIMI PARTECIPASSERO ALLE GARE SENZA ESSERSI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DEL SIG. RENZETTI DENIS, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVER EGLI SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, IN OCCASIONE DELLA GARA CANTERA – CAPRARA DEL 29.10.2017, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA, NELLA QUALE È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, PERCHÉ NON TESSERATO, IL CALCIATORE PINTOR REYES, SOTTOSCRIVENDO LA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE, CONSEGNATA AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE IL MEDESIMO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DEL CALCIATORE SIG. PINTOR REYES, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., PER AVERE EGLI DISPUTATO, IN POSIZIONE IRREGOLARE, LE SEGUENTI GARE DEL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA: CANTERA – CAPRARA DEL 29.10.2017; PIANO D’ORTA – CANTERA DEL 5.11.2017; CANTERA – REAL ATHOS (PE) DEL 12.11.2017; ALANNO – CANTERA DEL 18.11.2017; CANTERA – CARAMANICO DEL 26.11.2017; ROSCIANO – CANTERA DEL 10.12.2017; CUGNOLI – CANTERA DEL 14.1.2018; TORRE – CANTERA DEL 21.1.2018; CANTERA – SERRESE DEL 27.1.2018; CAPRARA – CANTERA DEL 4.2.2018; CANTERA – PIANO D’ORTA DEL 18.2.2018; REAL ATHOS – CANTERA DEL 25.2.2018; CANTERA – REAL ALANNO DEL 3.3.32018; CARAMANICO – CANTERA DELL’11.3.2018, E LE SEGUENTI GARE DELLA COPPA PROVINCIA PESCARA: WARRIORS – CANTERA DEL 17.2.2018; CANTERA – REAL MONTESILVANO DELL’11.2.2018 E CANTERA – ELICE DEL 17.3.2018, NELLE FILA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DEL CALCIATORE SIG. ANTONIOLI OMAR, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., PER AVERE EGLI DISPUTATO, IN POSIZIONE IRREGOLARE, LE SEGUENTI GARE DEL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA: CANTERA – WARRIORS DEL 6.1.2018; CUGNOLI – CANTERA DEL 14.1.2018; CANTERA – SERRESE DEL 27.1.2018; CAPRARA – CANTERA DEL 4.2.2018; CANTERA – PIANO D’ORTA DEL 18.2.2018; REAL ATHOS – CANTERA DEL 25.2.2018; CANTERA – REAL ALANNO DEL 3.3.32018; CARAMANICO – CANTERA DELL’11.3.2018, E LA SEGUENTE GARA DELLA COPPA PROVINCIA PESCARA: CANTERA – ELICE DEL 17.3.2018, NELLE FILA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DELLA SOCIETÀ SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER L’OPERATO DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI AD ESSA APPARTENENTI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

DEFERIMENTO: – DEL GIANNETTI MASSIMO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA I DELLO STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 45 DELLE N.O.I.F., PER AVER OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PINTOR REYES E ANTONIOLI OMAR E A FAR SOTTOPORRE I MEDESIMI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. BATTIPANE REMO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO DI SVOLGERE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” – ABRUZZO, SENZA CHE LO STESSO FOSSE TESSERATO PER LA STESSA SOCIETÀ; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI BATTIPANE REMO ED AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO (SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. BATTIPANE REMO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVERE CONSENTITO…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIAMPIETRO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PASSO CORDONE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S,. PER NON AVERE PAGATO ALL’ALLENATORE NATALE EUGENIO TUTTE LE SOMME ACCERTATE DAL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. CON DECISIONE DEL 5.10.2017 PUBBLICATA CON C.U. N° 6/2017, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA STESSA, ATTESO CHE ENTRO LA SCADENZA DEI TRENTA GIORNI PREVISTI DALLA NORMATIVA FEDERALE DALLA NOTIFICA DELLA SUINDICATA DECISIONE È STATA CORRISPOSTA LA SOMMA DI € 1.500,00 ANZICHÉ LA SOMMA DI € 1.503,00, OLTRE INTERESSI AL TASSO LEGALE FINO AL SODDISFO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. PASSO CORDONE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE COME SOPRA DESCRITTO;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIAMPIETRO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PASSO CORDONE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S,. PER NON AVERE PAGATO ALL’ALLENATORE NATALE EUGENIO TUTTE LE SOMME ACCERTATE DAL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. CON DECISIONE DEL 5.10.2017 PUBBLICATA CON C.U. N° 6/2017, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA STESSA, ATTESO…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FILIPPO CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PALOMBARO CALCIO 1975, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. GIANDONATO MARIO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON TESSERATO; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. PALOMBARO CALCIO 1975 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE SIG. DI FILIPPO CLAUDIO, NONCHÉ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA TENUTA DAL TECNICO SIG. GIANDONATO MARIO, CHE HA SVOLTO PER LA STESSA L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E COMUNQUE NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.

DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FILIPPO CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PALOMBARO CALCIO 1975, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FEBBO FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.P. REAL TRECIMINIERE (OGGI REAL 3C HATRIA 1957), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ALFREDO DI MARZIO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.P. REAL TRECIMINIERE, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE: REAL TRECIMINIERE – PALOMBARO DEL 7.1.2018; VAL FINO – REAL TRECIMINIERE DEL 13.1.2018; REAL TRECIMINIERE – PASSO CORDONE DEL 21.1.2018; SPORTLAND CELANO – REAL TRECIMINIERE DEL 28.1.2018; PIAZZANO – REAL TRECIMINIERE DELL’11.2.2018; REAL TRECIMINIERE – BUCCHIANICO DEL 18.2.2018; SULMONA – REAL TRECIMINIERE DEL 25.2.2018; REAL TRECIMINIERE – FATER ANGELINI DEL 4.3.2018 E CASOLANA – REAL TRECIMINIERE DELL’11.3.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO; – DELLA SOCIETÀ A.P. REALTRECIMINIERE (OGGI REAL 3C HATRIA 1957) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIGG.RI ALFREDO DI MARZIO E FABIO DI FEBBO;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FEBBO FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.P. REAL TRECIMINIERE (OGGI REAL 3C HATRIA 1957), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA,…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. ORLANDI CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. D’ORAZIO VALERIANO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. BUCCHIANICO, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE: PALOMBARO – BUCCHIANICO DEL 3.12.2017; BUCCHIANICO – CASTIGLIONE VAL FINO DEL 10.12.2017; BUCCHIANICO – PASSO CORDONE DEL 17.12.2017; BUCCHIANICO – SPORTLAND CELANO DEL 21.12.2017; BUCCHIANICO – FOSSACESIA DEL 7.1.2018; PIAZZANO ATESSA – BUCCHIANICO DEL 14.1.2018; ORTONA – BUCCHIANICO DEL 21.1.2018; BUCCHIANICO – SULMONA DEL 28.1.2018; FATER ANGELINI – BUCCHIANICO DEL 4.2.2018; BUCCHIANICO – CASOLANA DELL’11.2.2018 E TRECIMINIERE – BUCCHIANICO DEL 18.2.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIGG.RI D’ORAZIO VALERIANO E ORLANDI CLAUDIO.

DEFERIMENTO: – DEL SIG. ORLANDI CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO…

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