COMITATO REGIONALE CAMPANIA

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C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 9/TFT del 10/11/2022 – Delibera – Proc. 9317/851 pfi21-22/PM/ del 13.10.2022 (Campionato Under 19). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Eustachio Voza, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Asd Us Poseidon della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Poseidon 1958, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Matteo Pisciottano nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara A.S.D. U.S. Poseidon 1958 – A.S.D. Buccino Volcei C. disputata in data 1.11.2022, valevole per il girone L del Campionato Regionale Juniores Under 19, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; sig. Costabile Lo Schiavo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. U.S. Poseidon 1958 della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. U.S. Poseidon 1958-A.S.D. Buccino Volcei C. disputata in data 1.11.2022 valevole per il girone L del Campionato Regionale Juniores Under 19, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. U.S. Poseidon 1958 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Pisciottano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; sig. Matteo Pisciottano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente C.G.S all’interno e nell’interesse della società A.S.D. U.S. Poseidon 1958: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara A.S.D. U.S. Poseidon 1958 – A.S.D. Buccino Volcei C. disputata in data 1.11.2022 valevole per il girone L del Campionato Regionale Juniores Under 19, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. U.S. Poseidon 1958, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. U.S. Poseidon 1958 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eustachio Voza, Costabile Lo Schiavo e Matteo Pisciottano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 9317/851 pfi21-22/PM/ del 13.10.2022 (Campionato Under 19). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Eustachio Voza, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Asd Us Poseidon della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 9/TFT del 10/11/2022 – Delibera – Proc. 9312/850 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Campionato Promozione). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Dionigi Troisi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Giffonese: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Giffonese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Vincenzo Delle Donne, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla U.S. GIffonese alla gara A.S.D. Sanseverinese – U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022, valevole per il Campionato di Promozione Campania; nonché ancora per aver consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; sig. Simone De Rosa, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Giffonese della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Sanseverinese – U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022 valevole per il Campionato di Promozione Campania, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Giffonese nella quale è indicato il nominativo del sig. Vincenzo Delle Donne, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; sig. Vincenzo Delle Donne (nato 11.8.1967), all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Giffonese: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alla gara A.S.D. Sanseverinese – U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022, valevole per il campionato di Promozione Campania, nelle fila della squadra schierata dalla U.S. Giffonese senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società U.S. Giffonese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dionigi Troisi, Simone De Rosa e Vincenzo Delle Donne così come descritti nei precedenti capi di incolpazione .

Proc. 9312/850 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Campionato Promozione). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Dionigi Troisi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Giffonese: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 9/TFT del 10/11/2022 – Delibera – Proc.9302/858 pfi21-22/PM/mf del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Francesco Sorrentino, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pigna Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pigna Calcio – Pro Vives Calcio disputata in data 14.11.2021 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno occasione della gara Pigna Calcio – Pro Vives Calcio disputata in data 14.11.2021 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società; sig. Marco Peccarino, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pigna Calcio: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pigna Calcio – Olimpique Giugliano disputata in data 20.2.2022 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Pigna Calcio – Olimpique Giugliano disputata in data 20.2.2022 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società.

Proc.9302/858 pfi21-22/PM/mf del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Francesco Sorrentino, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pigna Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 7/TFT del 10/10/2022 – Delibera – Proc.3173/533 pfi21-22/PM/ps del 9.08.2022 (Campionato Prima Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: -Sig.Michele Nappo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Faiano A) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del C.G.S. B) per la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; -Sig.Gaetano Nappo, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ASD Atletico Faiano ai sensi dell’art. 2, comma 2 C.G.S. della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; -Sig.Vito Lamberti, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società ASD Atletico Faiano per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva B) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; -Sig.Damiano Romano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Atletico Faiano: della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento a comparire; – la società Asd Atletico Faiano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele Nappo, Gaetano Nappo, Vito Lamberti e Damiano Romano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

  Proc.3173/533 pfi21-22/PM/ps del 9.08.2022 (Campionato Prima Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: -Sig.Michele Nappo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Faiano A) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del C.G.S. B) per la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per presentarsi dinanzi alla Procura Federale per essere sentito, nonostante fosse stato convocato per due volte, senza addurre alcun motivo di…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 06/10/2022 – Delibera – Proc.3467/528 pfi21-22/PM/fm del 11.08.2022 (Campionato Seconda Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Giuliano Maisto (1 gara), all’epoca dei fatti Presidente, della società Asd Matteo Football King per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S., 39 comma 1 NOIF; per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il calciatore sig. Luigi Marian prendesse parte alla gara del 30/1/2022 di Seconda categoria Asd Matteo Football King / Asd san Giovannese Calcio, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 30.9.2021 per la società Asd San Giovannese Calcio Sig.ra Anna Pagnotta (1 gara), all’epoca dirigente accompagnatore, della società Asd Matteo Football King per la violazione degli artt.4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dei sottoelencati calciatori; calciatore: Mariano Luigi n.24.08.1996, (gara del 30/1/2022 – Campionato Seconda Categoria), per violazione dell’art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Asd Matteo Football King per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Proc.3467/528 pfi21-22/PM/fm del 11.08.2022 (Campionato Seconda Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Giuliano Maisto (1 gara), all’epoca dei fatti Presidente, della società Asd Matteo Football King per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S., 39 comma 1 NOIF; per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il calciatore sig. Luigi Marian prendesse parte alla gara del 30/1/2022 di Seconda categoria Asd Matteo Football King / Asd san Giovannese…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 6/TFT del 06/10/2022 – Delibera – Proc.1882/517 pfi21-22/PM/mf del 25.07.2022 (Campionato Di Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.ra Anna Pagnotta all’epoca dei fatti Vice presidente per la società ASD Matteo Football King; violazione dell’art.4 comma 1 e 39 del CGS, per avere la stessa, alla fine della gara Asd Matteo Football King – Asd Sangiovannese Calcio del 30.01.2022 valida per il campionato di Seconda Categoria s.s. 2021-2022 del C.R. Campania, proferito nei confronti della sig.ra Sara Maaroufi, Vice Presidente della Asd Giovannese Calcio. La Società ASD Matteo Football King a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art .6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dalla sig.ra Anna Pagnotta così come descritta in precedenza.

Proc.1882/517 pfi21-22/PM/mf del 25.07.2022 (Campionato Di Seconda Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.ra Anna Pagnotta all’epoca dei fatti Vice presidente per la società ASD Matteo Football King; violazione dell’art.4 comma 1 e 39 del CGS, per avere la stessa, alla fine della gara Asd Matteo Football King – Asd Sangiovannese Calcio del 30.01.2022 valida per il campionato di Seconda Categoria s.s. 2021-2022 del C.R. Campania, proferito nei confronti della sig.ra Sara Maaroufi, Vice Presidente della…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 15/09/2022 – Delibera – Proc.19857/406 pfi21-22/PM/rn del 16.06.2022 (Campionato 2^ Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Eros Guerriero, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Fcd Hellas Taurasi per la violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, determinato la anticipata fine del predetto incontro per il venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa dello stesso; in particolare il sig. Guerriero, sul finire del secondo tempo, entrava in campo dapprima esortando con gesti plateali la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco e successivamente invitando alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio; Sig. Stefano Scarpa calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi, violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Francesco Russo, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Antonio De Stefano, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: della violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Angelo Lorenzo D’Amato, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, alterato il regolare svolgimento della stessa simulando un infortunio al 43° minuto del secondo tempo al solo fine di far venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa dell’incontro, contribuendo in tal modo in concorso con i sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano e Rolando Carullo, a far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; il sig. Rolando Carullo, allenatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la società Asd Fcd Hellas Taurasi con la qualifica di dirigente allenatore: violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano ed Angelo Lorenzo D’Amato, determinato la anticipata fine del predetto incontro per il venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa dello stesso; in particolare il sig. Carullo, sul finire del secondo tempo esortava alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio per far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine; la società Asd Fcd Hellas Taurasi a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.19857/406 pfi21-22/PM/rn del 16.06.2022 (Campionato 2^ Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Eros Guerriero, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Fcd Hellas Taurasi per la violazione degli artt. 4, comma 1, 30 , comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Bonito – Hellas Taurasi del 12.12.2021, con il concorso degli atti e comportamenti posti in essere dai…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/TFT del 15/09/2022 – Delibera – Proc.20293/449 pfi21-22/PM/rn del 22.06.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Stefano Squitieri, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D.della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management” ed in concorso con il sig. Valentino Viviani, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il sig. Valentino Viviani, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021- 2002, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management” ed in concorso con il sig. Stefano Squitieri, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca dei fatti; il sig. Domenico Strianese, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Aversa 1925: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società A.S.D. Real Aversa 1925 nella stagione sportiva 2021 – 2022, dell’opera del Sig. Valentino Viviani, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. New Maryrosy A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management”; la società S.c. New Maryrosy A.s.d. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sigg.ri Stefano Squitieri e Valentino Viviani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.20293/449 pfi21-22/PM/rn del 22.06.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Stefano Squitieri, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D.della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management” ed in concorso con il sig. Valentino Viviani, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 2/TFT del 02/09/2022 – Delibera – ERRATA CORRIGE C.U. N. 1/TFT DEL 1 Settembre 2022 pag.3 Proc.188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.06.2022 (Campionato Regionale Under 17).

ERRATA CORRIGE C.U. N. 1/TFT DEL 1 Settembre 2022 pag.3 Proc.188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.06.2022 (Campionato Regionale Under 17). Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Francesco Contini la squalifica fino al 30/11/2022; il calciatore Giacchino Piscopo la squalifica fino al 30/11/2022; il calciatore Christian Cassettino mesi (1) uno di squalifica; il calciatore Giuseppe Canneva la squalifica fino al 30/11/2022…..OMISSIS…….. Così deciso in Napoli, in data…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 1/TFT del 01/09/2022 – Delibera – Proc.188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.06.2022 (Campionato Regionale Under 17). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Maurizio Testa, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Gioventù Partenope della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito al Sig. Christian Cassettino, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, lo svolgimento dell’attività di Operatore Sanitario (massaggiatore) della squadra Under 17 della società A.S.D. Gioventù Partenope nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo. Sig. Francesco Contini calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope, della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello che svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di venti giorni salvo complicazioni; -il sig. Giacchino Piscopo, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello, che in quell’occasione svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di giorni venti salvo complicazioni; – il sig. Giuseppe Canneva, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ed in concorso con altri compagni di squadra, al termine della gara A.S.D. Raffaele Sergio Academy – A.S.D. Gioventù Partenope valevole per il girone D del Campionato Under 17 Regionale disputata in data 4.12.2021 presso il campo sportivo Karol Wojtila nel Comune di Nocera Superiore, colpito ripetutamente con calci e pugni, sia alla testa che sul corpo, il sig. Francesco D’Aniello che in quell’occasione svolgeva funzioni di collaboratore del custode del campo sportivo sig. Giovanni Sergio, mentre il predetto si trovava esamine a terra sul terreno di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali con prognosi di venti giorni salvo complicazioni – il sig. Christian Cassettino, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Gioventù Partenope: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di operatore sanitario (massaggiatore) della squadra Under 17 della società A.S.D. Gioventù Partenope, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; – la sig.ra Paola Marinucci, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver fatto svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di allenatore della squadra Under 17 della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy al sig. Giuseppe De Nardo, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; – il sig. Giuseppe De Nardo, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. Raffaele Sergio Academy con la qualifica di dirigente allenatore: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, attività di allenatore della squadra Under 17 della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy, pur essendo sprovvisto della qualifica ed iscrizione nel relativo albo; – la società A.s.d. Gioventu’ Partenope a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente Sig. Maurizio Testa, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonchè a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati sigg.ri Christian Cassettini, Francesco Contini, Gioacchino Piscopo e Giuseppe Canneva, così come descritti tutti nei precedenti capi di incolpazione; – la società A.s.d. Raffaele Sergio Academy a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dalla propria presidente sig.ra Paola Marinucci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe De Nardo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.188894/368 pfi21-22/PM/ps del 6.06.2022 (Campionato Regionale Under 17). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Maurizio Testa, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Gioventù Partenope della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché del previgente art. 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito al Sig. Christian Cassettino, nel corso della stagione sportiva…

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