COMITATO REGIONALE TOSCANA

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C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’U.S.D. GAMBASSI TERME AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA GAMBASSI TERME/ SAN DONATO ACLI DEL 21.10.2018 (0-1).

RECLAMO DELL’U.S.D. GAMBASSI TERME AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA GAMBASSI TERME/ SAN DONATO ACLI DEL 21.10.2018 (0-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 27 del 25.10.2018; -Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla societa’ Gambassi Terme; rilevato come la reclamante chieda che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 comma 5 e 22 comma 6 del C.G.S., alla societa’…

C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 18/10/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’U.S.D. CERBAIA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA IDEAL CLUB INCISA/CERBAIA DEL 30.09.2018 (3-0).

RECLAMO DELL’U.S.D. CERBAIA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA IDEAL CLUB INCISA/CERBAIA DEL 30.09.2018 (3-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 23 del 4.10.2018; -alla regolarita’ ed esito dell’incontro Ideal Club Incisa/Cerbaia, avvenuto il 30 settembre 2018 in Incisa Valdarno per il Campionato di 1^ Categoria, l’U.S.D. Cerbaia reclama a questo Giudice Sportivo Territoriale lamentando che l’avversaria aveva disatteso l’obbligo di impiegare per l’intera durata dell’incontro almeno due calciatori appartenenti a prestabilita fascia di eta’ (due nati dal 1.1.1997 in…

C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 21 del 27/09/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’A.C.D. GEOTERMICA AVVERSO REGOLARITA’ GARA FORNACETTECASAROSA/GEOTERMICA DEL 16.09.2018 (1-0).

RECLAMO DELL’A.C.D. GEOTERMICA AVVERSO REGOLARITA’ GARA FORNACETTECASAROSA/GEOTERMICA DEL 16.09.2018 (1-0). L’A.C.D. Geotermica presenta reclamo rilevando che, alla gara Fornacette Casarosa/Geotermica del 16.09.2018, il Fornacette aveva schierato il calciatore Lombardi Gregorio nonostante dovesse scontare ancora una giornata di squalifica, residua della precedente stagione sportiva. Il reclamo e’ fondato e va accolto. L’art. 22.6 C.G.S. testualmente recita: ”Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per…

C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 21 del 27/09/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. TIRRENIA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA CAPEZZANO PIANORE/TIRRENIA DEL 16.09.2018 (3-0).

RECLAMO DELL’A.S.D. TIRRENIA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA CAPEZZANO PIANORE/TIRRENIA DEL 16.09.2018 (3-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 19 del 20.09.2018; -l’A.S.D. Tirrenia propone reclamo avverso la regolarita’ e l’esito della gara disputata a Capezzano Pianore (Lucca) il 16 settembre 2018 con l’A.S.D. Capezzano Pianore nell’ambito del Campionato di 1^ Categoria, conclusasi con il punteggio di 3 a 0; premesso che l’avversaria aveva disatteso l’obbligo di impiegare per l’intera durata dell’incontro almeno due calciatori appartenenti a prestabilitafascia di…

C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 15 del 06/09/2018 – Delibera – RECLAMO DELL’U.S.D. ALBINIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ALBINIA/SAN DONATO ACLI DEL 2.09.2018 (0-2).

RECLAMO DELL’U.S.D. ALBINIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ALBINIA/SAN DONATO ACLI DEL 2.09.2018 (0-2). Il giorno 2.9.2018 si è svolto ad Albinia (Gr) la gara tra la squadra dell’ Albinia e la Societa’ San Donato Acli, valida per la Coppa Italia di Promozione. L’U.S.D. Albinia propone reclamo ora a questo Giudice Sportivo Territoriale, ma lo stesso non puo’ essere preso in esame ostandovi il disposto di cui all’art. 33 comma 5 C.G.S.. La norma richiamata obbligava l’attuale reclamante ad inviare contestualmente i…

C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 15 del 06/09/2018 – Delibera – RECLAMO DELLO S.C. ATLETICO CENAIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO CENAIA/VORNO DEL 2.09.2018 (1-3).

RECLAMO DELLO S.C. ATLETICO CENAIA AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO CENAIA/VORNO DEL 2.09.2018 (1-3). Il giorno 2.9.2018 si è svolto in Cenaia (Pi) la gara tra la squadra dell’ Atletico Cenaia e la Societa’ Vorno, valida per la Coppa Italia di Eccellenza. Lo S.C. Atletico Cenaia propone reclamo ora a questo Giudice Sportivo Territoriale, ma lo stesso non puo’ essere preso in esame ostandovi il disposto di cui all’art. 33 comma 5 C.G.S.. La norma richiamata obbligava l’attuale reclamante ad inviare…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Sguerri Stefano, Presidente della Società U.S.D. Virtus Lignano, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2, del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Abderramman Mauden, Calciatore non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S. della violazione di cui all’art. 1 bis del c.g.s.in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo nonchè dell’art. 39 delle N.O.I.F.; – Saltapari Massimo, – Santini Marco, Dirigenti, per la contestata violazione dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F., – U.S.D. Virtus Lignano in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Sguerri Stefano, Presidente della Società U.S.D. Virtus Lignano, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2, del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Abderramman Mauden, Calciatore non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S. della violazione di cui all’art. 1 bis del c.g.s.in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo nonchè dell’art. 39 delle N.O.I.F.;…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di : Sitri Stefano, Direttore Sportivo nella Stagione Sportiva 2017/2018 della Società S.S. Antignano s.r.l. , al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 108 delle N.O.I.F.. Il Presidente della Società S.S. Antignano ha fatto pervenire al C.R.della Toscana, in data 3.5.2018, nota con la quale informava che il proprio D.S., Stefano Sitri, aveva al termine della stagione 2017/2018, sottoscritto le richieste di svincolo depositate presso la Società da tutti i calciatori tesserati per la categoria Juniores, senza che del fatto fossero a conoscenza nè il Presidente nè il Consiglio Direttivo. La nota veniva trasmessa alla Procura Federale, la quale, acquisite le copie delle richieste di svincolo ed ascoltati quattro Dirigenti della Società denunziante, ha disposto il deferimento in esame, dopo aver notificato al Sitri, senza ricevere alcun riscontro, l’avviso di conclusione delle indagini. E’ presente il Signor Stefano Sitri, assistito dal legale di fiducia, mentre la Procura Federale è rappresentata dal Dott. Giuseppe Patassini. Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Sitri tramite il proprio legale, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale il quale prevede infliggersi al Signor Sitri Stefano, sulla sanzione base di mesi 12 (dodici), l’inibizione a mesi 8 (otto) così ridotta per il rito.

  Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di : Sitri Stefano, Direttore Sportivo nella Stagione Sportiva 2017/2018 della Società S.S. Antignano s.r.l. , al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 108 delle N.O.I.F.. Il Presidente della Società S.S. Antignano ha fatto pervenire al C.R.della Toscana, in data 3.5.2018, nota con la quale informava che il proprio D.S., Stefano Sitri, aveva al termine della stagione 2017/2018, sottoscritto le richieste di svincolo depositate presso…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei Signori: – Falcini Simone, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39, 43 c. 1 e 6 delle N.O.I.F.; – Romanelli Stefano, Carraro David, Pepe Tommaso, Maestrelli Maurizio, Boneghi Matteo, Pucci Andrea, Bartolozzi Paolo , Marradi Usa Joleen, Pieri Christian, Nardini Mario, Maliterno Domenico, Romanelli Salvatore, Sgambato Alessio, – Dirigenti ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43 c, 1 e 6 delle N.O.I.F.. Tutti detti soggetti erano tesserati per la Società S.S.D.A.R.L. Real Vinci. – Kumuraku Erges, SayonSibide, Gueye Malick, Terreni Niccolò, Banard Mamadou Sadio, Banda Alphousseyni, Alphoussyni Diaffeh, Calciatori, non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti previsti dall’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S.. Viene inoltre deferita la Società S.S.D.A.R.L, Real Vinci a titolo di responsabiliutà diretta ed oggettiva come previsto dall’art. 4 ai commi 1 e 2 del C.G.S.. Il Comitato Regionale Toscano ha rilevato attraverso il proprio Centro Elaborazione Dati che, nel corso della stagione 2017/2018, i Calciatori sopraindicati hanno preso parte, in maniera differenziata, a ben 25 gare del Campionato di I categoria della Regione Toscana tra le fila della Società S.S.D.A.R.L Real Vinci,,. pur non esssendo tesserati per detta Società.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei Signori: – Falcini Simone, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39, 43 c. 1 e 6 delle N.O.I.F.; – Romanelli Stefano, Carraro David, Pepe Tommaso, Maestrelli Maurizio, Boneghi Matteo, Pucci Andrea, Bartolozzi Paolo , Marradi Usa Joleen, Pieri Christian, Nardini Mario, Maliterno Domenico, Romanelli Salvatore, Sgambato Alessio, – Dirigenti ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Spotti Giovanni, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Stigliano Lorenzo, Calciatore, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Fensi Franco, Dirigente, al quale vien contestata la violazione dell’art. 1bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F.. Tutti i suddetti soggetti erano tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. San Pierino la quale viene anch’essa deferita in applicazione del disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. La documentata segnalazione trasmessa dal C.R.T. in data 8 giugno 2018, concernente la irregolare partecipazione del Calciatore Lorenzo Stigliano alle gare disputate dalla Società San Pierino nelle date 30/9 – 4/11 – 25/11/2017, ha determinato la Procura Federale ad avviare e concludere le opportune indagini. In sede di ricezione dell’avviso della conclusione delle indagini il Presidente della Società eccepisce che la mancata richiesta di tesseramento è stata causata da un disguido e di avere agito in assoluta buona fede come dimostra il fatto che il Calciatore, contrariamente a quanto assunto dalla P.F., era stato sottoposto in data 13.9.2017 ai controlli sanitari, dei quali trasmette documentazione. Chiede quindi non procedersi nei confronti dei tesserati ed applicarsi unicamente nei confronti della Società “..l’ammenda più favorevole…”

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Spotti Giovanni, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Stigliano Lorenzo, Calciatore, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.; – Fensi Franco, Dirigente, al quale vien contestata la violazione dell’art. 1bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1…

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