Gara del 1/11/2023 S.VITO 83 L.D.N. – TURRIS CALCIO VAL PESCARA Il Giudice Sportivo visto il ricorso della Soc. S. Vito 83 LDN, ritualmente notificato nel rispetto dell’abbreviazione dei termini disposta in esecuzione del C.U. FIGC n. 76/A del 21.08.2023, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 2, poiché la Soc. Turris Calcio Val Pescara avrebbe schierato in campo il giocatore sig. Cicchella Daniel, che…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 23/10/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANOSA SANNITA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CANTOLI NICOLA PER QUATTRO TURNI IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA 90/CANOSA SANNITA, DISPUTATA IL 7.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 19 del 12.10.2023 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANOSA SANNITA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CANTOLI NICOLA PER QUATTRO TURNI IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA 90/CANOSA SANNITA, DISPUTATA IL 7.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 19 del 12.10.2023 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Canosa Sannita ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S., in quanto il calciatore Cantoli, al termine della gara, tentava di colpire l’arbitro, non riuscendoci grazie all’intervento…
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C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 23/10/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO ATRI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AI CALCIATORI BIANCO MICHAEL E LOLLI GUIDO PER TRE TURNI; INIBIZIONE AL DIRIGENTE ITALIANI UMBERTO FINO ALL’1.11.2023; AMMENDA € 100,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. VIRTUS PESCARA/ASD CALCIO ATRI, DISPUTATA L’8.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. n° 19 del 12.10.2023 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO ATRI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AI CALCIATORI BIANCO MICHAEL E LOLLI GUIDO PER TRE TURNI; INIBIZIONE AL DIRIGENTE ITALIANI UMBERTO FINO ALL’1.11.2023; AMMENDA € 100,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA F.C. VIRTUS PESCARA/ASD CALCIO ATRI, DISPUTATA L’8.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. n° 19 del 12.10.2023 – C.R.A.). Con reclamo del 18.10.2023, la società A.S.D. Calcio Atri ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, contestando gli addebiti e chiedendo, anche in sede…
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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 19/10/2023 – Delibera – Gara del 8/10/2023 RENATO CURI ANGOLANA SRL – SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD
Gara del 8/10/2023 RENATO CURI ANGOLANA SRL – SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD Il Giudice Sportivo – Esaminato il ricorso della Soc. Renato Curi Angolana, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 2, deducendo che la Soc. Spoltore Calcio avrebbe violato le norme federali che impongono l’impiego di calciatori “giovani” nelle competizioni della L.N.D., con particolare riferimento al C.U. n.…
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C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 16/10/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORT CENTER CELANO AVVERSO L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE MONTAGLIANI ARDITO AL 30.4.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PROMOSPORT / SPORT CENTER CELANO, DISPUTATA L’1.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C (C.U. n° 18 del 5.10.2023 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORT CENTER CELANO AVVERSO L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE MONTAGLIANI ARDITO AL 30.4.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PROMOSPORT / SPORT CENTER CELANO, DISPUTATA L’1.10.2023 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C (C.U. n° 18 del 5.10.2023 – C.R.A.). Con appello del 14.10.2023, la società A.S.D. Sport Center Celano ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il dirigente: “non inserito in distinta, ma riconosciuto dall’arbitro quale dirigente della Società…
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C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 16/10/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANNICOLESE 2011 AVVERSO IL RIGETTO DA PARTE DEL G.S. DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA BASCIANO PONTEVOMANO/SANNICOLESE 2011 , DISPUTATA IL 24.9.2023 PER IL CAMPIONATO DI II CAT., GIRONE “D” (C.U. n° 18 del 5.10.2023 – C.R.A).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANNICOLESE 2011 AVVERSO IL RIGETTO DA PARTE DEL G.S. DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA BASCIANO PONTEVOMANO/SANNICOLESE 2011 , DISPUTATA IL 24.9.2023 PER IL CAMPIONATO DI II CAT., GIRONE “D” (C.U. n° 18 del 5.10.2023 – C.R.A). Con p.e.c. del 10.10.2023, la società A.S.D. Sannicolese 2011 ha impugnato la decisione sopra specificata deducendo l’irregolarità della posizione del calciatore Di Carlantonio Federico impiegato nell’occasione dal Basciano Pontevomano. Osserva preliminarmente la Corte che il gravame deve essere…
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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 12/10/2023 – Delibera – Gara del 24/ 9/2023 BASCIANO PONTEVOMANO – SANNICOLESE 2011
Gara del 24/ 9/2023 BASCIANO PONTEVOMANO – SANNICOLESE 2011 Il Giudice Sportivo – Visto il ricorso della A.S.D. SANNICOLESE 2011, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 0 a 0, in ragione del fatto che la A.S.D. BASCIANO PONTEVOMANO avrebbe fatto prendere parte all’incontro il sig. Di Carlantonio Federico, nato il 30.12.1992, il quale “risultava ancora in aggiornamento di posizione…
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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 05/10/2023 – Delibera – Gara del 24/ 9/2023 BASCIANO PONTEVOMANO – SANNICOLESE 2011
Gara del 24/ 9/2023 BASCIANO PONTEVOMANO – SANNICOLESE 2011 Il Giudice Sportivo – Visto il ricorso della A.S.D. Basciano Pontevomano, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 0 a 0, in ragione del fatto che la A.S.D. Sannicolese 2011 avrebbe fatto prendere parte all’incontro il sig. Di Carlantonio Federico, nato il 30.12.1992, il quale “risultava ancora in aggiornamento di posizione…
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DEFERIMENTO: – DEL SIG. PANFILO DAVIDE DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE I CALCIATORI SIG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI PARTECIPASSERO, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, ALLE SEGUENTI GARE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009: A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARA DEL 5.3.2023, S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DELL’11.3.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023; NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, CHE I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI PARTECIPASSERO AGLI INCONTRI SOPRA CITATI APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIG.RI LORENZO ALBERICO E AGOSTINO CIANTRA NATI NEL 2008 E CHE QUINDI POTEVANO PRENDERE PARTE ALLA COMPETIZIONE SPORTIVA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; – DEL SIG. LIDO ANTENUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO: A) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLE GARE A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LE DISTINTE DI GARA CONSEGNATE ALL’ARBITRO DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLE QUALI SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA E PER AVERE LO STESSO IN OCCASIONE DELLA GARA S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 11.3.2023, ANCH’ESSA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE È STATO INDICATO IL NOMINATIVO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DI TALI CALCIATORI AGLI INCONTRI APPENA CITATI, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLE GARE IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLE GARE IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE PERALTRO GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO AGLI INCONTRI SOPRA CITATI APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; B) LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 17.5.2023 E PER L’1.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. OSVALDO D’ALO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA ED ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALL’INCONTRO APPENA CITATO, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALE INCONTRO IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO ALL’INCONTRO SOPRA CITATO APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; – DEL SIG. GIANLUCA RICCI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARA DEL 5.3.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO NELLA QUALE SONO STATI INDICATI I NOMINATIVI DEI CALCIATORI SIGG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA LA PARTECIPAZIONE DEGLI STESSI ALL’INCONTRO APPENA CITATO, MENTRE IN REALTÀ AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. LORENZO ALBERICO HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO ED AL POSTO DEL CALCIATORE SIG. AGOSTINO CIANTRA HA PRESO PARTE ALLA GARA IL CALCIATORE SIG. GIORGIO ALTIERI, NONOSTANTE GLI STESSI (NATI NELL’ANNO 2007) NON POTESSERO PRENDERE PARTE A TALE INCONTRO IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; I CALCIATORI SIGG.RI MATTEO LORENZO DI TULLIO E GIORGIO ALTIERI HANNO PARTECIPATO ALL’ INCONTRO SOPRA CITATO APPONENDO LE PROPRIE FOTOGRAFIE SUI CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATI ALL’ARBITRO RECANTI LE GENERALITÀ DEI SIG.RI LORENZO ALBERICO ED AGOSTINO CIANTRA, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEI CALCIATORI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA; – DEL SIG. MATTEO LORENZO DI TULLIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, A) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO PARTECIPATO, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, ALLE GARE A.S.D. FATER ANGELINI ABRUZZO – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DEL 19.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. MANOPELLO ARABONA DEL 26.2.2023, A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – A.S.D. IL DELFINO CURI PESCARADEL 5.3.2023, S.S.D. PENNE 1920 S.R.L. – A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO DELL’11.3.2023 ED A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO – VIGOR DON BOSCO DEL 18.3.2023, TUTTE VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE, NONOSTANTE LO STESSO (NATO NELL’ANNO 2007) NON POTESSE PRENDERE PARTE A TALI INCONTRI IN QUANTO IL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ERA RISERVATO AI CALCIATORI NATI NEGLI ANNI 2008 E 2009; NONCHÉ PER AVER PARTECIPATO A TALI INCONTRI CON IL NOME DEL SIG. LORENZO ALBERICO UTILIZZANDO IL CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO CONSEGNATO ALL’ARBITRO CON APPOSTA LA PROPRIA FOTOGRAFIA MA RECANTE LE GENERALITÀ DEL SIG. LORENZO ALBERICO, IN TAL MODO INDUCENDO IN ERRORE IL DIRETTORE DI GARA SULLA EFFETTIVA IDENTITÀ DEL CALCIATORE CHE HA PRESO PARTE ALLA GARA; B) LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 31.5.2023 E PER IL 6.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. GIORGIO ALTIERI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 31.5.2023 E PER IL 6.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. LORENZO ALBERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 24.5.2023 E PER IL 31.5.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. AGOSTINO CIANTRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 24.5.2023 E PER IL 31.5.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE VALIDAMENTE LA PROPRIA ASSENZA; – DEL SIG. ROBERTO ROSSI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO, SEBBENE RITUALMENTE CONVOCATO PER IL 17.5.2023 E PER L’1.6.2023, ALLE AUDIZIONI FISSATE DAI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE DELEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ INQUIRENTE, OMETTENDO DI GIUSTIFICARE VALIDAMENTE LA PROPRIA ASSENZA; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI PANFILO DAVIDE DANIELE, LIDO ANTENUCCI, OSVALDO D’ALO, GIANLUCA RICCI, LORENZO MATTEO DI TULLIO, GIORGIO ALTIERI, LORENZO ALBERICO, AGOSTINO CIANTRA E ROBERTO ROSSI COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.
DEFERIMENTO: – DEL SIG. PANFILO DAVIDE DANIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. AQUILOTTI SAN SALVO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 2.1) LETT. A) LIMITI DI ETÀ UNDER 15 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELL’1 LUGLIO 2022, PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 28/09/2023 – Delibera – Gara del 18/ 9/2023 CAPISTRELLO A.S.D. – VALLE PELIGNA
Gara del 18/ 9/2023 CAPISTRELLO A.S.D. – VALLE PELIGNA Il Giudice Sportivo – Con ricorso fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali la ASD Valle Peligna chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 0, deducendo che la ASD Capistrello avrebbe schierato in campo, dal minuto 10′ del secondo tempo, il calciatore Colangelo Simone, nato il 15.10.2008, con ciò contravvenendo alle norme federali che regolamentano l’impiego dei calciatori in relazione all’età…