COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 8 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SAMID HASSAN, già tess. Pol. Barco e POL. BARCO – camp. III^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 35/847, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 28/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA ROMAGNA II^ CATEGORIA 14 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REGGIO LEPIDI Avverso squalifica al 6.11.2011 calc. URBINATI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 10 del 14.9.2011 gara REAL S.PROSPERO – REGGIO LEPIDI dell’11.9.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 28/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA ROMAGNA II^ CATEGORIA 14 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REGGIO LEPIDI Avverso squalifica al 6.11.2011 calc. URBINATI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 10 del 14.9.2011 gara REAL S.PROSPERO – REGGIO LEPIDI dell’11.9.2011 L’A.S.D. REGGIO LEPIDI ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che…
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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA ECCELLENZA 11 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAVIGNANESE Avverso squalifica al 4.12.2011 calc. TOZZI NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 7.9.2011 gara SAVIGNANESE – MISANO del 4.9.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 21/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA ECCELLENZA 11 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAVIGNANESE Avverso squalifica al 4.12.2011 calc. TOZZI NICOLA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 7.9.2011 gara SAVIGNANESE – MISANO del 4.9.2011 L’A.S.D. SAVIGNANESE, della quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che…
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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO ZAGATTI 7 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. CORLO Avverso inibizione al 31.7.2012 dir. TONIOLI GINO e ammenda € 500 a carico U.S. CORLO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 4 del 27.7.2011 gara PIZZ. PULCINELLA – PIZZ. SCACCO MATTO del 7.7.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO ZAGATTI 7 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. CORLO Avverso inibizione al 31.7.2012 dir. TONIOLI GINO e ammenda € 500 a carico U.S. CORLO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 4 del 27.7.2011 gara PIZZ. PULCINELLA – PIZZ. SCACCO MATTO del 7.7.2011 Il ricorso di cui all’oggetto – erroneamente indirizzato…
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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TRAVINI LUCA, già tesserato A.S.D. Pecorara, sig. SPERANI ANDREA, dirigente A.S.D. Pecorara, A.S.D. PECORARA – camp. III^ cat. e A.S.D. BESURICA – camp. II^ cat. Con nota 28.6.2011 n. 10376/684, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. TRAVINI LUCA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commI 2 e 6, del C.G.S., perché, malgrado fosse tesserato per l’A.S.D. BESURICA, partecipava indebitamente senza averne titolo alla gara Pecorara – Olubra del 27.9.2009 del campionato di III^ categoria, girone A; – il sig. SPERANI ANDREA, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. PECORARA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., perché sottoscriveva la distinta della gara Pecorara – Olubra del 27.9.2009 ed affermava che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società, malgrado il calc. Travini non ne avesse titolo; – la società A.S.D. BESURICA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; – la società A.S.D. PECORARA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per 2 anni del calc. TRAVINI LUCA, la inibizione per 2 anni del sig. SPERANI ANDREA , la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 800 per l’A.S.D. PECORARA e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. BESURICA.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TRAVINI LUCA, già tesserato A.S.D. Pecorara, sig. SPERANI ANDREA, dirigente A.S.D. Pecorara, A.S.D. PECORARA – camp. III^ cat. e A.S.D. BESURICA – camp. II^ cat. Con nota 28.6.2011 n. 10376/684, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., –…
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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASSAGRANDE ENRICO, tess. A.S.D. GHIARE, sig. BEDINI LUIGI, Presidente A.S.D. Ghiare , A.S.D. GHIARE – camp. II^ cat. e POL. CADELBOSCO, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. MASSAGRANDE ENRICO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. GHIARE, mentre era ancora tesserato per la società POL. CADELBOSCO; – il sig. BEDINI LUIGI, Presidente della Soc. A.S.D. GHIARE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MASSAGRANDE ENRICO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; – la società POL. CADELBOSCO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; – la società A.S.D. GHIARE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MASSAGRANDE ENRICO , la inibizione per mesi 3 del sig. BEDINI LUIGI , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. GHIARE e l’ammenda di € 150 per la POL. CADELBOSCO.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASSAGRANDE ENRICO, tess. A.S.D. GHIARE, sig. BEDINI LUIGI, Presidente A.S.D. Ghiare , A.S.D. GHIARE – camp. II^ cat. e POL. CADELBOSCO, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha…
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COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 4 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. RUGGIERO JONATHAN, già tesserato A.C.Boca Pietri Carpi , sig. MORANDO MARCO, già Presidente A.S.D. Novellara Sportiva e A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, camp. I^ cat . Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. RUGGIERO JONATHAN, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. BOCA PIETRI CARPI; – il sig. MORANDO MARCO, Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. RUGGIERO JONATHAN , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; – la società A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. RUGGIERO JONATHAN , la inibizione per mesi 3 del sig. MORANDO MARCO e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA. La
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 4 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. RUGGIERO JONATHAN, già tesserato A.C.Boca Pietri Carpi , sig. MORANDO MARCO, già Presidente A.S.D. Novellara Sportiva e A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, camp. I^ cat . Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PELATI ANDREA, già tesserato A.P.D. Pontegreen Castelvetro, sig. ZERBINI MASSIMO, Presidente A.P.D. Pontegreen Castelvetro, e A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, camp. III^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 53/883, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. PELATI ANDREA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.P.D. PONTEGREENCASTELVETRO, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. CAVASPORT; – il sig. ZERBINI MASSIMO, Presidente della Soc. A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. PELATI ANDREA , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; – la società A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, delC.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO ha fatto pervenire memoria difensiva in cui “dichiara di essere stata indotta in errore dalle dichiarazione dei dirigenti dell’A.S.D. Cavasport, che avevano affermato di aver svincolato il calciatore in questione” e chiede di essere trattata con clemenza. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc.PELATI ANDREA , la inibizione per mesi 3 del sig. ZERBINI MASSIMO e l’ammenda di € 500 per l’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PELATI ANDREA, già tesserato A.P.D. Pontegreen Castelvetro, sig. ZERBINI MASSIMO, Presidente A.P.D. Pontegreen Castelvetro, e A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, camp. III^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 53/883, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BIANCHI SIMONE, già tesserato A.C.D. BASCA, sig. LUCCHESE VITO, Presidente A.C.GALLIERA 2009, camp. III^ cat. e A.C. BASCA GALLIERA 2002, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. BIANCHI SIMONE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.C. GALLIERA 2009, mentre era ancora tesserato per la società A.C. BASCA GALLIERA 2002; – il sig. LUCCHESE VITO, Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. A.C. GALLIERA 2009, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S.,
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BIANCHI SIMONE, già tesserato A.C.D. BASCA, sig. LUCCHESE VITO, Presidente A.C.GALLIERA 2009, camp. III^ cat. e A.C. BASCA GALLIERA 2002, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 232 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CECCARONI LUIGI, tess. A.S.D. Ronta, sig. BATANI MAURO, Presidente A.S.D. Ronta, A.S.D. RONTA – camp. II^ cat. e A.S.D. ROMAGNA CENTRO – camp. Promozione
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 232 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CECCARONI LUIGI, tess. A.S.D. Ronta, sig. BATANI MAURO, Presidente A.S.D. Ronta, A.S.D. RONTA – camp. II^ cat. e A.S.D. ROMAGNA CENTRO – camp. Promozione Con nota 10.6.2011 N. 9682/764, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha…