COMITATO REGIONALE TOSCANA

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C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 20/11/2025 – Delibera – La società ASD Figline 1965 reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 29 del 30.10.2025 di squalifica per cinque gare effettive comminata al calciatore Brunelli Enrico il quale, al termine della gara, colpiva con due pugni al volto un calciatore avversario causandogli conseguenze.

La società ASD Figline 1965 reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 29 del 30.10.2025 di squalifica per cinque gare effettive comminata al calciatore Brunelli Enrico il quale, al termine della gara, colpiva con due pugni al volto un calciatore avversario causandogli conseguenze. Nel reclamo dispiegato la società chiede la riduzione della sanzione inflitta non potendo trovare applicazione nel caso di specie la circostanza aggravante della “particolare gravità della condotta” prevista dall’art. 38 CGS, ultimo…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Rinascita Doccia in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico della calciatrice Lamtafah Miriam, squalificata per 5 gare effettive. (C.U. n. 24 del 09/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Rinascita Doccia in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico della calciatrice Lamtafah Miriam, squalificata per 5 gare effettive. (C.U. n. 24 del 09/10/2025). La società Rinascita Doccia, con comunicazione pec del 11.10.2025 delle ore 11.55 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. Regionale., pubblicata con il C.U. n. 24 del 09.10.2025, con la quale era stata inflitta alla calciatrice Lamtafah…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Buonconvento in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del dirigente Bianchini Francesco, inbito fino al 23.11.2025. (C.U. n. 26 del 23/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Buonconvento in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del dirigente Bianchini Francesco, inbito fino al 23.11.2025. (C.U. n. 26 del 23/10/2025). La società Buonconvento, reclama contro la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 19 ottobre 2025, contro la Società ospitante Fonte Bel Vedere. L’art. 137 del codice di Giustizia Sportiva stabilisce al punto 3: “Non sono impugnabili,…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Atletico Levane Leona in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Arezzo a carico del calciatore Fabbri Simone, squalificato fino al 30.11.2025. (C.U. n. 15 del 15/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Atletico Levane Leona in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Arezzo a carico del calciatore Fabbri Simone, squalificato fino al 30.11.2025. (C.U. n. 15 del 15/10/2025). La società A.S.D. Atletico Levane Leona, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato in data 12 ottobre 2025 contro la società Lucignano. Il…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Virtus Rifredi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del dirigente Fossati Enrico, inibito fino al 16.12.2025. (C.U. n. 25 del 16/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Virtus Rifredi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del dirigente Fossati Enrico, inibito fino al 16.12.2025. (C.U. n. 25 del 16/10/2025). La società Virtus Rifredi, con comunicazione pec del 16.10.2025 delle ore 20.14 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, senza richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. Regionale., pubblicata con il C.U. n. 25 del 16.10.2025, con la quale era stata inflitta al dirigente Fossati Enrico…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Atletico Spedalino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Compagnone Riccardo, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 25 del 16/10/2025).

  Reclamo proposto dalla società Atletico Spedalino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Compagnone Riccardo, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 25 del 16/10/2025). La società Atletico Spedalino, con comunicazione pec del 17.10.2025 delle ore 14.57 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. Regionale., pubblicata con il C.U. n. 25 del 16.10.2025, con la quale era stata inflitta al calciatore…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società San Rocco in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Siena a carico del calciatore Pagana Elia, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 19 del 22/10/2025).

Reclamo proposto dalla società San Rocco in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Siena a carico del calciatore Pagana Elia, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 19 del 22/10/2025). Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società A.S.D. C.S. San Rocco impugna la squalifica per cinque gare effettive inflitta dal G.S di Siena. al calciatore Elia Pagana, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta a gioco fermo nei confronti di un avversario. Una volta espulso, abbandonava il terreno…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Virtus Rifredi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Fossati Michele, squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 25 del 16/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Virtus Rifredi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Fossati Michele, squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 25 del 16/10/2025). La Pol. Virtus Rifredi ASD impugna il provvedimento di squalifica per 6 (sei) gare effettive inflitto dal G.S.T. al calciatore Michele Fossati, con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione per proteste. Uscendo dal terreno di gioco offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante nega parzialmente la…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1. il sig. Gianfranco Salvatori, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; 2. il sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Madonna Dell’Acqua; 3. la società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; per rispondere : – il sig. Gianfranco Salvatori, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna: – omesso di adottare misure adeguate, limitandosi ad un provvedimento disciplinare di richiamo verbale nei confronti del sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, a fronte dei comportamenti posti in essere da quest’ultimo nel corso dell’allenamento della squadra della categoria Pulcini tenutosi il giorno 27.3.2025 in occasione del quale, in risposta alla richiesta formulata dal calciatore minorenne sig. N.R.A. di allacciargli la scarpa in quanto affetto da una patologia che gli impedisce di svolgere alcuni movimenti perfettamente in equilibrio e dunque di soddisfare tale esigenza in totale autonomia, ha omesso di intervenire urlando nei suoi confronti di rivolgersi alla propria madre con tale forza da indurlo al pianto; – omesso di adottare misure adeguate nei confronti del sig. Daniele Monacci il quale, sempre nel corso dell’allenamento del 27.3.2025, si è rivolto con tono di voce alto e rabbioso nei confronti della madre del calciatore minorenne sig. N.R.A. intervenuta in difesa del figlio, proferendo l’espressione “è lui che comanda e può fare quello che vuole” ed incoraggiandola a trasferirsi presso altra società sportiva del territorio; – consentito e comunque non impedito che a decorrere dalla metà del mese di maggio 2025 il sig. Daniele Monacci, adducendo motivazioni strettamente collegate alla presentazione della segnalazione dalla quale ha tratto origine il presente accertamento, omettesse di convocare il calciatore minorenne sig. N.R.A. per le ultime gare di campionato nonché per quelle disputate in occasione dei tornei estivi alle quali ha preso parte la squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, così manifestando un persistente e sistematico disinteresse nei confronti dei bisogni fisici e psicologici di un giovane atleta tesserato per la società dallo stesso rappresentata; – il sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Madonna Dell’Acqua: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. a), e) ed f), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella “Policy per la tutela dei minori” per avere lo stesso: – il giorno 27.3.2025, nel corso di un allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, dopo che il calciatore minorenne sig. N.R.A. gli chiedeva di allacciargli la scarpa da gioco in quanto affetto da una patologia che gli impediva di svolgere alcuni movimenti perfettamente in equilibrio e dunque di eseguire tale adempimento in totale autonomia, urlato nei suoi confronti di rivolgersi alla propria madre con tale forza da indurlo al pianto; – il giorno 27.3.2025, nel corso di un allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua, rivolto con tono alto e rabbioso alla madre del calciatore sig. N.R.A. intervenuta in difesa del figlio, l’espressione “è lui che comanda e può fare quello che vuole”, incoraggiandola a trasferirsi presso altra società sportiva del territorio; – dopo la metà del mese di maggio 2025, adducendo motivazioni strettamente collegate alla presentazione della segnalazione dalla quale ha tratto origine il presente accertamento, omesso di convocare il calciatore minorenne sig. N.R.A. per le ultime gare di campionato e per quelle disputate nel corso dei tornei estivi alle quali ha preso parte la squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; – La società A.S.D. Madonna Dell’Acqua a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianfranco Salvatori e Daniele Monacci così come descritti nei rispettivi precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 31 ottobre 2025 per cui constata la presenza di: – L’Avv. Giuseppe Mandarano in rappresentanza del signor Gianfranco Salvatori presidente della ASD Madonna dell’Acqua e della stessa società come da mandato in calce alla memoria difensiva depositata; – Daniele Monacci assistito dall’Avv. Pietro Blasucci come da mandato in calce alla memoria difensiva depositata;

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1. il sig. Gianfranco Salvatori, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; 2. il sig. Daniele Monacci, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Madonna Dell’Acqua; 3. la società A.S.D. Madonna Dell’Acqua; per rispondere : – il sig. Gianfranco Salvatori, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna Dell’Acqua: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Montignoso in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico dell’allenatore Ricci Gabriele, squalificato fino al 02.11.2025. (C.U. n. 25 del 16.10.2025).

Reclamo proposto dalla società Montignoso in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico dell’allenatore Ricci Gabriele, squalificato fino al 02.11.2025. (C.U. n. 25 del 16.10.2025).  La società Montignoso, con comunicazione pec del 17.10.2025 alle ore 17.58, inviava alla segreteria del Giudice Sportivo Regionale, successivamente trasmessa per competenza alla segretaria della Corte d’Appello Territoriale, il reclamo avverso alla decisione del G.S. Regionale, pubblicata con il C.U. n. 25 del 16.10.2025, con la quale era stata inflitta all’allenatore Ricci Gabriele…

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