02 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei seguenti soggetti tutti tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D Nuovo Casotto 2015 ora denominata A.S.D. Atletico Grosseto 2015 che, come tale, sarà nel prosieguo indicata: Curini Enrico, Calciatore, Borracelli Nicola, Calciatore, Pelosi Emanuele, Dirigente Accompagnatore, Borracelli Andrea, Presidente. A tutti detti tesserati viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto accaduto in occasione della gara, valida…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/09/2019 – Delibera – 06 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:
06 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Bertolucci Marcello, in proprio e quale Presidente della Società S.S.C.D. Virtus Comeana, al quale viene contestata la violazione dell‟art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all‟art. 28 del Regolamento del S.G.S. e con riferimento a quanto previsto dal C.U. n. 1 del medesimo Settore in tema di gare non ufficiali. In applicazione di quanto disposto dall‟art. 4, c. 1, del C.G.S. viene…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/09/2019 – Delibera – 05 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:
05 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Ercoli Federico, Presidente all‟epoca dei fatti, – Pecchia Alessio e Ulivieri Raffaele, Calciatori. Ai suddetti tesserati viene contestata la violazione dell‟art. 1 bis, c.1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. ed in riferimento agli artt. 39 e 43, cc. 1 e 6, delle N.O.I.F.; – Fiorentini Gino, Pratesi Paolo, Gabbrini Simone, Dirigenti, per la violazione dell‟art. 1 bis, c.1, del C.G.S.,…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/09/2019 – Delibera – 04 / / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:
04 / / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Gallori Simone, Presidente, – El Filiali El Mehdi, Calciatore, – Taddeucci Francesco, Dirigente, tutti soggetti tesserati per l‟ A.S.D. San Giustinese, ai quali viene contestata la violazione dell‟art. 1 bis, c.1 in relazione all‟art. 10, c. 2 del C.G.S., nonchè degli artt. 39 e 43 c, 1 e 6 delle N.O.I.F.. E‟ altresì deferita la Società A.S.D. San Giustinese in applicazione di quanto…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 18 del 19/09/2019 – Delibera – 03 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:
03 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Palagi Alessandro Mario, Presidente dell’A.S.D. S.C. Centro Giovani Calciatori, Angeli Giuseppe, Presidente dell’A.S.D. Fortis Camaiore, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione ai C.U. N. 1 e 2 del Settore Giovanile e Scolastico della Stagione Sportiva 2018/2019 nonchè al C.U. n. 48 del C.R.Toscana pubblicato in data 31.1.2019; Raffaelli Dante, Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Fortis Camaiore, al quale…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 18 del 19/09/2019 – Delibera – 01 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. La Procura Federale ha deferito i seguenti soggetti, tesserati per la Società A.S.D.P. Nuova Grosseto Barbanella, contestando loro le violazioni che vengono specificatamente indicate per ciascuno di essi: il Presidente, Salvo Giovanni, al quale viene imputata la violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice ed altresì in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.. i Calciatori: Tarlev Bogdan, Topada Gheorghe, per la violazione degli articoli 1 bis, c. 5, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S., nonchè degli artt. 39 e 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F.; i Dirigenti:Marcello Franco, Camerlengo Giovanni, Roberto Marino, Delle Piane Stefano, Guadagnoli Fabio, Graziano Angelo, per evere, in diversificate occasioni, violato l’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S., in riferimento agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F.. In conseguenza delle violazioni così accertate viene deferita altresì la Società A.S.D.P. Nuova Grosseto Barbanella, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. L‟azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale, con la contestazione succintamente indicata in epigrafe, trae origine dalla nota con la quale il C.R. della Toscana ha segnalato a quell‟Ufficio – trasmettendo i relativi atti ufficiali – che il Calciatore Topada Gheorghe ha preso parte nelle fila della Società Nuova Grosseto Barbanella, pur non essendo tesserato per detta Società, ad alcune gare del Campionato “Allievi Regionali” disputato nel corso della stagione 2017/2018, e che altro Calciatore, Tarlev Bogdan, anch‟egli privo di detto tesseramento, ha partecipato a gare del Campionato “Giovanissimi Provinciale” nel corso della medesima stagione sempre per conto della Società qui deferita. L‟Ufficio Federale esaminati gli atti delle gare segnalate ha riscontrato che il Calciatore Topada Gheorghe ha partecipato in maniera irregolare a 15 (quindici) gare del Campionato “Allievi Regionale” e analogamente ha fatto, per 17 (diciassette) competizioni, il Calciatore Tarlev Bogdan nell‟ambito del Campionato “Giovanissimi Provinciale”. L‟analisi dei documenti ha altresì consentito alla Procura Federale di rilevare il nome dei Dirigenti Accompagnatori che, con la sottoscrizione della lista dei propri Calciatori partecipanti alle gare, ne hanno attestato la regolarità di tesseramento.
01 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. La Procura Federale ha deferito i seguenti soggetti, tesserati per la Società A.S.D.P. Nuova Grosseto Barbanella, contestando loro le violazioni che vengono specificatamente indicate per ciascuno di essi: il Presidente, Salvo Giovanni, al quale viene imputata la violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice ed altresì in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.. i Calciatori: Tarlev Bogdan, Topada…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 02/08/2019 – Delibera – 46 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dell’U.S.D. Casellina alla quale viene contestato l’essere incorsa nella responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal proprio Dirigente, Massimiliano Rotondi, in occasione della gara di II categoria: U.S.D. Casellina / A.S.D. Virtus Laurenzana disputata in data 10.12.2017. La vicenda che ha dato luogo al presente deferimento, trae origine dalla nota con la quale il Presidente della Società Laurenzana segnalava al C.R.T. che, nel corso della gara U.S.D. Casellina / A.S.D. Laurenzana disputata in data 10.12.2017, un soggetto, successivamente indicato per il Rotondi, colpiva il proprio Calciatore Andrea Bassolino. Gli atti pervenivano alla Procura Federale che, esperite le necessarie indagini, ne comunicava gli esiti, con c.c.i., alle Società Casellina e Laurenzana ed ai loro tesserati: Rotondi Massimiliano (Casellina) e Bassolino Andrea (Laurenzana). La Società U.S.D. Casellina, contrariamente al tesserato Rotondi, che per ciò stesso veniva deferito, chiedeva la definizione ex art. 32 sexies che, nulla eccependo la Procura Generale dello Sport, veniva accordata (vedi C.U. n. 190/AA emesso in data 30.3.2019 dal Presidente Federale). Con detto atto veniva disposta l’applicazione nei confronti della Società richiedente della sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 650,00 (seicentocinquanta) sulla sanzione base predeterminata di € 975,00 (novecentosettantacinque). Il provvedimento soprarichiamato precisava in calce che l’importo così determinato avrebbe dovuto essere versato su un c/c federale, del quale veniva indicato il codice IBAN, entro il termine perentorio di giorni 30 successivi alla pubblicazione della definizione sul C.U., pena risoluzione dell’accordo. In data 4 giugno 2019 la Presidenza Federale con il C.U. n. 257/AA rilevava, dandone notizia alla Procura Federale per quanto di competenza, l’avvenuta risoluzione dell’accordo per non avere l’U.S.D. Casellina corrisposto l’importo patteggiato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo comunicato, avvenuta in data 30.3.2019, come già indicato.
46 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dell’U.S.D. Casellina alla quale viene contestato l’essere incorsa nella responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal proprio Dirigente, Massimiliano Rotondi, in occasione della gara di II categoria: U.S.D. Casellina / A.S.D. Virtus Laurenzana disputata in data 10.12.2017. La vicenda che ha dato luogo al presente deferimento, trae origine dalla nota con la quale il Presidente della Società…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 02/08/2019 – Delibera – 45/P–Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Morelli Giuliano, Presidente della Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo all’epoca dei fatti, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; Kelvin Bacare, Calciatore, non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1, c. 5, del C.G.S., incolpato di aver violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6; delle N.O.I.F.; Masotti Angiolo e Gaddi Stefano, Dirigenti, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo, oggi rappresentata da Monti Luca, Presidente, in applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del C.G.S. La segnalazione da parte del C.R.T. della posizione irregolare in cui si sono trovati i Calciatori Kelvin Bacare e Heigie Blessing nel corso di tre gare disputate dalla squadra della Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo, militante in III Categoria, ha determinato la Procura Federale, effettuati i necessari accertamenti, a notificare ai Tesserati responsabili l’avviso di conclusione delle indagini. In quella sede il Dirigente Masotti dimostrava la regolarità del tesseramento del Calciatore Heigie Blessing per cui l’Ufficio requirente disponeva il deferimento a questo Tribunale dei Tesserati e dell’Ente sopra indicati ad eccezione del Calciatore Heigie Blessing Comunicato ritualmente alle parti che l’esame della vertenza si sarebbe svolto nella data odierna si dà atto della presenza di: Masotti Angiolo, Dirigente, assistito dal legale di fiducia il quale rappresenta altresì, in virtù di mandati depositati in uno con la memoria i Signori: Giuliano Morelli, Presidente della Società all’epoca dei fatti; Monti Luca, attuale Presidente della Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo. E’ assente il Calciatore Kelvin Bacare. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini il quale, avviando il dibattimento, premette di rinunciare ad esercitare l’azione nei confronti del Dirigente Gaddi in quanto, a seguito di nuova prova acquisita, è emerso che in occasione della gara disputata in data 9.12.2017, per la quale egli ha sottoscritto la relativa lista, il Calciatore Bacare era in possesso della prescritta attestazione sanitaria. Il Collegio prende atto della rinuncia ed osserva che ciò comporta, ovviamente, la modifica del capo di incolpazione nei confronti del Calciatore che così è chiamato a rispondere di aver partecipato a tre gare in assenza di tesseramento e solo a due privo della contestuale certificazione medica. (art. 43, commi 1 e 6; delle N.O.I.F.)
45/P–Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Morelli Giuliano, Presidente della Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo all’epoca dei fatti, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; Kelvin Bacare, Calciatore, non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1, c. 5, del C.G.S., incolpato di aver violato l’art. 1 bis, commi…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/01/2020– Delibera – stagione sportiva 2019/2020 Gara Versilia – Arpi Nova (1-1) del 06/12/2019. Campionato Calcio a 5 Serie C1. In C.U. n.36 del 12.12.2019 C.R.T.
stagione sportiva 2019/2020 Gara Versilia – Arpi Nova (1-1) del 06/12/2019. Campionato Calcio a 5 Serie C1. In C.U. n.36 del 12.12.2019 C.R.T. Reclama la società Arpi Nova avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Di Maso Guglielmo “per aver rivolto agli Arbitri frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante non disconosce il fatto, tuttavia ritiene che il proprio tesserato si sia rivolto agli Arbitri per chiedere spiegazioni in modo corretto. Ritiene la…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/01/2020– Delibera – Stagione Sportiva 2019/2020. Reclamo proposto dall’A.S.D. Castellina Scalo avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per cinque giornate il Calciatore Dei Riccardo, per una giornata il Calciatore Bartali Andrea ed inflitto la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) alla Società. (C.U. n. 36/2019).
Stagione Sportiva 2019/2020. Reclamo proposto dall’A.S.D. Castellina Scalo avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per cinque giornate il Calciatore Dei Riccardo, per una giornata il Calciatore Bartali Andrea ed inflitto la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) alla Società. (C.U. n. 36/2019). Questi i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. Territoriale della Toscana impugnati in questa sede: – a carico di Societa’: ammenda di € 250,00 alla Società Castellina Scalo per contegno minaccioso ed offensivo…