COMITATO REGIONALE TOSCANA

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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Geraci Silvestro, Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S.D. Calcio Castelfiorentino, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 30, c. 2, dello Statuto Federale ed all’art. 15 del C.G.S.; nonchè dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c.2 del Regolamento della L.N.D.; Tomasulo Tommaso, Presidente, Cioni Paolo, Dirigente, Entrambi per la violazione dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c. 2 del Regolamento della L.N.D.; S.S.D. Calcio Castelfiorentino a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del C.G.S.. In data 15.12.2017 veniva stipulata tra il Calciatore Silvestro Geraci, da una parte, ed il Signor Paolo Cioni in rappresentanza della Società S.S.D. Calcio Castelfiorentino, dall’altra, una scrittura privata con la quale la Società Castelfiorentno prevedeva la corresponsione al Calciatore, della somma di € 4.000,00 (quattromila) a titolo di rimborso delle spese di trasferta.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Geraci Silvestro, Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S.D. Calcio Castelfiorentino, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 30, c. 2, dello Statuto Federale ed all’art. 15 del C.G.S.; nonchè dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c.2 del Regolamento della L.N.D.; Tomasulo Tommaso, Presidente, Cioni Paolo, Dirigente, Entrambi per la violazione dell’art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c. 2 del Regolamento della L.N.D.; S.S.D.…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 25/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei Signori: – Campobassi Rino, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39, 43 c. 1 e 5, 61 c.1 e 5 delle N.O.I.F.; – Liotino Francesco, Giuseppe Scala, Beatrice Staccioli, Giuseppe Liotino, Eraldo Gjelaj, Dirigenti, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43 c, 1 e 6 delle N.O.I.F.. Tutti detti soggetti sono tesserati per la Società A.S.D. Real Cortenuova F.C.. – Wisdom Mamadou; Emanuel Ugwu, Steven Djdioi; Florin Luis Badulescu Saik; Saiku Dibba; Zacharia El Alami; Jaiteh Moussa; Shkelzen Kercuku; Vincenzo Assegnati, Calciatori, non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti previsti dall’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S.. Viene inoltre deferita la Società A.S.D. Real Cortenuova F.C.. a titolo di responsabiliutà diretta ed oggettiva come previsto dall’art. 4 ai commi 1 e 2 del C.G.S..

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei Signori: – Campobassi Rino, Presidente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39, 43 c. 1 e 5, 61 c.1 e 5 delle N.O.I.F.; – Liotino Francesco, Giuseppe Scala, Beatrice Staccioli, Giuseppe Liotino, Eraldo Gjelaj, Dirigenti, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico della Società A.S.D. Bibbiena chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni a norme federali commesse dall’Allenatore Marco Santoni. Il Presidente dell’A.S.D. Arezzo F.A. con nota in data 31.5.2018, indirizzata al G.S.T. della Toscana ed al C.R.T., lamentava che la Società A.S.D. Bibbiena in data 29 maggio – prima quindi della conclusione della stagione agonistica – comunicava sul proprio sito il tesseramento dell’Allenatore Marco Santoni, che prestava a quel momento attività ufficiale per la denunciante. Indicava ancora che la Società Bibbiena, tramite un proprio dirigente, aveva preso contatti con alcuni suoi calciatori al fine di indurli al trasferimento nelle proprie fila ed allegava all’esposto varia documentazione. Gli atti venivano immediatamente trasmessi dal G.S.T. alla Procura Federale la quale provvedeva ad acquisire in data 20.12.2018 le dichiarazioni del denunciante, Signor Umberto Zerbini, il quale confermava quanto oggetto di segnalazione, precisando che verso la metà del mese di giugno il proprio calciatore Sodiq Mutiu Mathwe ha dichiarato di essere stato avvicinato dal Santoni che lo ha posto in contatto telefonico con persona indicata quale dirigente del Bibbiena.. Detto dirigente gli ha proposto il trasferimento presso quella Società. L’Ufficio ha quindi provveduto, seduta stante, ad ascoltare il calciatore Sodiq il quale, confermando integralmente quanto dichiarato dal Presidente Zerbini ha precisato che alcuni giorni dopo la telefonata il Santoni, accompagnato da Dirigenti del Bibbiena, si è recato a casa sua per rinnovargli con insistenza la richiesta di tesseramento per la squadra di detta Società E’ stato quindi ascoltato, in data 7.1.2019, l’Allenatore Marco Santoni il quale, dopo aver affermato che la pubblicazione della notizia del suo tesseramento per il Bibbiena era avvenuta a propria insaputa, ha confermato di essersi recato presso la casa del Calciatore Sodiq, unitamente al D.S. della Società Bibbiena, al fine di rinnovargli l’invito al tesseramento già rivoltogli. Su specifica domanda ha dichiarato, pur non ricordandolo con certezza, che ciò è avvenuto ai primi di luglio. Sulla base di tali dati la Procura Federale, rilevato che il Santoni con il proprio comportamento ha violato quanto previsto dall’arti 1 bis, c.1, del C.G.S., in relazione dell’oggi art. 37, c.1, del Regolamento del Settore Tecnico nonchè dell’odierno art. 40/1 del medesimo Regolamento, ha, previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini,, disposto il deferimento dell’Allenatore Marco Santoni alla C.D. presso il Settore Tecnico. La violazione contestata all’Allenatore comporta l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, del C.G.S. per cui la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società A.S.D. Bibbiena.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico della Società A.S.D. Bibbiena chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni a norme federali commesse dall’Allenatore Marco Santoni. Il Presidente dell’A.S.D. Arezzo F.A. con nota in data 31.5.2018, indirizzata al G.S.T. della Toscana ed al C.R.T., lamentava che la Società A.S.D. Bibbiena in data 29 maggio – prima quindi della conclusione della stagione agonistica – comunicava sul proprio sito il tesseramento dell’Allenatore…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Galloni Federico, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.; – Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Galloni. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara trasmetteva alla Procura Federale il rapporto della gara del Campionato Allievi Provinciali Atletico Carrara / S. Marco Avenza dallo stesso arbitrata in data 6/1/2018. Con esso l’ufficiale di gara segnalava di essere stato, a pochi minuti dal termine della gara, aggredito verbalmente con offese e minacce da un calciatore indossante la tenuta sportiva dei calciatori della Società Atletico Carrara dei Marmi, successivamente identificato nel Federico Galloni tesserato da detta Società per il Campionato Allievi che si trovava nel recinto contiguo al campo di gara, in attesa della disputa della gara successiva. La Procura Federale, dopo aver convocato inutilmente per ben due volte il Calciatore Galloni, ha disposto il presente deferimento sulla base della dichiarazione resa dall’Arbitro denunciante. Disposto il dibattimento per la data odierna, previa comunicazione alle parti, il Collegio dà atto delle presenza di: – La Procura Federale tramite il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Galloni Federico, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.; – Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Galloni. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara trasmetteva alla Procura Federale il rapporto della gara del Campionato Allievi Provinciali…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: – Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; – Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.; – della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall’art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S.; – Battaglini Riccardo, Dirigente della Società Atletico Piombino S.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 3 del C.G.S.; – della Società Atletico Piombino S.S.D. per la responsabilità oggettiva derivante dal comportamento di detto tesserato come disposto dal comma 2 dell’art. 4 del C.G.S.. In data 31.1.2018 la Segretaria del Settore Giovanile della Società Atletico Piombino S.S.D. segnalava al C.R.T., a nome di quell’Ente, l’opera di proselitismo posta in essere da dirigenti dell’A.S.D. Venturina Calcio – indicati negli Allenatori Lecci Stefano e Pistolesi Roberto – nei confronti di alcuni propri giovanissimi calciatori. A detti calciatori, chiamati direttamente a casa, sarebbe stata prospettata la possibilità di partecipare al Campionato Regionale di categoria. La nota veniva trasmessa, per la competenza prevista dall’art. 32 quinquies del C.G.S., alla Procura Federale la quale, acquisite le testimonianze di dirigenti di entrambe le Società, ha proposto, non ritenendo sufficienti le argomentazioni svolte a difesa dai dirigenti della Società Venturina conseguenti alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, a questo Tribunale il deferimento sopra rubricato ed alla C.D. presso il Settore Tecnico gli Allenatori di base Stefano Lecci e Roberto Pistolesi. Con il medesimo provvedimento viene altresì deferito il Dirigente della Società Atletico Piombino, Battaglini Riccardo, per non aver reiteratamente ottemperato alle convocazioni della Procura Federale.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: – Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; – Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.; – della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall’art. 4, ai…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 23 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell’art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. L’Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. Il successivo comma 3bis prevede: Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.

  23 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell’art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. L’Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 22 / P – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Andrea Borracelli, Presidente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S.; – A.S.D. Atletico Grosseto 2015 per la conseguente responsabilità oggettiva. La segnalazione anonima ricevuta dal G.S.T. di Grosseto e trasmessa dal C.R.T., ha indotto la Procura Federale a porre in essere un’attività istruttoria volta ad accertare la fondatezza della denuncia. A tal fine, poichè la denuncia era riferita alla sottoscrizione di un atto avente rilevanza agli effetti federali da parte di soggetto inibito, quell’Ufficio ha provveduto ad acquisire sia il documento sia le dichiarazioni dei sottoscrittori rilevando in tal modo l’avvenuta violazione di norme federali. Questo lo svolgersi dei fatti. In data 31.5..2018 il T.F.T. della Toscana infliggeva al Signor Andrea Borracelli la inibizione a partecipare ad attività federali per la durata di un anno. In data 22 giugno del medesimo anno il social Facebook della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 pubblicava due foto che evidenziavano l’accordo intercorso tra i legali rappresentanti delle Società Atletico Grosseto e A.S.D. Giovani Calciatori finalizzato a consentire ai giovani calciatori di quest’ultima Società l’uso delle attrezzature sportive dell’Atletico Grosseto.

22 / P – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Andrea Borracelli, Presidente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S.; – A.S.D. Atletico Grosseto 2015 per la conseguente responsabilità oggettiva. La segnalazione anonima ricevuta dal G.S.T. di Grosseto e trasmessa dal C.R.T., ha indotto la Procura Federale a porre in essere un’attività istruttoria volta ad…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 21 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico:

21 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico: – del Calciatore Bregu Arlind tesserato, all’epoca dei fatti per la Società A.S.D. Virtus Comeana, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S.; – della Società A.S.D. Virtus Comeana a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. La Procura Federale, ricevuto dalla Delegazione Provinciale di Firenze l’esposto del Dirigente della Società A.S.D. Sesto…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – 20P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- ASD Cortona Camucia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Alessandro Accioli (Presidente ) Medina Montero Jeson (calciatore) Accioli Alessandro e Giorgi Luca (dirigenti) 2)-Medina Monteiro Jeson calciatore della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 e 5 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li 39 , 43 commi 1 e 6 e 61 , NOIF. 3)-Giorgi Luca dirigente della società Cortona della violazione di cui agli art.li 1bis , commi 1 ,del CGS , in relazione agli art.li 61 commi 1 e 5, 39 , commi 1 e 6 NOIF. 3)-Accioli Alessandro Presidente della società Cortona Camucia , della violazione di cui all’art.lo 1bis comma 1 CGS in relazione agli art.li 10 comma 2 CGS : 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF In data 8 giugno 2018

20P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- ASD Cortona Camucia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Alessandro Accioli (Presidente ) Medina Montero Jeson (calciatore) Accioli Alessandro e Giorgi Luca (dirigenti) 2)-Medina Monteiro Jeson calciatore della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 e 5 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – 19 / P. – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: 1)-ASD Atletico Piancastagnaio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sinibaldi Antonio ,all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/20181) 2)-ASD Cetona 1928 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Spiti Nico ,all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018 3)-Antonio Sinibaldi all’epoca dei fatti dirigente della società Atletico Piancastagnaio per rispondere della violazione degli art,li 1 bis comma 1 CGS per il comportamento tenuto duante la gara Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018. 4)-Nico Spiti all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Cetona 1928 per rispondere della violazione degli art,li 1 bis comma 1 CGS anche in relazione all’art.lo 19 comma 4 lett. B) stesso codice per il comportamento tenuto durante la gara Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018.

19 / P. – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: 1)-ASD Atletico Piancastagnaio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sinibaldi Antonio ,all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/20181) 2)-ASD Cetona 1928 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti…

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