COMITATO REGIONALE ABRUZZO

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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 29/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. CARRACINO ETTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE CONSENTITO AL SIG. ANZIVINO DONATO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON REGOLARMENTE TESSERATO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., QUALE RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE SIG. CARRACINO ETTORE, NONCHÉ OGGETTIVA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA, NELL’INTERESSE DELLA QUALE IL SIG. ANZIVINO DONATO HA SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, E COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. CARRACINO ETTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE CONSENTITO AL SIG. ANZIVINO DONATO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 08/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANNETTI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA E STANTE, PERALTRO, IL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA CON LA SOCIETA’ DA ESSO RAPPRESENTATA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. I BIS COMMA 1 E 5 C.G.S., PER AVERE, A MARGINE E IN SEDE DI COMMENTO DI QUANTO OCCORSO IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA vs A.S.D. WARRIORS SOCCER DISPUTATA IN DATA 22.04.2018 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 3^ CTG. (C.R. ABRUZZO) STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, GRAVEMENTE LESO L’ONORE, IL PRESTIGIO E LA REPUTAZIONE DI TALUNI TESSERATI DELLA SOCIETA’ A.S.D. WARRIORS SOCCER E, SEGNATAMENTE, DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DI QUEST’ULTIMA, PROFFERENDO LE FRASI ED ESPRESSIONI INGIURIOSE QUALI CONTENUTE NEL “POST” APPARSO SULLA PAGINA “FACEBOOK” UFFICIALE DELLA SOCIETA’A.S.D. CANTERA ADRIATICA PERSCARA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S., PER LA CONDOTTA SOPRA DESCRITTA ASCRIVIBILE, ALL’EPOCA DEI FATTI, AL PROPRIO PRESIDENTE;

  DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANNETTI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA E STANTE, PERALTRO, IL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA CON LA SOCIETA’ DA ESSO RAPPRESENTATA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. I BIS COMMA 1 E 5 C.G.S., PER AVERE, A MARGINE E IN SEDE DI COMMENTO DI QUANTO OCCORSO IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA vs A.S.D. WARRIORS SOCCER DISPUTATA IN DATA 22.04.2018 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 11/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI GLI ALLENATORI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. BELLÉ STEFANO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, IN PREVISIONE DELLA S.S. 2017/2018, PRIVO DI TESSERAMENTO A TAL TITOLO; – DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) PER AVER SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA AL DDG DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO S.S. 2017-2018, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, IN OCCASIONE DELLA GARA DI COPPA ITALIA – PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, VIRTUS TERAMO – NOTARESCO DEL 27.8.2017, IN CUI RISULTA INDICATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE IN SECONDA, IL DIRIGENTE FEDELE STEFANO, PRIVO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE, ATTESTANDO IN TAL MODO LA SUSSISTENZA DI UNA QUALIFICA INESISTENTE; – DEL SIG. FEDELE STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), PER AVERE CONSENTITO DI ESSERE INDICATO NELLA DISTINTA DI GARA DELLA SOCIETÀ NOTARESCO, IN OCCASIONE DELLA GARA DI COPPA ITALIA – PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, VIRTUS TERAMO – NOTARESCO DEL 27.8.2017, IN QUALITÀ DI ALLENATORE IN SECONDA, PUR ESSENDO PRIVO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE; – DEL SIG. RONCI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALCYONE CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. E 40 COMMA 1 (GIÀ ART. 41) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (SECONDO CUI NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA I TECNICI NON POSSONO TESSERARSI O SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ), PER AVERE TESSERATO L’ALLENATORE SIG. BELLÈ STEFANO, NONOSTANTE QUEST’ULTIMO AVESSE GIÀ ALLENATO, PRECEDENTEMENTE MA NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 ALTRA SOCIETÀ; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALCYONE CALCIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, COME SOPRA DESCRITTI; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SUO L.R.P.T. E/O DAL PREDETTO TECNICO A FAVORE O, COMUNQUE, NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ STESSA;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI GLI ALLENATORI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG.…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 04/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. MAURIELLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO VIGENTE RATIONE TEMPORIS E DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O, COMUNQUE, PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO, QUALE ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. SPORTING VASTO IL SIG. CESARIO DI SPALATRO, INSERENDOLO IN TALE VESTE IN UNDICI DISTINTE DI GARA. – DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO, PER RISPONDERE SIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SUO L.R.P.T. E/O DAL PREDETTO TECNICO A FAVORE O COMUNQUE NELL’INTERESSE DELLA SOCIETA’ STESSA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. MAURIELLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO VIGENTE RATIONE TEMPORIS E DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O, COMUNQUE, PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO, QUALE ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 04/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 39 (GIÀ 40) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O, COMUNQUE, PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO, QUALE ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 IL SIG. FABIO D’IPPOLITO, INSERENDOLO IN TALE VESTE IN CINQUE DISTINTE DI GARA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SUO L.R.P.T. E/O DAL PREDETTO TECNICO A FAVORE O, COMUNQUE, NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ STESSA;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 39 (GIÀ 40) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O, COMUNQUE, PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO,…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 13/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: -DEL SIG. MAZZARIELLO BARBATO STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO FINO ALLA DATA DELL’1.2.2017, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, PER NON AVERE CONFERITO FORMALE INCARICO TECNICO AD ALTRO ALLENATORE ABILITATO, DOPO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CON L’ALLENATORE GIANCARLO RAPINO; – DEL SIG. CASTELLUCCIO MARCO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO A PARTIRE DALLA DATA DELL’1.2.2017 E FINO ALLA FINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., PER AVERE IMPIEGATO – O COMUNQUE PER NON AVERE IMPEDITO DI IMPIEGARE – NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, IN ASSENZA DI TESSERAMENTO, QUALE ALLENATORE DELLA SQUADRA A.S.D. SPORTING VASTO, IL SIG. ANTONIO LIBERATORE, INSERENDOLO IN TALE VESTE IN SETTE DISTINTE DI GARA;

DEFERIMENTO: -DEL SIG. MAZZARIELLO BARBATO STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI RIFERITI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO FINO ALLA DATA DELL’1.2.2017, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO  DELLA LND, PER NON AVERE CONFERITO FORMALE INCARICO TECNICO AD ALTRO ALLENATORE ABILITATO, DOPO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CON L’ALLENATORE GIANCARLO…

C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 20/06/2019 – Delibera – APPELLO DEL CALCIATORE PAOLUCCI MAURIZIO (TESSERATO CON LA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.5.22, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI / VILLAMAGNA, DISPUTATA L’11.5.19 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 41 del 16.5.19 – DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO).

APPELLO DEL CALCIATORE PAOLUCCI MAURIZIO (TESSERATO CON LA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.5.22, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI / VILLAMAGNA, DISPUTATA L’11.5.19 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 41 del 16.5.19 – DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO).             Con appello ritualmente proposto, il calciatore Paolucci Maurizio ha impugnato il provvedimento sopra specificato adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Perchè al 3 minuto del secondo…

C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 06/06/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETICO AMITERNUM AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ACIERNO YURI FINO AL 31.12.2019 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO AMITERNUM – OCRE CALCIO DISPUTATA IL 4.5.2019 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 45 DEL 9.5.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETICO AMITERNUM AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ACIERNO YURI FINO AL 31.12.2019 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO AMITERNUM – OCRE CALCIO DISPUTATA IL 4.5.2019 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 45 DEL 9.5.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).             Con appello ritualmente proposto, la società Atletico Amiternum ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. poiché, a seguito della notifica di espulsione per doppia ammonizione reagiva togliendo…

C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 23/05/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONI FINO AL 8/7/19 ALL’ALLENATORE DI SANTO SIMONE E FINO AL 8/6/19 AL DIRIGENTE PERSOGLIO GIACOMO ) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BUONO CALCIO / AQUILOTTI SAN SALVO, DISPUTATA IL 5.5.19 PER IL CAMPIONATO DI ALLIEVI PROV.LI (C.U. n° 41 DEL 9.5.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONI FINO AL 8/7/19 ALL’ALLENATORE DI SANTO SIMONE E FINO AL 8/6/19 AL DIRIGENTE PERSOGLIO GIACOMO ) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BUONO CALCIO / AQUILOTTI SAN SALVO, DISPUTATA IL 5.5.19 PER IL CAMPIONATO DI ALLIEVI PROV.LI (C.U. n° 41 DEL 9.5.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI).             Con reclamo proposto a mezzo servizio postale in data 10/5/19, ma pervenuto al Comitato Regionale…

C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 09/05/2019 – Delibera – APPELLO DELLA S.S.D. S. PELINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARREA / S. PELINO, DISPUTATA IL 14.4.2019 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n°56 DEL 18.4.19 – C.R.A.).

APPELLO DELLA S.S.D. S. PELINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARREA / S. PELINO, DISPUTATA IL 14.4.2019 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n°56 DEL 18.4.19 – C.R.A.).             Con appello ritualmente proposto, la società S. Pelino ha impugnato e chiesto l’annullamento della sanzione inflitta dal G.S. perché a fine gara, persona non in distinta ma riconducibile alla società, metteva in atto il gesto…

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