COMITATO REGIONALE CAMPANIA

Pagina: 1 2 26 27 28 29 30 499 500

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Francesco Ferullo, all’epoca dei fatti preparatore atletico tessserato per la A.S.D. Pomigliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, comma 1 lett. d), del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l’attività di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Pomigliano in assenza della relativa abilitazione prescritta dal Settore Tecnico F.I.G.C., scaduta in data 31.12.2018, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Pomigliano – Virtus Avellino del 20.11.2021, Grotta – Pomigliano del 28.11.2021, Pomigliano – Palmese del 5.12.2021, Real Acerrana – Pomigliano dell’11.12.2021, Città di Avellino – Pomigliano del 18.12.2021, Pomigliano – Pol. Lioni del 22.1.2022, Audax Cervinara – Pomigliano del 30.1.2022, Pomigliano – Forza e Coraggio del 26.2.2022, Pomigliano – Virtus Volla del 5.3.2022, Ottaviano – Pomigliano del 12.3.2022, Pomigliano – LMM Montemiletto del 19.3.2022, Pomigliano – Grotta del3.4.2022, Virtus Avellino – Pomigliano del 9.4.2022, Palmese – Pomigliano del 16.4.2022 e Pomigliano – Real Acerrana del 23.4.2022; la società ASD Pomigliano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Violetti e Francesco Ferullo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Francesco Ferullo, all’epoca dei fatti preparatore atletico tessserato per la A.S.D. Pomigliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, comma 1 lett. d), del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l’attività di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Pomigliano in assenza della relativa abilitazione prescritta dal Settore Tecnico F.I.G.C., scaduta in data 31.12.2018,…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Salvatore Violetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Pomigliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito al sig. Francesco Ferullo, all’epoca dei fatti soggetto tesserato per la A.S.D. Pomigliano ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC in qualità di preparatore atletico, di svolgere l’attività diAllenatore in seconda della prima squadra della società dallo stesso rappresentata in assenza dell’abilitazione prescritta dal Settore Tecnico della F.I.G.C., in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Pomigliano – Virtus Avellino del 20.11.2021, Grotta – Pomigliano del 28.11.2021, Pomigliano – Palmese del 5.12.2021, Real Acerrana – Pomigliano dell’11.12.2021, Città di Avellino – Pomigliano del 18.12.2021, Pomigliano Pol. Lioni del 22.1.2022, Audax Cervinara – Pomigliano del 30.1.2022, Pomigliano – Forza e Coraggio del 26.2.2022, Pomigliano – Virtus Volla del 5.3.2022, Ottaviano – Pomigliano del 12.3.2022, Pomigliano – LMM Montemiletto del 19.3.2022, Pomigliano – Grotta del 3.4.2022, Virtus Avellino – Pomigliano del 9.4.2022, Palmese – Pomigliano del 16.4.2022 e Pomigliano –Real Acerrana del 23.4.2022; il sig. Raffaele Carrella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASC. D. Saviano 1960: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, consentito che il sig. Pasquale Fiorillo svolgesse le mansioni di massaggiatore della squadra, nonostante lo stesso non fosse tesserato, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Saviano – Vis Ariano Accadia del 3.9.2021, Forzae Coraggio – Saviano del 9.10.2021, Pomigliano – Saviano del 16.10.2021, Saviano – Virtus Volla del 24.10.2021, Ottaviano – Saviano del 30.10.2021, Saviano – LMM Montemiletto del 7.11.2021, Virtus Avellino – Saviano del 13.11.2021, Saviano – Grotta del 21.11.2021, Palmese – Saviano del 28.11.2021, Città di Avellino – Saviano dell’11.12.2021, Saviano – Real Acerrana del 15.12.2021, Lioni – Saviano del 18.12.2021, Saviano – Audax Cervinara del 23.1.2022, Vis Ariano Accadia – Saviano del 30.1.2022, Saviano – Forza e Coraggio del 13.2.2022, Saviano – Pomigliano del 20.2.2022, Virtus Volla – Saviano del 27.2.2022, Saviano – Ottaviano del 6.3.2022, LMM Montemiletto – Saviano del 13.3.2022, Saviano – Virtus Avellino del 20.3.2022, Grotta – Saviano del 27.3.2022, Saviano – Palmese del 3.4.2022, Acerrana – Saviano del 16.4.2022, Saviano – Città di Avellino del 23.4.2022 e Saviano – Città di Avellino del 30.4.2022; il sig. Pasquale Fiorillo, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della ASC. D. Saviano 1960: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere svolto l’attività e le mansioni di massaggiatore della squadra della ASC. D. Saviano, in assenza di tesseramento per talesocietà, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Saviano – Vis Ariano Accadia del 3.9.2021, Forza e Coraggio – Saviano del 9.10.2021, Pomigliano – Saviano del 16.10.2021, Saviano – Virtus Volla del 24.10.2021, Ottaviano – Saviano del 30.10.2021, Saviano – LMM Montemiletto del 7.11.2021, Virtus Avellino – Saviano del 13.11.2021, Saviano – Grotta del 21.11.2021, Palmese – Saviano del 28.11.2021, Città di Avellino – Saviano del 11.12.2021, Saviano – Real Acerrana del 15.12.2021, Lioni – Saviano del 18.12.2021,Saviano – Audax Cervinara del 23.1.2022, Vis Ariano Accadia – Saviano del 30.1.2022, Saviano – Forza e Coraggio del 13.2.2022, Saviano – Pomigliano del 20.2.2022, Virtus Volla – Saviano del 27.2.2022, Saviano – Ottaviano del 6.3.2022, LMM Montemiletto – Saviano del 13.3.2022, Saviano Virtus Avellino del 20.3.2022, Grotta – Saviano del 27.3.2022, Saviano – Palmese del 3.4.2022, Acerrana – Saviano del 16.4.2022, Saviano – Città di Avellino del 23.4.2022 e Saviano – Città di Avellino del 30.4.2022; la società ASC. D. Saviano 1960 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Carrella e Pasquale Fiorillo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Salvatore Violetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Pomigliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito al sig. Francesco Ferullo, all’epoca dei fatti soggetto tesserato per la A.S.D. Pomigliano ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC in qualità di preparatore atletico, di svolgere l’attività diAllenatore in seconda della prima squadra…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc.9381/863 pfi21-22/PM/ep del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Rosario De Santis, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Calcio Pigna; per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Napoli United – Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Napoli United – Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società.

Proc.9381/863 pfi21-22/PM/ep del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Rosario De Santis, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Calcio Pigna; per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5,…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/TFT del 28/11/2022 – Delibera – Proc.8185/659 pfi21-22/PM/ps del 3.10.2022 (Campionato Eccellenza). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pasqualino Zarra, all’epoca dei fatti Presidente, della società Polisportiva Dil. Lioni per la violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di informare tempestivamente e senza indugio la Procura Federale della autonoma decisione del sig. Massimo Mocella, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata ed accompagnatore ufficiale della compagine in occasione della gara Città di Avellino – Polisportiva Lioni, disputata ad Avellino in data 27.3.2022 e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Campionato Regionale Campania, di presentarsi e far presentare alla gara appena citata la squadra della stessa società con un numero ridotto di calciatori (sette) rispetto a quelli originariamente convocati dall’allenatore sig. Osvaldo Ferullo, nonostante i calciatori della compagine convocati volessero partecipare all’incontro, determinando in tal modo, a seguito di un infortunio occorso ad un calciatore della Polisportiva Dilettantistica Lioni al secondo minuto del primo tempo ed al conseguente venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa della già citata gara, la vittoria della squadra ospitante Città di Avellino assicurando a quest’ultima un vantaggio in classifica; Sig. Massimo Mocella, all’epoca dirigente tesserato, della società Polisportiva Dil. Lioni per della violazione dell’art. 30, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva per aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato finale della gara Città di Avellino – Polisportiva Lioni, disputata ad Avellino in data 27.3.2022 e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Campionato Regionale Campania; in particolare lo stesso, a seguito delle minacce subite dai componenti della compagine della Polisportiva Lioni in data 27.3.2022 presso il ristorante Malaga di Atripalda (AV) da parte di alcuni soggetti non identificati, con propria autonoma decisione si è presentato ed ha fatto presentare alla gara citata la squadra della stessa società, della quale lui era il dirigente accompagnatore ufficiale, con un numero ridotto di calciatori (sette) rispetto a quelli convocati dall’allenatore sig. Osvaldo Ferullo, nonostante i calciatori della compagine convocati volessero partecipare all’incontro, determinando in tal modo, a seguito di un infortunio occorso ad un calciatore della Polisportiva Dilettantistica Lioni al secondo minuto del primo tempo ed al conseguente venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa della già citata gara, la vittoria della squadra ospitante Città di Avellino assicurando a quest’ultima un vantaggio in classifica; La società Polisportiva Dil. Lioni a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasqualino Zarra e Massimo Mocella, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.8185/659 pfi21-22/PM/ps del 3.10.2022 (Campionato Eccellenza). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pasqualino Zarra, all’epoca dei fatti Presidente, della società Polisportiva Dil. Lioni per la violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di informare tempestivamente e senza indugio la Procura Federale della autonoma decisione del sig. Massimo Mocella, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata ed accompagnatore ufficiale della compagine in occasione della gara Città di Avellino…

Proc. 9341/852 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Under 16 provinciale – Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Il sig. Salvatore Sorrentino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2,delCGSinrelazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Raffaele Falanga nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Rinascita Boscotrecase alla gara A.S.C.D. Real Stabia – A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputata in data 19.12.2021, valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under16,nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Aniello Di Martino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.C.D. Real Stabia – A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputataindata19.12.2021,valevoleperilgirone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16,sottoscrittoladistintadigaraconsegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Falanga, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; ll sig. Raffaele Falanga, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara A.S.C.D. Real Stabia – A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputata in data 19.12.2021, valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Sorrentino, Aniello Di Martino e Raffaele Falanga, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

  Proc. 9341/852 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Under 16 provinciale – Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Il sig. Salvatore Sorrentino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2,delCGSinrelazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/TFT del 24/11/2022 – Delibera – Proc.9358/854 pfi21-22/PM/ps del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Eduardo Matafora, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.S. Giugliano Calcio 1928 srl; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928 srl alla gara S.S. Giugliano Calcio 1928 srl – Raffaele Sergio academy del 12.12.2021, valevole per il campionato regionale under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

Proc.9358/854 pfi21-22/PM/ps del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Eduardo Matafora, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.S. Giugliano Calcio 1928 srl; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art.…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/TFT del 24/11/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Mirko Ariana, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Asd Fressuriello Calcio; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società Asd Fressuriello Calcio alla gara Asd Partizan– Asd Fressuriello Calcio del 27.02.2021, valevole per il campionato regionale di calcio a 5 serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Mirko Ariana, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Asd Fressuriello Calcio; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43,…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/TFT del 24/11/2022 – Delibera – Proc. 9747/853 pfi21-22/PM/vdb del 18.10.2022 (Under 17 Provinciale – Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Michele D’Ambra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Sonko Bakary nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Florio 2014 alle seguenti gare, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17: A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Domenico Caserta ed Angela Boria nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Forio 2014 in occasione quantomeno della gare A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17; il sig. Domenico Caserta, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sonko Bakary, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A delProc. 9747/853 pfi21-22/PM/vdb del 18.10.2022 (Under 17 Provinciale – Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Michele D’Ambra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Sonko Bakary nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Florio 2014 alle seguenti gare, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17: A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Domenico Caserta ed Angela Boria nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. Real Forio 2014 in occasione quantomeno della gare A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17; il sig. Domenico Caserta, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sonko Bakary, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Real Forio 2014, pur non essendo tesserato per tale società; sig.ra Angela Boria, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Forio 2014 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sonko Bakary, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Real Forio 2014, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Sonko Bakary, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Forio 2014: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle gare A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Pigna Calcio disputata in data 12.12.2021 ed A.S.D. Real Forio 2014 – A.S.D. Saverio Silvio Vignati disputata in data 27.2.2022, entrambe valevoli per il girone A del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 17, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Real Forio 2014 senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Real Forio 2014 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele D’Ambra, Domenico Caserta, Angela Boria e Sonko Bakary così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 9747/853 pfi21-22/PM/vdb del 18.10.2022 (Under 17 Provinciale – Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Michele D’Ambra, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Forio 2014: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 9/TFT del 10/11/2022 – Delibera – Proc.4118/528bis pfi21-22/PM/fb del 23.08.2022 (Campionato Di Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: La Società ASD San Giovannese Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art .6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dal sig. Luigi Mariano. così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “sig. Luigi Mariano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Giovannese Calcio: violazione degli artt.4, comma.1, e 32, comma 2, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla ASD Matteo Football King alla gara tra tale compagine e la A.S.D. San Giovannese Calcio, disputata il 30.1.2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo poiché tesserato dal 30.9.2021 per la società A.S.D. San Giovannese Calcio”.

Proc.4118/528bis pfi21-22/PM/fb del 23.08.2022 (Campionato Di Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: La Società ASD San Giovannese Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art .6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dal sig. Luigi Mariano. così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “sig. Luigi Mariano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Giovannese Calcio: violazione…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 9/TFT del 10/11/2022 – Delibera – Proc.9281/893 pfi21-22/PM/ps del 13.03.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Sebastian Raul Golaise, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. De Lucia; per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. De Lucia alla gara Atletico De Lucia – Oasi Sanfeliciana del 13.2.2022, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

Proc.9281/893 pfi21-22/PM/ps del 13.03.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Sebastian Raul Golaise, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. De Lucia; per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39,…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it