COMITATO REGIONALE TOSCANA

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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: – 1. il sig. Lorenzo Bigiotti, addetto stampa all’epoca dei fatti tesserato per la Floria SSD A.R.L. e comunque persona che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse di tale società; – 2. la società Floria SSD ARL; per rispondere: – il sig. Lorenzo Bigiotti, a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso tra il mese di febbraio e quello di dicembre del 2023, posto in essere sistematica ed elaborata attività di adescamento nei confronti dei calciatori minorenni sigg.ri F.S., J.M., E.Z., C.B., M.A, A.G., A.O, A.T., C.C., E.D.D., E.C., R.M., P.M., P.K., M.F., M.P., L.T., L.C., F.C. ed F.O., mediante reiterate condotte consistite nel promettere visibilità sui propri canali social e forniture di prodotti di un noto marchio di abbigliamento sportivo, anche tramite la pubblicazione di “sfide” che prevedevano il superamento di determinate prove da parte dei minori partecipanti tese a carpire la fiducia dei propri interlocutori e ad instaurare con gli stessi un rapporto confidenziale, così inducendo i sopra citati calciatori minori di età ad inviargli materiale fotografico ritraente i loro piedi ed il dorso nudi; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di settembre 2023, previa elaborata e sistematica attività di adescamento finalizzata ad instaurare con i propri interlocutori un rapporto confidenziale e consistita nel promettere agli stessi visibilità sui propri canali social nonché la fornitura di prodotti di un noto marchio di abbigliamento sportivo, indotto i calciatori minorenni sigg. ri E.R., N.S. Y.F., N.S. e J.M. all’autoproduzione di materiale pedopornografico ritraente parti intime degli stessi; – la società Floria SSD ARL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Lorenzo Bigiotti così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: – 1. il sig. Lorenzo Bigiotti, addetto stampa all’epoca dei fatti tesserato per la Floria SSD A.R.L. e comunque persona che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse di tale società; – 2. la società Floria SSD ARL; per rispondere: – il sig. Lorenzo Bigiotti, a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/10/2025 – Delibera – Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Cerbaia, avverso la squalifica fino al 9/11/2025 irrogata al giocatore Cei Manuel (C.U. n. 16 del 11/09/2025).

Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Cerbaia, avverso la squalifica fino al 9/11/2025 irrogata al giocatore Cei Manuel (C.U. n. 16 del 11/09/2025). La società Cerbaia, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del giocatore Cei Manuel, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 7 settembre 2025, contro la società Sancascianese Calcio. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Espulso per condotta violenta verso un…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/10/2025 – Delibera – 02/bis Gara Oltrera – Montemurlo Jolly Calcio (2-1) del 21.06.2025. 4° Memorial Ferdinando Pampaloni Categoria Under 17. In C.U. n. 01 del 01 luglio 2025 D.P. Prato. Reclama la Montemurlo Jolly Calcio S.S.D. a R.L. avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per Provincia di Prato: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2027 BRUNI NICCOLO’ – (Montemurlo jolly calcio)

02/bis Gara Oltrera – Montemurlo Jolly Calcio (2-1) del 21.06.2025. 4° Memorial Ferdinando Pampaloni Categoria Under 17. In C.U. n. 01 del 01 luglio 2025 D.P. Prato. Reclama la Montemurlo Jolly Calcio S.S.D. a R.L. avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per Provincia di Prato: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2027 BRUNI NICCOLO’ – (Montemurlo jolly calcio) A seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria si dirigeva verso il DG spingendolo con forza e colpendolo con…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1) il sig. Giovanni Silvestre, all’epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 al mese di marzo 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Ferraiuolo di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso non fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico; 2) il sig. Yuri Pozzi, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 al mese di marzo 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Ferraiuolo di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Firenze Ovest A.S.D. militante nel campionato Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso non fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1) il sig. Giovanni Silvestre, all’epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 18/09/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Sestese Calcio SSD ARL avverso la squalifica per 3 (tre) gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino. (C.U. n. 14 del 04.09.2025) Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società Sestese Calcio impugna la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un giocatore avversario”;

Reclamo proposto dalla società Sestese Calcio SSD ARL avverso la squalifica per 3 (tre) gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino. (C.U. n. 14 del 04.09.2025) Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società Sestese Calcio impugna la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un giocatore avversario”; La reclamante contesta la descrizione dei fatti riportata nel rapporto arbitrale ed in ragione della quale il…

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Alessandro Bandinelli all’epoca dei fatti Presidente e dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Fortis Juventus 1909; . la società ASD Fortis Juventus 1909; per rispondere: 1. sig. Alessandro BANDINELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortis Juventus 1909: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corpo del reclamo sottoscritto e proposto nell’interesse della società rappresentata dinanzi alla Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, utilizzato le seguenti espressioni nei confronti dell’arbitro della gara Fortis Juventus 1909 – Montespertoli del 16.2.2025, valevole per il girone F del campionato Under 16 Provinciali: “Si ritiene che il comportamento tenuto dal D.G. sig. L. A., in occasione del pre-partita, partita e post-partita, sia lontano dai valori morali ed integri che un D.G. di queste categorie dovrebbe garantire. Il suo atteggiamento è stato indisponente nei confronti della nostra società, facendo quasi ipotizzare un odio represso nei nostri confronti, forse maturato in precedenti occasioni. La sua condotta apparsa quasi da subito unidirezionale ha dapprima infastidito il pubblico che però non ha mai reagito con offese e minacce, poi i ragazzi in campo e cosa più grave, non permettendo mai un confronto educato con nessuno”; 2. la società A.S.D. Fortis Juventus 1909 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Bandinelli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: nessuno è presente per Alessandro Bandinelli La società ASD Fortis Juventus 1909 rappresentata dall’Avv. Fabio Giotti come da procura depositata Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Prima dell’apertura del dibattimento la rappresentante della Procura Federale ed il legale della Società Fortis Juventus 1909 dichiarano di aver raggiunto un accordo in applicazione di quanto disposto dall’art, 127 del CGS e di aver patteggiato la seguente sanzione: ASD Fortis Juventus 1909: pena base € 600,00 di ammenda ridotta per il rito ad € 400,00.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Alessandro Bandinelli all’epoca dei fatti Presidente e dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Fortis Juventus 1909; . la società ASD Fortis Juventus 1909; per rispondere: 1. sig. Alessandro BANDINELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortis Juventus 1909: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corpo del reclamo sottoscritto e proposto…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 18/09/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Spartaco Banti Barberino; . la società ASD Spartaco Banti Barberino; per rispondere: 1) il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Spartaco Banti Barberino: – della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Spartaco Banti Barberino – A.S.D. Bagno a Ripoli disputata l’8.2.2025 e valevole per il girone B del campionato Under 17 della Delegazione Provinciale di Firenze, reiteratamente e vistosamente indicato i propri organi genitali rivolgendosi ai sostenitori della squadra avversaria, con finalità evidentemente provocatorie e dileggiatorie; 2) la società A.S.D. Spartaco Banti Barberino a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig.Cristian Ciolli così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Spartaco Banti Barberino; . la società ASD Spartaco Banti Barberino; per rispondere: 1) il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Spartaco Banti Barberino: – della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Spartaco Banti…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 18/09/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1) il sig. Tommaso Bonechi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la societàCastelnuovese; 2) la società Castelnuovese; per rispondere: – il sig. Tommaso Bonechi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Castelnuovese: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 26.2.2025, inoltrato all’account Instagram dell’arbitro della gara Subbiano – Castelnuovese del 22.2.2025, valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali, un messaggio del seguente tenore letterale: “se non smetti domani di fare l’arbitro e rovinare la stagione ai ragazzi ti vengo a cercare idiota”; – la società Castelnuovese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Tommaso Bonechi, così come descritti nel precedente capo di incolpazioni. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: Tommaso Bonechi La società Castelnuovese in persona del Vicepresidente signor Alessio Veneri, munito di procura speciale Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. C

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1) il sig. Tommaso Bonechi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la societàCastelnuovese; 2) la società Castelnuovese; per rispondere: – il sig. Tommaso Bonechi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Castelnuovese: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 26.2.2025, inoltrato all’account Instagram dell’arbitro della gara Subbiano – Castelnuovese del 22.2.2025, valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali,…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 18/09/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1. il sig. Al JajahMhd Yusef, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.; 2. il sig. Ibraliu Ervis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.; 3. la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.; 4. la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.; per rispondere: – il sig. Al JajahMhd Yusef, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 9.2.2025, verso il termine della gara Firenze Sporting Club – Audace Galluzzo Oltrarno valevole per il girone F del campionato Under 16 Provinciale, proferito all’indirizzo del sig. Ibraliu Ervis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D. che si trovava seduto nella panchina della squadra ospite, le seguenti testuali espressioni: “giostraio” “zingaro di merda”; – il sig. Ibraliu Ervis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 9.2.2025, verso il termine della gara Firenze Sporting Club – Audace Galluzzo Oltrarno valevole per il girone F del campionato Under 16 Provinciale, proferito all’indirizzo del calciatore minorenne sig. Al JajahMhd Yusef, schierato nelle fila della squadra della società Firenze Sporting Club SSD A.R.L. con la maglia numero 99, la seguente testuale espressione: “zingaro di merda”; – la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore minorenne sig. Al JajahMhd Yusef, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; – la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ibraliu Ervis, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: Al JajahMhd Yusef di persona rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Pitti IbraliuERVIS La società Firenze Sporting Club SSD arl in persona del dirigente Gabriele Calzolari come da delega in atti; La società Audace Galluzzo Oltrarno ASD in persona del dirigente Franco Tanini, come da delega in atti;

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1. il sig. Al JajahMhd Yusef, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.; 2. il sig. Ibraliu Ervis, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.; 3. la società Firenze Sporting Club SSD A.R.L.; 4. la società Audace Galluzzo Oltrarno A.S.D.; per rispondere: – il sig. Al JajahMhd Yusef, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Firenze Sporting Club…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 14 del 04/09/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Vis Pesaro in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Arezzo a carico della società, sanzionata con l’ammenda di Euro 6.000,00. (C.U. n. 3 del 01/08/2025).

Reclamo proposto dalla Società Vis Pesaro in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Arezzo a carico della società, sanzionata con l’ammenda di Euro 6.000,00. (C.U. n. 3 del 01/08/2025). La Società Vis Pesaro reclama avverso la seguente decisione del G.S: GARE DEL 08/06/2025 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. GARA VIS PESARO-AREZZO del 08/06/2025 Il G.S.T. Visto il referto di gara ed il relativo supplemento; rilevato che dagli atti…

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