Gara del 16/12/2018 CAPRARA CALCIO – ANGELESE Il Giudice Sportivo – Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue: – al minuto 14º del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Caprara Calcio sig. DI FELICE Camillo veniva espulso per aver commesso un violento fallo di gioco contro un calciatore della squadra avversaria; – alla notifica del provvedimento disciplinare lo stesso colpiva il direttore di gara con una manata in pieno volto, causandogli forte dolore alla mandibola dx e…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/12/2018 – Delibera – Gara del 16/12/2018 TORREVECCHIA CALCIO 2004 – LETTESE
Gara del 16/12/2018 TORREVECCHIA CALCIO 2004 – LETTESE Il Giudice Sportivo – Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: – al minuto 42º del primo tempo il giocatore del Torrevecchia Calcio 2004 sig. COCCIONE Mattia veniva espulso per aver pronunciato ad alta voce frasi contenenti espressioni blasfeme; – in conseguenza di detto provvedimento disciplinare, l’arbitro, di sesso femminile, veniva circondata con fare minaccioso da alcuni calciatori della squadra locale che protestavano insistentemente nei suoi confronti per indurla a…
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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/12/2018 – Delibera – Gara del 2/12/2018 AMATORI VIS FARINDOLA – ANGELESE
Gara del 2/12/2018 AMATORI VIS FARINDOLA – ANGELESE Il Giudice Sportivo La Soc. ASD Angelese ha presentato tempestivo e rituale reclamo avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l’arbitro. Deduce, in particolare, la Società reclamante che “durante la gara veniva concesso un calcio di rigore a favore dell’Angelese, lo stesso veniva calciato e sulla respinta del portiere avversario il rigorista ribadiva in…
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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – Gara del 2/12/2018 CHIETI FC 1922 – PENNE 1920
Gara del 2/12/2018 CHIETI FC 1922 – PENNE 1920 Il Giudice Sportivo – Visto il reclamo presentato entro i termini dalla Soc. CHIETI F.C. 1922, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 0 a 2, deducendo che la A.S.D. PENNE 1920 avrebbe violato le norme federali che impongono l’impiego di calciatori “giovani” nelle competizioni della L.N.D.. – Preso atto che la Società ricorrente ha fornito copia della…
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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – Gara del 1/12/2018 GIULIANOVA ANNUNZIATA – FAVALE 1980 Il Giudice Sportivo
Gara del 1/12/2018 GIULIANOVA ANNUNZIATA – FAVALE 1980 Il Giudice Sportivo – Visto il reclamo presentato nei termini dalla ASD Giulianova Annunziata avverso la gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 0 a 1, per la posizione irregolare di due calciatori della ASD Favale 1980. -Deduce, in particolare, la società ricorrente che i calciatori della soc. Favale 1980 sig.ri Roccetti Paolo e Galli Matteo non potevano essere impiegati perché, alla data dell’incontro, non risulterebbero regolarmente tesserati ai sensi…
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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – Gara del 2/12/2018 VIRTUS PRATOLA CALCIO – SAN BENEDETTO VENERE
Gara del 2/12/2018 VIRTUS PRATOLA CALCIO – SAN BENEDETTO VENERE Il Giudice Sportivo – La Soc. ASD San Benedetto Venere ha presentato tempestivo e rituale reclamo avverso la gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 2 a 2, deducendo la posizione irregolare di quattro calciatori della A.S.D. Virtus Pratola Calcio, i sig.ri Passalacqua Lorenzo, Giancola Concezio, Di Bacco Venanzio e Pagliaroli Davide, i quali, alla data dell’incontro, non risulterebbero regolarmente tesserati. – Preso atto che la Società esponente…
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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – Gara del 8/12/2018 VILLANOVA FOOTBALL CLUB – TORRE CALCIO
Gara del 8/12/2018 VILLANOVA FOOTBALL CLUB – TORRE CALCIO Il Giudice Sportivo – Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: – al minuto 20 del primo tempo il giocatore del Villanova FC sig. GRANDE Simone veniva espulso per aver rivolto frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro; – al minuto 37 del primo tempo il giocatore del Villanova FC sig. NEPA Matteo veniva espulso per aver rivolto frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione…
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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 15/11/2018 – Delibera – Gara del 1/11/2018 CALCIO GIULIANOVA – VIRTUS PRATOLA CALCIO
Gara del 1/11/2018 CALCIO GIULIANOVA – VIRTUS PRATOLA CALCIO Il Giudice Sportivo – Con reclamo tempestivamente notificato la A.S.D. CALCIO GIULIANOVA chiede sia disposta la ripetizione della gara indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 17, comma 4), del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell’arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell’incontro, terminato sul risultato di 2 a 3. – Deduce, in particolare, la Società reclamante che l’arbitro avrebbe erroneamente fatto iniziare il gioco alla ripresa del secondo tempo senza i…
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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 11/09/2018 – Delibera – Gara del 8/ 9/2018 HATRIA TEAM – LISCIANI TERAMO
Gara del 8/ 9/2018 HATRIA TEAM – LISCIANI TERAMO Il Giudice Sportivo – visto il reclamo della società Lisciani Teramo, fatto pervenire nel rispetto dell’abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. N. 65 F.I.G.C. del 11/06/2018, con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Hatria Team (terminata con il risultato Hatria Team / Lisciani Teramo 3 a 1) per aver questa impiegato nella gara indicata in oggetto i calciatori…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 27/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO; – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, ALTRESÌ, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 3 C.G.S. (SECONDO CUI È FATTO OBBLIGO, SE CONVOCATI, DI PRESENTARSI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA), PER NON ESSERSI PRESENTATO INNANZI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, CHE LO AVEVA RITUALMENTE CONVOCATO, NELL’AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, IN SECONDA CONVOCAZIONE CON RACCOMANDATA A.R. DEL 22.12.2018 PER IL GIORNO 2.1.2019, SENZA ADDURRE VALIDA GIUSTIFICAZIONE CHE INTEGRASSE UN LEGITTIMO ED ASSOLUTO IMPEDIMENTO; DEL SIG. PIERAGOSTINI TOMMASO GASPARE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO; – DEL SIG. ANTONINI LUIGINO, ALL’EPOCA DEI FATTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.VILLA REAL, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), NONCHÉ ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI …. AI CAMPIONATI DI I CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) E, INFINE, ALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) A) PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. PEZZUOLI PIETRO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO, SENZA CHE IL PREDETTO TECNICO FOSSE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C. PER LA STESSA SOCIETÀ; B) PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. FACIBENI PAOLO, SOGGETTO NON ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI ANTONINI LUIGINO, AL TECNICO PEZZUOLI PIETRO E AI DIRIGENTI PIERAGOSTINI TOMMASO GASPARE E FACIBENI PAOLO;
DEFERIMENTO: – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE…