Gara Oltrera – Montemurlo Jolly Calcio (2-1) del 21.06.2025. 4° Memorial Ferdinando Pampaloni Categoria Under 17. In C.U. n. 01 del 01 luglio 2025 D.P. Prato. Reclama la Montemurlo Jolly Calcio S.S.D. a R.L. avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per Provincia di Prato: “PROVVEDIMENTI A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2025 INNOCENTI ALESSANDRO – (Montemurlo jolly calcio) Per condotta gravemente irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti del DG. La condotta veniva reiterata anche dopo l’espulsione fino a fine…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 6 del 28/07/2025 – Delibera – Gara del 16.6.2025 fra Olimpia Pistoiese SSD a r.l. (ospitante) vs GS Pietà 2004 (ospitata), disputata in Viaccia (PO), via Valdingole 29, Stadio Comunale Ribelli, risultato 3-6
Gara del 16.6.2025 fra Olimpia Pistoiese SSD a r.l. (ospitante) vs GS Pietà 2004 (ospitata), disputata in Viaccia (PO), via Valdingole 29, Stadio Comunale Ribelli, risultato 3-6 La società Olimpia Pistoiese SSD a r.l. reclama avverso le seguenti sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale – Delegazione Provinciale di Pistoia di cui al CU n. 51 del 25.6.2025: ai seguenti calciatori: a) Volpe Giovanni, squalifica fino al 31.12.2025 in quanto, espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara rientrava sul…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 2 del 07/07/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il seguente soggetto: Sebastian Gjerkaj, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Follonica Gavorrano S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Unione Polisportiva Poggibonsese – Follonica Gavorrano del 17.11.2024 valevole per il girone B del campionato Under 17 Regionali, colpito con uno schiaffo al volto il calciatore sig. T.B. schierato nelle fila della squadra della società Unione Polisportiva Poggibonsese con la maglia numero 8.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il seguente soggetto: Sebastian Gjerkaj, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Follonica Gavorrano S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Unione Polisportiva Poggibonsese – Follonica Gavorrano del 17.11.2024 valevole per il girone B del campionato Under 17 Regionali, colpito con uno schiaffo al volto il calciatore sig. T.B. schierato nelle fila…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 2 del 07/07/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il seguente soggetto: Gabriele Giubbolini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Santa Maria A.S.D., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. Santa Maria a Monte, all’incontro A.S. Santa Maria a Monte – San Prospero Navacchio del 6.6.2024, valevole per la semifinale del Torneo “Il Romito Cup”, senza averne titolo perché tesserato all’epoca dei fatti per la società Pol. Santa Maria A.S.D., utilizzando il nome del calciatore sig. G.B., tesserato per la società A.S. Santa Maria a Monte, il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 9.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il seguente soggetto: Gabriele Giubbolini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Santa Maria A.S.D., per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. Santa Maria a Monte, all’incontro A.S. Santa Maria a Monte – San Prospero Navacchio del 6.6.2024, valevole per la semifinale del Torneo “Il Romito…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 2 del 07/07/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: Eddy Josue CISNEROS REYES, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Calcistica Popolare Trebesto, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Trebesto – S. Lorenzo del 16.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, colpito con un pugno allo zigomo il sig. Gianluca Serafini, calciatore tesserato per la ASD S. Lorenzo Calcio, ed ancora per avere colpito al volto il sig. Francesco Pellegrini, anch’egli calciatore tesserato per la ASD S. Lorenzo Calcio, provocandogli una infrazione delle ossa nasali; La società ASD CALCISTICA POPOLARE TREBESTO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Eddy Josue Cisneros Reyes così descritti nel precedente capo di incolpazione.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: Eddy Josue CISNEROS REYES, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Calcistica Popolare Trebesto, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Trebesto – S. Lorenzo del 16.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, colpito con un pugno allo zigomo il sig. Gianluca Serafini, calciatore tesserato per…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 95 del 26/06/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: – Matteo Laurindi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD S. Banti Bareberino fino al 30\6\2024 e tesserato all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 4 par.. 1 Regolamento FIFA sullo stato e tesseramento dei calciatori, nonché dell’art. 1 co. 5 dello Statuto FIGC; nonché della violazione degli artt. 4 co. 1 e 26 del CGS, per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Il signor Laurindi in particolare, ha lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzi ambulanza – Andrea Santini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD S. Banti Bareberino fino al 30\6\2024 e tesserato all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 4 par.. 1 Regolamento FIFA sullo stato e tesseramento dei calciatori, nonché dell’art. 1 co. 5 dello Statuto FIGC; nonché della violazione degli artt. 4 co. 1 e 26 del CGS, per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato quale promotore del tifo organizzato della ASD S. Banti Barberino ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Nel corso dei tafferugli, in particolare, i sostenitori della squadra ASD S Banti Barberino hanno lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha ripostato lesioni personali giudicate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzo di ambulanza; – Giovanni Mele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S. Piero a Sieve ASD, della violazione degli artt. 4 co. 1, e 26 CGS per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in occasione della gara ASD Reconquista Vs ASD s. Banti Barberino partecipato ai tafferugli verificatisi tra i sostenitori delle due squadre, nel corso dei quali vi è stato un lancio reciproco di materiale pirotecnico e che hanno generato disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara. Nel corso dei tafferugli, in particolare, i sostenitori della squadra ASD S Banti Barberino hanno lanciato all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD Reconquista alcuni fumogeni ed un ordigno artigianale la cui detonazione, oltre a causare un foro di circa 10 cm sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si disputava la gara, ha cagionato il ferimento di due sostenitori della squadra ASD Reconquista, tra i quali il signor Giovanni Mele, che ha riportato lesioni personali giudacate guaribili in 14 gg dal personale sanitario accorso a mezzo di ambulanza; – La società ASD Reconquista ai sensi dell’art. 26 co. 1 CGS per la condotta dei propri sostenitori consistente nell’avere gli stessi, in occasione della gara ASD Reconquista vs ASD S. Banti Barberino del 27 ottobre 2024 (seconda cat. Girone D), lanciato fumogeni e torce all’indirizzo dei sostenitori della squadra ASD S. Banti Barbenrino, originando disordini e pericolo per l’incolumità pubblica che ha determinato la sospensione definitiva della gara;; – La S. Piero a Sieve ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai senso dell’art. 6 co. 2 CGS per quanto addebitato al proprio tesserato Giovanni Miele.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: – Matteo Laurindi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD S. Banti Bareberino fino al 30\6\2024 e tesserato all’epoca dei fatti per la violazione dell’art. 4 par.. 1 Regolamento FIFA sullo stato e tesseramento dei calciatori, nonché dell’art. 1 co. 5 dello Statuto FIGC; nonché della violazione degli artt. 4 co. 1 e 26 del CGS, per avere nel corso della partita del 27 ottobre 2024 in…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 12/06/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Olmoponte in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Arezzo a carico di Lunghini Francesco, squalificato fino al 28/6/2025. (C.U. 52 del 28/5/2025).
Reclamo proposto dalla società Olmoponte in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Arezzo a carico di Lunghini Francesco, squalificato fino al 28/6/2025. (C.U. 52 del 28/5/2025). La società Olmoponte impugna il provvedimento di squalifica per 1(uno) mese inflitto dal G.S.di Arezzo al calciatore Francesco Lunghini, con la seguente motivazione: “Per aver rivolto al DG espressione offensiva” La reclamante chiede la riforma del provvedimento impugnato, poiché l’espressione irriguardosa pronunciata dal calciatore aveva come destinatario un compagno di squadra e non…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 12/06/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Aquila Montevarchi in opposizione al provvedimento assunti dal G.S.T. a carico di Daniele Degli Innocenti, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 68 del 21/5/2025).
Reclamo proposto dalla società Aquila Montevarchi in opposizione al provvedimento assunti dal G.S.T. a carico di Daniele Degli Innocenti, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 68 del 21/5/2025). La società Aquila Montevarchi 1902 SSD reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al CU n. 85 del 22.5.2025 di squalifica per n. 5 gare effettive comminata al calciatore Daniele Degli Innocenti che, dopo la sostituzione, dalla panchina entrava in campo ed offendeva il DG. Sostiene la società reclamante l’eccessiva…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 12/06/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Virtus Rifredi in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Firenze a carico di Andreucci Giulio, Giachi Federico e Fabbri Diego. (C.U. 68 del 21/5/2025 ). Gara Virtus Rifredi – Montespertoli del 16/05/2025 CALCIATORI ESPULSI E SQUALIFICATI FINO AL 21/1/2026: ANDREUCCI GIULIO (VIRTUS RIFREDI)
Reclamo proposto dalla società Virtus Rifredi in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Firenze a carico di Andreucci Giulio, Giachi Federico e Fabbri Diego. (C.U. 68 del 21/5/2025 ). Gara Virtus Rifredi – Montespertoli del 16/05/2025 CALCIATORI ESPULSI E SQUALIFICATI FINO AL 21/1/2026: ANDREUCCI GIULIO (VIRTUS RIFREDI) Per avere, a fine gara, ripetutamente colpito con calci, in concorso con altri due compagni di squadra, un dirigente avversario anche quando questi giaceva inerme a terra assumendo una posizione fetale per…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 29/05/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Pontassieve in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Firenze a carico dei calciatori Braccini Tommaso, squalificato per 5 gare effettive e Santoro Matteo, squalificato per 5 gare effettive. (CU n. 60 del 16.04.2025)
Reclamo proposto dalla Società Pontassieve in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Firenze a carico dei calciatori Braccini Tommaso, squalificato per 5 gare effettive e Santoro Matteo, squalificato per 5 gare effettive. (CU n. 60 del 16.04.2025) La società Pontassieve con comunicazione pec del 18/4/2025 delle ore 18.47, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Firenze, pubblicata con…
