COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. AUDACE CERIGNOLA – GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL del 3 Ottobre 2010. (Reclamo della società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della stessa, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 7 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati…
COMITATO REGIONALE PUGLIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. BORGOVILLA CALCIO SPORT – U.S. RUVESE del 2 Ottobre 2010. (Reclamo della società A.S.D. BORGOVILLA CALCIO SPORT in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del Dirigente Sig. AZZARITO LUIGI, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 7 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. BORGOVILLA CALCIO SPORT – U.S. RUVESE del 2 Ottobre 2010. (Reclamo della società A.S.D. BORGOVILLA CALCIO SPORT in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del Dirigente Sig. AZZARITO LUIGI, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 25 del 7 Ottobre 2010…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: U.S.D. SAN SEVERO – A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. del 10 Ottobre 2010. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e inibizione dirigente MARINO Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 14 Ottobre 2010 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: U.S.D. SAN SEVERO – A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. del 10 Ottobre 2010. (Reclamo della U.S.D. SAN SEVERO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e inibizione dirigente MARINO Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 16 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto dell’11/5/2011 prot. n.8569/1686/pf09-10/AM/ma nei confronti di: 1) il sig. Fernando Leone, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Botrugno già ASD San Cassiano (matricola 918043); 2) la società, ASD Botrugno (matricola 918043) già ASD San Cassiano per rispondere – il primo della violazione di cui agli artt.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.30, comma 2 del vigente Statuto Federale per avere, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, eluso il cd “vincolo di giustizia sportiva”, ovverosia, l’obbligo di accettare, in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei doveri assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena, definitiva ed esclusiva efficacia di qualsivoglia provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati: – la soc. ASD Botrugno già ASD San Cassiano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 16 Giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto dell’11/5/2011 prot. n.8569/1686/pf09-10/AM/ma nei confronti di: 1) il sig. Fernando Leone, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Botrugno già ASD San Cassiano (matricola 918043); 2) la società, ASD Botrugno (matricola 918043) già ASD San Cassiano per rispondere – il primo della violazione…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 12 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 19/4/2011 prot. n.7746/1216/pf/1011 AA/aa) nei confronti di: 1) German Patricio Mendivil, calciatore attualmente tesserato per la società USDA Toma Maglie; 2) Giuseppe Toma, dirigente della società USDA Toma Maglie; 3) Cosimo Manta, dirigente della società USDA Toma Maglie; 5) la società USD A. Toma Maglie per rispondere – il primo della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10, commi 2 e 6, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato in data 12/9/2010, 19/9/2010, 22/9/2010 e 26/9/2010 quattro gare nelle file della società USDA Toma Maglie senza averne titolo perché al momento non tesserato; – il sig. Giuseppe Toma della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10, commi 2 e 6, del CGS per violazione dei principi di lealtà,correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto le distinte delle gare dei giorni 12/9/2010, 16/6/2010 e 26/9/2010 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta norme vigenti, malgrado il calciatore German Patricio Mendivil non ne avesse titolo; – il sig. Cosimo Manta della violazione di cui agli artt.1, comma 1, in relazione all’art.10 commi 2 e 6, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta della gara del giorno 23/9/2010 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta norme vigenti, malgrado il calciatore German Patricio Mendivil non ne avesse titolo; – la società USD A. Toma Maglie a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, CGS.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 12 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 19/4/2011 prot. n.7746/1216/pf/1011 AA/aa) nei confronti di: 1) German Patricio Mendivil, calciatore attualmente tesserato per la società USDA Toma Maglie; 2) Giuseppe Toma, dirigente della società USDA Toma Maglie; 3) Cosimo Manta, dirigente della società USDA Toma Maglie; 5) la società…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 3/2/2011 (prot. n.5194/4pf10-11AM/ma) nei confronti di: 1) Colonna Angelo (nella qualità di allenatore dell’ASD C.S. Altamura) 2) A.S.D. C.S. Altamura per rispondere – il sig. Angelo Colonna, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore della Soc. C.S.D. Altamura, per rispondere della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 5, comma 1, del C.G.S., per le dichiarazioni gravemente lesive, espresse sia nel dopo gara dell’incontro di III categoria ASD Noja Calcio – ASD C.S. Altamura del 28/3/2010, sia nel ricorso presentato alla C.D.T. Puglia, nei riguardi della classe arbitrale della Sezione di Bari e, in particolare del suo Presidente sig. Giacomo Sassanelli; – la società ASD C.S. Altamura (cod.1660), per rispondere della violazione di cui agli artt.4 comma 2 e 5 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le dichiarazioni espresse dal sig. Angelo Colonna, nella qualità di tesserato della società medesima.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 31 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 3/2/2011 (prot. n.5194/4pf10-11AM/ma) nei confronti di: 1) Colonna Angelo (nella qualità di allenatore dell’ASD C.S. Altamura) 2) A.S.D. C.S. Altamura per rispondere – il sig. Angelo Colonna, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore della Soc. C.S.D. Altamura, per rispondere della violazione…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 20/11/2010 (prot. n.3303/1429pf09/10GT/dl) nei confronti di: 1) Marcellino Antonio, (già Presidente della ASD Carmiano) 2) A.S.D. Carmiano per rispondere – il primo della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1 del CGS, con riferimento all’art.19, comma 2, dello stesso codice perché, sebbene colpito dalla sanzione dell’inibizione, sottoscriveva la lista di trasferimento del calciatore Ciurlia Mauro dall’ASD Carmiano all’ASD Copertino, così rappresentando indebitamente la società nell’ambito di un’attività rilevante per l’ordinamento sportivo nazionale; – la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS o, quantomeno, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2, stesso codice ove si debba ritenere che il sig. Marcellino, all’epoca della violazione contestatagli, non fosse più Presidente della società, ma comunque certamente rientrante fra i soggetti di cui all’art.1, comma 5, del CGS.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 20/11/2010 (prot. n.3303/1429pf09/10GT/dl) nei confronti di: 1) Marcellino Antonio, (già Presidente della ASD Carmiano) 2) A.S.D. Carmiano per rispondere – il primo della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 23 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 29/10/2010 (prot. n.2558/1472 pf 09-10 GR/mg) nei confronti di: 1) Flora Antonio 2) ASD Fortis Trani 3) AS Liberty s.r.l. per rispondere – il sig. Flora Antonio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 1 e 3, del C.G.S. per avere disatteso la convocazione da parte dell’ufficio della Procura Federale per la sua audizione, senza fornire giustificazioni dell’eventuale suo impedimento – la Società ASD Fortis Trani a titolo di responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio Presidente, signor Flora Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; – le Società ASD Fortis Trani ed AS Liberty s.r.l. delle violazioni previste dall’art.14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione dell’art.18, comma 1, del CGS per i gravissimi episodi violenti commessi, al termine della gara sugli spalti, con reciproci lanci di oggetti da parte di entrambe le tifoserie, che causavano gravissime lesioni all’occhio sinistro con scoppio del bulbo ad un sostenitore della squadra ospite ed, a seguire, per la continuazione degli scontri nelle adiacenze all’impianto sportivo , nel corso dei quali, un gruppo di tifosi della squadra del Fortis Trani lanciava alcuni petardi di grande potenziale, che causavano il ferimento di un Sottufficiale dei Carabinieri, e l’aggressione subita da un Appuntato dei Carabinieri da parte di un tifoso ospite (identificato e deferito all’A.G.) che gli causava la lesione alla mano destra.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 23 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 29/10/2010 (prot. n.2558/1472 pf 09-10 GR/mg) nei confronti di: 1) Flora Antonio 2) ASD Fortis Trani 3) AS Liberty s.r.l. per rispondere – il sig. Flora Antonio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 07/10/2010 (prot.n. 1948/1405 pf 09-10GR/gb) nei confronti di: 1) Sig. RUGGIERI Marco, calciatore Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti; 2) Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, rispettivamente dirigente accompagnatore ed allenatore della Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti; 3) POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del legale rapp.te p.t.; per rispondere 1) il Sig. RUGGIERI Marco, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, co. 1, C.G.S., in relazione all’art. 45, co. 1 del C.G.S., per aver preso parte ad una partita del Campionato Provinciale Giovanissimi, pur essendo squalificato, con il nome di altro calciatore; 2) i Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, nelle rispettive qualità, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1, co. 1 del C.G.S., per aver fatto partecipare il proprio calciatore Ruggieri Marco, con altro nome, ad una partita del Campionato Provinciale Giovanissimi pur essendo questi squalificato; 3) la POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del legale rapp.te p.t., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli addebiti ascritti ai propri tesserati all’epoca dei fatti.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 07/10/2010 (prot.n. 1948/1405 pf 09-10GR/gb) nei confronti di: 1) Sig. RUGGIERI Marco, calciatore Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti; 2) Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, rispettivamente dirigente accompagnatore ed allenatore della Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti;…
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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/9/2010 (prot. n.1390/088pf1011/MS/vdb) nei confronti di: 1) Braghenti Ornella, già presidente della Pol. Polimnia Calcio; 2) Pol. Polimnia Calcio per rispondere 1) Braghenti Ornella già Presidente della Pol. Polimnia Calcio della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. nr.4 del 20/2/10, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Di Spirito Francesco; 2) Pol. Polimnia Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio innanzi precisati.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/9/2010 (prot. n.1390/088pf1011/MS/vdb) nei confronti di: 1) Braghenti Ornella, già presidente della Pol. Polimnia Calcio; 2) Pol. Polimnia Calcio per rispondere 1) Braghenti Ornella già Presidente della Pol. Polimnia Calcio della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S. e 8 commi 9…