COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 107 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BOBBIESE 1912 avverso squalifica per 4 giornate calc.TIBALDI ALBERTO e ammenda € 155 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 37 del 20.4.2005 gara BOBBIESE – TURRIS del 14.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 107 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BOBBIESE 1912 avverso squalifica per 4 giornate calc.TIBALDI ALBERTO e ammenda € 155 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 37 del 20.4.2005 gara BOBBIESE – TURRIS del 14.4.2005 L’U.S.BOBBIESE 1912 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) ritiene troppo…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 118 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTERNO avverso inibizione al 5.8.2005 dir.acc.uff.SPADA DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 42 del 4.5.2005 gara SANTERNO – FONTANELICE del 30.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 18/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 118 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTERNO avverso inibizione al 5.8.2005 dir.acc.uff.SPADA DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 42 del 4.5.2005 gara SANTERNO – FONTANELICE del 30.4.2005 Il presente reclamo, in quanto sottoscritto dal dir.acc.uff.SPADA, viene esaminato come presentato personalmente dallo stesso e non dall’A.S.Santerno. Il dir.acc.uff.SPADA ricorre avverso il sopra riportato…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 108 RECLAMO PROPOSTO DA AIRONE F.C. avverso squalifica al 7.4.2006 calc. BULKU GERALD delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 7.4.2008 gara AIRONE – MONTE SAN PIETRO del 30.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 04/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 108 RECLAMO PROPOSTO DA AIRONE F.C. avverso squalifica al 7.4.2006 calc. BULKU GERALD delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 7.4.2008 gara AIRONE – MONTE SAN PIETRO del 30.3.2005 L’AIRONE F.C., del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento premettendo, dianzi tutto che il clima…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONTA per presunta irregolarità gara ronta – SPORTING FORLI’ del 10.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONTA per presunta irregolarità gara ronta – SPORTING FORLI’ del 10.4.2005 Il F.C.RONTA eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui in epigrafe per “la posizione non regolamentare del calc.MONTI ENRICO nato il 01/01/1977, schierato con la maglia numero 11 dallo SPORTING FORLI’”. “Il giocatore MONTI ENRICO non risulta vincolato per…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIGOLO MARCHESE avverso squalifica al 25.4.2005 mass.ROSSI STEFANO e all’1.5.2005 all.STECCONI MARCO, inibizione al 25.4.2005 med.MARCHIONNI CARLO e al 31.12.2005 dir.acc.uff.CORCAGNANI GIORGIO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 36 del 13.4.2005 gara VIGOLO MARCHESE – MARSAGLIA del 13.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIGOLO MARCHESE avverso squalifica al 25.4.2005 mass.ROSSI STEFANO e all’1.5.2005 all.STECCONI MARCO, inibizione al 25.4.2005 med.MARCHIONNI CARLO e al 31.12.2005 dir.acc.uff.CORCAGNANI GIORGIO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 36 del 13.4.2005 gara VIGOLO MARCHESE – MARSAGLIA del 13.4.2005 L’A.C.VIGOLO MARCHESE, della quale è stato…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCARASAMOGGIA avverso squalifica per 5 giornate calc.SERPINI CRISTIAN delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 7.4.2005 gara CALCARASAMOGGIA – PANIGAL del 30.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCARASAMOGGIA avverso squalifica per 5 giornate calc.SERPINI CRISTIAN delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 7.4.2005 gara CALCARASAMOGGIA – PANIGAL del 30.3.2005 L’A.S.CALCARASAMOGGIA ricorre avverso il provvedimento sopra riportato facendo presente che il calc.SERPINI “veniva colpito dall’avversario n.4 con un pugno, senza che l’arbitro se ne avvedesse,…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ATLETICO SANTA CROCE avverso squalifica per 4 giornate calc.RONZONI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 35 del 13.4.2005 gara ATLETICO – FABBRICO del 9.4.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ATLETICO SANTA CROCE avverso squalifica per 4 giornate calc.RONZONI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 35 del 13.4.2005 gara ATLETICO – FABBRICO del 9.4.2005 L’A.S.ATLETICO SANTA CROCE ricorre avverso il provvedimento di cui all’oggetto, sostenendo che l’arbitro sarebbe incorso in un errore di…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA OLIMPIC VILLA D’ORO per presunta irregolarità gara OLIMPIC VILLA D’ORO – LIMIDI del 30.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA OLIMPIC VILLA D’ORO per presunta irregolarità gara OLIMPIC VILLA D’ORO – LIMIDI del 30.3.2005 L’OLIMPIC VILLA D’ORO eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui in epigrafe in quanto la POL. LIMIDI “ha impiegato nella gara due giocatori soggetti a provvedimenti disciplinari come da C.U.n. 35 del…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ANCORA CALCIO avverso squalifica al 31.5.2010 calc.MONTEFUSCO FIORENTINO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 37 del 31.3.2005 gara ANCORA CALCIO – REAL D’AZEGLIO del 23.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ANCORA CALCIO avverso squalifica al 31.5.2010 calc.MONTEFUSCO FIORENTINO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 37 del 31.3.2005 gara ANCORA CALCIO – REAL D’AZEGLIO del 23.3.2005 Il G.S.ANCORA CALCIO, del quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopraindicati provvedimenti poiché il calc.MONTEFUSCO “protestava…

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PRO LOCO RANCHIO avverso squalifica al 31.12.2005 calc.AL MOHAMMADI NOUREDDINE delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 31.3.2005 gara RANCHIO – VILLAMARINA del 26.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PRO LOCO RANCHIO avverso squalifica al 31.12.2005 calc.AL MOHAMMADI NOUREDDINE delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 31.3.2005 gara RANCHIO – VILLAMARINA del 26.3.2005 L’A.C.PRO LOCO RANCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il “calc.AL MOHAMMADI NOUREDDINE, precedentemente offeso con espressioni a carattere…

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