COMITATO REGIONALE LAZIO

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C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 142 del 08/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG ROMA ADRIANO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. STERPARO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23 E 38 DELLE N.O.I.F., E ART. 17, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ART. 44 DELLA LND, E CARICO DEL DIRIGENTE GIOVANNI BATTISTA LIBURDI, PER LE STESSE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI DI CUI SOPRA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. STERPARO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

  DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG ROMA ADRIANO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. STERPARO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23 E 38 DELLE N.O.I.F., E ART. 17, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ART. 44 DELLA LND, E CARICO DEL DIRIGENTE GIOVANNI BATTISTA LIBURDI, PER LE STESSE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI DI CUI SOPRA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. STERPARO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART.…

C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 142 del 08/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CAPPARELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. F.C. APRILIA RACING CLUB SRL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NELLA SEZ. 10.2 DEL C.U. N. 1 S.G.S. S/S 19/20 DEL 02/07/2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO CAPPARELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. F.C. APRILIA RACING CLUB SRL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NELLA SEZ. 10.2 DEL C.U. N. 1 S.G.S. S/S 19/20 DEL 02/07/2019.   Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di esposto nei confronti del sig. Marco Capparella, Rappresentante legale della società F.C. Aprilia Racing Club Srl, per aver organizzato, nel corso della…

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VIS FONDI, SIG. DOMENICO CAPOTOSTO E DEL CALCIATORE MICHAEL LOMBARDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO ALL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL’ART. 32, COMMA 2 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS FONDI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Il Comitato Regionale Lazio, Ufficio Tesseramenti, segnalava in data 19/03/2019, alla Procura Federale, che la società A.S.D. Vis Fondi avrebbe impiegato nelle gare con la società Latina Calcio a 5 del 9/12/2018, valevole per la Categoria Esordienti e con la Virtus Cisterna del 17/01/209, sempre valevole per la categoria Esordienti, calciatori non tesserati tra le proprie file. Dalle indagini effettuate dalla Procura, emergeva quanto segue: i calciatori Gionta Emanuele, Laco Daniele, Parisella Gabriel, Lombardi Michael, Mastromatteo Alessandro, pur inseriti nelle distinte delle due gare, non risultavano tesserati per la A.S.D. Vis Fondi, così come i calciatori Kovalo Claudio, Salpello Vincenzo, Capotosto Alessandro e Carnovalo Simone, per la sola seconda delle due gare. La Procura Federale riteneva che il Presidente della Società Vis Fondi, sig. Domenico Capotosto, aveva violato le norme regolamentari di cui all’oggetto in quanto: aveva omesso di tesserare gli otto calciatori in questione; non li aveva fatti sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva; non li aveva dotati di specifica copertura assicurativa; li aveva fatti giocare in posizione irregolare nelle gare succitate. Riteneva, inoltre, la Procura di non promuovere alcuna azione disciplinare a carico dei calciatori che all’epoca dei fatti non avevano compiuto il dodicesimo anno di età, in quanto la normativa vigente non conteneva alcuna sanzione nei confronti dei minori sino al compimento dei dodici anni, ad eccezione del Michael Lombardi, che all’epoca dei fatti contestati aveva compiuto il dodicesimo anno; per quest’ultimo la Procura promuoveva azione disciplinare per aver disputato entrambe le gare sopra citate, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva né specifica copertura assicurativa. Alla luce di quanto sopra, la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Domenico Capotosto, Presidente della società A.S.D. Vis Fondi, nonché il calciatore Michael Lombardi per aver violato le norme indicate in epigrafe e la società testé citata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 ottobre 2019, era presente per la Procura Federale il Dott. Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Presidente della società A.S.D. Vis Fondi, sig. Domenico Capotosto, l’inibizione per 60 giorni, per il calciatore Michael Lombardi la squalifica per 2 giornate a decorrere dalla data del prossimo tesseramento, se non già tesserato, mentre per la società A.S.D. Vis Fondi, l’ammenda di euro 300,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, conferma le sanzioni richieste dalla Procura e, pertanto DELIBERA Di comminare le seguenti sanzioni: Domenico Capotosto, inibizione per giorni 60; Michael Lombardi, squalifica per 2 gare, a decorrere dalla data del prossimo tesseramento, se non già tesserato; A.S.D. Vis Fondi, l’ammenda di Euro 300,00, per responsabilità diretta ed oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

  DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL’ART. 32, COMMA 2 C.G.S., E ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.…

C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 31/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LORIS DI GIACOMANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO LARIANO 1963, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NELLA SEZ. 10 DEL C.U. N.1 S.G.S. F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 19/20 DEL 02/07/19 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO LARIANO 1963, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LORIS DI GIACOMANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO LARIANO 1963, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NELLA SEZ. 10 DEL C.U. N.1 S.G.S. F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 19/20 DEL 02/07/19 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO LARIANO 1963, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..   Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare…

C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 120 del 25/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCENZO ARDUINI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1 E 39, LETT. E DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 44, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND E ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD TORRICE CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCENZO ARDUINI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 37, COMMA 1 E 39, LETT. E DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 44, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND E ALL’ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD TORRICE CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..…

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