COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

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COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.P.D. LIBERTAS PORCIA e del suo PRESIDENTE sig.ra INTROVIGNE Mara. Con raccomandata dd. 24.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – la sig.ra INTROVIGNE Mara, Presidente dell’U.P.D. LIBERTAS PORCIA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Reg. Calcio Femminile entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato 2010/2011; – l’U.P.D. LIBERTAS PORCIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.P.D. LIBERTAS PORCIA e del suo PRESIDENTE sig.ra INTROVIGNE Mara. Con raccomandata dd. 24.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – la sig.ra INTROVIGNE Mara, Presidente dell’U.P.D. LIBERTAS PORCIA, per…

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. STAR FIVE e del suo PRESIDENTE sig. PETRICCIONE Cristiano. Con raccomandata dd. 14.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. PETRICCIONE Cristiano, Presidente dell’A.S.D. STAR FIVE, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Reg. C1 di Calcio a 5 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011; – l’A.S.D. STAR FIVE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. STAR FIVE e del suo PRESIDENTE sig. PETRICCIONE Cristiano. Con raccomandata dd. 14.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. PETRICCIONE Cristiano, Presidente dell’A.S.D. STAR FIVE, per…

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DANIELE MADRASSI e della ASD VENZONE Il deferimento Con raccomandata dd. 20 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – MADRASSI Daniele, Presidente della APD. VENZONE, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera a) del Regolamento LND, siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare attestazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.; – ASD VENZONE per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “per la violazione ascritta al proprio Presidente”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DANIELE MADRASSI e della ASD VENZONE Il deferimento Con raccomandata dd. 20 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – MADRASSI Daniele, Presidente della APD. VENZONE, per la violazione dell’art. 1, comma…

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA e del suo PRESIDENTE sig. Vincenzo PELUSO. Con raccomandata 16 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig Vincenzo PELUSO, Presidente della ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Regionale di calcio a 5 Serie C1 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”. la ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD FUTSAL CLUB MEDITERRANEA e del suo PRESIDENTE sig. Vincenzo PELUSO. Con raccomandata 16 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig Vincenzo PELUSO, Presidente della…

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD I BRASILIANO e del suo PRESIDENTE sig. Davide CULTRERA. Con raccomandata 22 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig Davide CULTRERA, Presidente della ASD I BRASILIANO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett. c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Regionale di calcio a 5 Serie C2 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”. la ASD I BRASILIANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD I BRASILIANO e del suo PRESIDENTE sig. Davide CULTRERA. Con raccomandata 22 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig Davide CULTRERA, Presidente della ASD…

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della AC MONFALCONE e del suo PRESIDENTE sig. Lucio GERMANI. Con raccomandata 9 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig Lucio GERMANI, Presidente della AC MONFALCONE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett. c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “Eccellenza” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”. la AC MONFALCONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della AC MONFALCONE e del suo PRESIDENTE sig. Lucio GERMANI. Con raccomandata 9 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig Lucio GERMANI, Presidente della AC MONFALCONE,…

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di GIORGIO VALENTE e della APD. PRO FARRA Il deferimento Con raccomandata dd. 19 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – VALENTE Giorgio, Presidente della APD. PRO FARRA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera c) del Regolamento LND, siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare dichiarazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011 entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.; – APD. PRO FARRA per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “per la violazione ascritta al proprio Presidente”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di GIORGIO VALENTE e della APD. PRO FARRA Il deferimento Con raccomandata dd. 19 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – VALENTE Giorgio, Presidente della APD. PRO FARRA, per la violazione dell’art.…

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’U.S.D. CELTICLAVARIANO e del suo PRESIDENTE sig. BRIDA Alessandro. Con raccomandata dd. 21.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. BRIDA Alessandro, Presidente dell’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Reg. C2 di calcio a cinque entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011 – l’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’U.S.D. CELTICLAVARIANO e del suo PRESIDENTE sig. BRIDA Alessandro. Con raccomandata dd. 21.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: – il sig. BRIDA Alessandro, Presidente dell’U.S.D. CELTIC-LAVARIANO, per la violazione…

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MINUSSO ENRICO e della ACF. PASIANO A.S.D. Il deferimento Con raccomandata dd. 25 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – MINUSSO Enrico, Presidente della ACF. PASIANO A.S.D., per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera c) del Regolamento LND, siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Rag. Calcio Femminile entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare dichiarazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011 entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.; – ACF. PASIANO A.S.D. per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “per la violazione ascritta al proprio Presidente”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MINUSSO ENRICO e della ACF. PASIANO A.S.D. Il deferimento Con raccomandata dd. 25 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – MINUSSO Enrico, Presidente della ACF. PASIANO A.S.D., per la violazione dell’art.…

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DE LORENZI ANTONIO e della A.C. VAJONT Il deferimento Con raccomandata dd. 21 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – DE LORENZI Antonio, Presidente della A.C. VAJONT, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera a) del Regolamento LND, siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare attestazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.; – A.C. VAJONT per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “per la violazione ascritta al proprio Presidente”.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di DE LORENZI ANTONIO e della A.C. VAJONT Il deferimento Con raccomandata dd. 21 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: – DE LORENZI Antonio, Presidente della A.C. VAJONT, per la violazione dell’art.…

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