COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Pagina: 1 2 26 27 28 29 30 221 222

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 21/02//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. ORGORETTI DINO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NOTARESCO A FAR DATA DALL’11.1.2018, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE AL’ATTIVITÀ SPORTIVA E, IN PARTICOLARE, PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, AL SIG. ORAZIO RUSCIOLI L’ESPLETAMENTO DEL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO, MILITANTE NEL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE TOSSICIA – NOTARESCO DEL 14.1.2018; NOTARESCO – MUTIGNANO DEL 21.1.2018; FONTANELLE – NOTARESCO DEL 28.1.2018 E NOTARESCO – NUOVA SANTEGIDIESE DEL 4.2.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE PER TALE SOCIETÀ; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924 .

DEFERIMENTO: – DEL SIG. ORGORETTI DINO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NOTARESCO A FAR DATA DALL’11.1.2018, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE AL’ATTIVITÀ SPORTIVA E, IN PARTICOLARE, PER AVERE CONSENTITO O,…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 24/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL GIANNETTI MASSIMO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA I DELLO STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 45 DELLE N.O.I.F., PER AVER OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PINTOR REYES E ANTONIOLI OMAR E A FAR SOTTOPORRE I MEDESIMI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E DI DOTARLI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA, NONCHÉ PER AVER CONSENTITO L’UTILIZZO DEGLI STESSI, PUR SAPENDOLI IN POSIZIONE IRREGOLARE, NEL CORSO DELLE SEGUENTI GARE DEL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA: CANTERA – CAPRARA DEL 29.10.2017; PIANO D’ORTA – CANTERA DEL 5.11.2017; CANTERA – REAL ATHOS (PE) DEL 12.11.2017; ALANNO – CANTERA DEL 18.11.2017; CANTERA – CARAMANICO DEL 26.11.2017; ROSCIANO – CANTERA DEL 10.12.2017; CANTERA – WARRIORS DEL 6.1.2018; CUGNOLI – CANTERA DEL 14.1.2018; TORRE – CANTERA DEL 21.1.2018; CANTERA – SERRESE DEL 27.1.2018; CAPRARA – CANTERA DEL 4.2.2018 (DOVE HA SVOLTO LE FUNZIONI DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SQUADRA); CANTERA – PIANO D’ORTA DEL 18.2.2018; REAL ATHOS – CANTERA DEL 25.2.2018; CANTERA – REAL ALANNO DEL 3.3.32018; CARAMANICO – CANTERA DELL’11.3.2018; NONCHÉ NEL CORSO DELLE SEGUENTI GARE DELLA COPPA PROVINCIA PESCARA: WARRIORS – CANTERA DEL 17.2.2018; CANTERA – REAL MONTESILVANO DELL’11.2.2018 E CANTERA – ELICE DEL 17.3.2018, DOVE HA SVOLTO, IN QUESTE DUE ULTIME GARE, ANCHE LE FUNZIONI DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA; – DEL SIG. PATRIARCA PAOLO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVER EGLI SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, IN OCCASIONE DELLE SEGUENTI GARE DEL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA DELLA DELEGAZIONE DI PESCARA: CANTERA – REAL ATHOS (PE) DEL 12.11.2017; CANTERA – CARAMANICO DEL 26.11.2017; ROSCIANO – CANTERA DEL 10.12.2017; CANTERA – WARRIORS DEL 6.1.2018; CUGNOLI – CANTERA DEL 14.1.2018; TORRE – CANTERA DEL 21.1.2018; CANTERA – SERRESE DEL 27.1.2018; NELLE QUALI SONO STATI IMPIEGATI IN POSIZIONE IRREGOLARE, PERCHÉ NON TESSERATI, I CALCIATORI PINTOR REYES E ANTONIOLI OMAR, SOTTOSCRIVENDO LE DISTINTE CON ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE POSIZIONE DEI CALCIATORI, CONSEGNATE AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE I MEDESIMI PARTECIPASSERO ALLE GARE SENZA ESSERSI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DEL SIG. DE LUCA SANDRO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVER EGLI SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, IN OCCASIONE DELLE SEGUENTI GARE: REAL ATHOS – CANTERA DEL 25.2.2018; CANTERA – REAL ALANNO DEL 3.3.32018; CARAMANICO – CANTERA DELL’11.3.2018; VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA E LA GARA WARRIORS – CANTERA DEL 17.12.2017 VALEVOLE PER LA COPPA PROVINCIA DI PESCARA, NELLE QUALI SONO STATI IMPIEGATI IN POSIZIONE IRREGOLARE, PERCHÉ NON TESSERATI, I CALCIATORI PINTOR REYES E ANTONIOLI OMAR, SOTTOSCRIVENDO LE DISTINTE CON ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE POSIZIONE DEI CALCIATORI, CONSEGNATE AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE I MEDESIMI PARTECIPASSERO ALLE GARE SENZA ESSERSI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DEL SIG. BARBETTA UMBERTO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVER EGLI SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, IN OCCASIONE DELLE GARE: TORRE – CANTERA DEL 21.1.2018; REAL ATHOS – CANTERA DEL 25.2.2018, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA, NELLE QUALI SONO STATI IMPIEGATI IN POSIZIONE IRREGOLARE, PERCHÉ NON TESSERATI, I CALCIATORI PINTOR REYES E ANTONIOLI OMAR, SOTTOSCRIVENDO LE DISTINTE CON ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE POSIZIONE DEI CALCIATORI, CONSEGNATE AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE I MEDESIMI PARTECIPASSERO ALLE GARE SENZA ESSERSI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATI DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DEL SIG. RENZETTI DENIS, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVER EGLI SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ, IN OCCASIONE DELLA GARA CANTERA – CAPRARA DEL 29.10.2017, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA, NELLA QUALE È STATO IMPIEGATO IN POSIZIONE IRREGOLARE, PERCHÉ NON TESSERATO, IL CALCIATORE PINTOR REYES, SOTTOSCRIVENDO LA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE POSIZIONE DEL CALCIATORE, CONSEGNATA AL DIRETTORE DI GARA, CONSENTENDO COSÌ CHE IL MEDESIMO PARTECIPASSE ALLA GARA SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DEL CALCIATORE SIG. PINTOR REYES, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., PER AVERE EGLI DISPUTATO, IN POSIZIONE IRREGOLARE, LE SEGUENTI GARE DEL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA: CANTERA – CAPRARA DEL 29.10.2017; PIANO D’ORTA – CANTERA DEL 5.11.2017; CANTERA – REAL ATHOS (PE) DEL 12.11.2017; ALANNO – CANTERA DEL 18.11.2017; CANTERA – CARAMANICO DEL 26.11.2017; ROSCIANO – CANTERA DEL 10.12.2017; CUGNOLI – CANTERA DEL 14.1.2018; TORRE – CANTERA DEL 21.1.2018; CANTERA – SERRESE DEL 27.1.2018; CAPRARA – CANTERA DEL 4.2.2018; CANTERA – PIANO D’ORTA DEL 18.2.2018; REAL ATHOS – CANTERA DEL 25.2.2018; CANTERA – REAL ALANNO DEL 3.3.32018; CARAMANICO – CANTERA DELL’11.3.2018, E LE SEGUENTI GARE DELLA COPPA PROVINCIA PESCARA: WARRIORS – CANTERA DEL 17.2.2018; CANTERA – REAL MONTESILVANO DELL’11.2.2018 E CANTERA – ELICE DEL 17.3.2018, NELLE FILA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DEL CALCIATORE SIG. ANTONIOLI OMAR, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., PER AVERE EGLI DISPUTATO, IN POSIZIONE IRREGOLARE, LE SEGUENTI GARE DEL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA: CANTERA – WARRIORS DEL 6.1.2018; CUGNOLI – CANTERA DEL 14.1.2018; CANTERA – SERRESE DEL 27.1.2018; CAPRARA – CANTERA DEL 4.2.2018; CANTERA – PIANO D’ORTA DEL 18.2.2018; REAL ATHOS – CANTERA DEL 25.2.2018; CANTERA – REAL ALANNO DEL 3.3.32018; CARAMANICO – CANTERA DELL’11.3.2018, E LA SEGUENTE GARA DELLA COPPA PROVINCIA PESCARA: CANTERA – ELICE DEL 17.3.2018, NELLE FILA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ NON TESSERATO E SENZA ESSERSI SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ SPORTIVA E SENZA ESSERSI DOTATO DI SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA; – DELLA SOCIETÀ SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER L’OPERATO DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI AD ESSA APPARTENENTI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

DEFERIMENTO: – DEL GIANNETTI MASSIMO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 10 E COMMA 2 DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA I DELLO STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 E ART. 45 DELLE N.O.I.F., PER AVER OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PINTOR REYES E ANTONIOLI OMAR E A FAR SOTTOPORRE I MEDESIMI AGLI ACCERTAMENTI MEDICI AI FINI DELLA IDONEITÀ…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. BATTIPANE REMO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO DI SVOLGERE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” – ABRUZZO, SENZA CHE LO STESSO FOSSE TESSERATO PER LA STESSA SOCIETÀ; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI BATTIPANE REMO ED AL TECNICO DI VITANTONIO LIVIO (SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. BATTIPANE REMO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERMIGNANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVERE CONSENTITO…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/01/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIAMPIETRO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PASSO CORDONE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S,. PER NON AVERE PAGATO ALL’ALLENATORE NATALE EUGENIO TUTTE LE SOMME ACCERTATE DAL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. CON DECISIONE DEL 5.10.2017 PUBBLICATA CON C.U. N° 6/2017, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA STESSA, ATTESO CHE ENTRO LA SCADENZA DEI TRENTA GIORNI PREVISTI DALLA NORMATIVA FEDERALE DALLA NOTIFICA DELLA SUINDICATA DECISIONE È STATA CORRISPOSTA LA SOMMA DI € 1.500,00 ANZICHÉ LA SOMMA DI € 1.503,00, OLTRE INTERESSI AL TASSO LEGALE FINO AL SODDISFO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. PASSO CORDONE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE COME SOPRA DESCRITTO;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIAMPIETRO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PASSO CORDONE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S,. PER NON AVERE PAGATO ALL’ALLENATORE NATALE EUGENIO TUTTE LE SOMME ACCERTATE DAL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. CON DECISIONE DEL 5.10.2017 PUBBLICATA CON C.U. N° 6/2017, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA STESSA, ATTESO…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FILIPPO CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PALOMBARO CALCIO 1975, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. GIANDONATO MARIO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON TESSERATO; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. PALOMBARO CALCIO 1975 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE SIG. DI FILIPPO CLAUDIO, NONCHÉ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA TENUTA DAL TECNICO SIG. GIANDONATO MARIO, CHE HA SVOLTO PER LA STESSA L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E COMUNQUE NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.

DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FILIPPO CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PALOMBARO CALCIO 1975, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FEBBO FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.P. REAL TRECIMINIERE (OGGI REAL 3C HATRIA 1957), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ALFREDO DI MARZIO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.P. REAL TRECIMINIERE, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE: REAL TRECIMINIERE – PALOMBARO DEL 7.1.2018; VAL FINO – REAL TRECIMINIERE DEL 13.1.2018; REAL TRECIMINIERE – PASSO CORDONE DEL 21.1.2018; SPORTLAND CELANO – REAL TRECIMINIERE DEL 28.1.2018; PIAZZANO – REAL TRECIMINIERE DELL’11.2.2018; REAL TRECIMINIERE – BUCCHIANICO DEL 18.2.2018; SULMONA – REAL TRECIMINIERE DEL 25.2.2018; REAL TRECIMINIERE – FATER ANGELINI DEL 4.3.2018 E CASOLANA – REAL TRECIMINIERE DELL’11.3.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO; – DELLA SOCIETÀ A.P. REALTRECIMINIERE (OGGI REAL 3C HATRIA 1957) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIGG.RI ALFREDO DI MARZIO E FABIO DI FEBBO;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI FEBBO FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.P. REAL TRECIMINIERE (OGGI REAL 3C HATRIA 1957), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA,…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. ORLANDI CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. D’ORAZIO VALERIANO L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. BUCCHIANICO, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO, IN OCCASIONE DELLE GARE: PALOMBARO – BUCCHIANICO DEL 3.12.2017; BUCCHIANICO – CASTIGLIONE VAL FINO DEL 10.12.2017; BUCCHIANICO – PASSO CORDONE DEL 17.12.2017; BUCCHIANICO – SPORTLAND CELANO DEL 21.12.2017; BUCCHIANICO – FOSSACESIA DEL 7.1.2018; PIAZZANO ATESSA – BUCCHIANICO DEL 14.1.2018; ORTONA – BUCCHIANICO DEL 21.1.2018; BUCCHIANICO – SULMONA DEL 28.1.2018; FATER ANGELINI – BUCCHIANICO DEL 4.2.2018; BUCCHIANICO – CASOLANA DELL’11.2.2018 E TRECIMINIERE – BUCCHIANICO DEL 18.2.2018, SENZA CHE QUESTI FOSSE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIGG.RI D’ORAZIO VALERIANO E ORLANDI CLAUDIO.

DEFERIMENTO: – DEL SIG. ORLANDI CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. BUCCHIANICO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER ESSERE VENUTO MENO AI DOVERI DI LEALTÀ CORRETTEZZA E PROBITÀ IN OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, E IN PARTICOLARE PER AVERE CONSENTITO…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 29/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. CARRACINO ETTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE CONSENTITO AL SIG. ANZIVINO DONATO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON REGOLARMENTE TESSERATO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., QUALE RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE SIG. CARRACINO ETTORE, NONCHÉ OGGETTIVA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA, NELL’INTERESSE DELLA QUALE IL SIG. ANZIVINO DONATO HA SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, E COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. CARRACINO ETTORE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASOLANA, PER LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE CONSENTITO AL SIG. ANZIVINO DONATO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 08/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANNETTI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA E STANTE, PERALTRO, IL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA CON LA SOCIETA’ DA ESSO RAPPRESENTATA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. I BIS COMMA 1 E 5 C.G.S., PER AVERE, A MARGINE E IN SEDE DI COMMENTO DI QUANTO OCCORSO IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA vs A.S.D. WARRIORS SOCCER DISPUTATA IN DATA 22.04.2018 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 3^ CTG. (C.R. ABRUZZO) STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, GRAVEMENTE LESO L’ONORE, IL PRESTIGIO E LA REPUTAZIONE DI TALUNI TESSERATI DELLA SOCIETA’ A.S.D. WARRIORS SOCCER E, SEGNATAMENTE, DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DI QUEST’ULTIMA, PROFFERENDO LE FRASI ED ESPRESSIONI INGIURIOSE QUALI CONTENUTE NEL “POST” APPARSO SULLA PAGINA “FACEBOOK” UFFICIALE DELLA SOCIETA’A.S.D. CANTERA ADRIATICA PERSCARA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S., PER LA CONDOTTA SOPRA DESCRITTA ASCRIVIBILE, ALL’EPOCA DEI FATTI, AL PROPRIO PRESIDENTE;

  DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANNETTI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA E STANTE, PERALTRO, IL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA CON LA SOCIETA’ DA ESSO RAPPRESENTATA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. I BIS COMMA 1 E 5 C.G.S., PER AVERE, A MARGINE E IN SEDE DI COMMENTO DI QUANTO OCCORSO IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA vs A.S.D. WARRIORS SOCCER DISPUTATA IN DATA 22.04.2018 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 11/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI GLI ALLENATORI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. BELLÉ STEFANO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, IN PREVISIONE DELLA S.S. 2017/2018, PRIVO DI TESSERAMENTO A TAL TITOLO; – DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) PER AVER SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA AL DDG DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO S.S. 2017-2018, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, IN OCCASIONE DELLA GARA DI COPPA ITALIA – PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, VIRTUS TERAMO – NOTARESCO DEL 27.8.2017, IN CUI RISULTA INDICATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE IN SECONDA, IL DIRIGENTE FEDELE STEFANO, PRIVO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE, ATTESTANDO IN TAL MODO LA SUSSISTENZA DI UNA QUALIFICA INESISTENTE; – DEL SIG. FEDELE STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), PER AVERE CONSENTITO DI ESSERE INDICATO NELLA DISTINTA DI GARA DELLA SOCIETÀ NOTARESCO, IN OCCASIONE DELLA GARA DI COPPA ITALIA – PROMOZIONE, C.R. ABRUZZO, VIRTUS TERAMO – NOTARESCO DEL 27.8.2017, IN QUALITÀ DI ALLENATORE IN SECONDA, PUR ESSENDO PRIVO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE; – DEL SIG. RONCI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALCYONE CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. E 40 COMMA 1 (GIÀ ART. 41) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (SECONDO CUI NEL CORSO DELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA I TECNICI NON POSSONO TESSERARSI O SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ), PER AVERE TESSERATO L’ALLENATORE SIG. BELLÈ STEFANO, NONOSTANTE QUEST’ULTIMO AVESSE GIÀ ALLENATO, PRECEDENTEMENTE MA NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 ALTRA SOCIETÀ; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALCYONE CALCIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, COME SOPRA DESCRITTI; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SUO L.R.P.T. E/O DAL PREDETTO TECNICO A FAVORE O, COMUNQUE, NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ STESSA;

DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL C.G.S., (INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI – COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 DELLE N.O.I.F. (SECONDO CUI GLI ALLENATORI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG.…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it