COMITATO REGIONALE UMBRIA

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COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LUGNANO IN TEVERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BORGORIVO – LUGNANO IN TEVERINA DISPUTATA A SAN GEMINI IL 16.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 025 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SENSI MAURO FINO AL 20/02/2013;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LUGNANO IN TEVERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BORGORIVO – LUGNANO IN TEVERINA DISPUTATA A SAN GEMINI IL 16.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 025 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – L’INIBIZIONE DEL…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA – DEL NERA DISPUTATA A LUGNANO IN TEVERINA IL 22.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 028 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL CALCIATORE ARAMINI CLAUDIO PER QUATTRO GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12.10.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA LUGNANO IN TEVERINA – DEL NERA DISPUTATA A LUGNANO IN TEVERINA IL 22.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 028 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.09.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 31/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA DI ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. VILLABIAGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DI COPPA ITALIA DI ECCELLENZA CANNARA-VILLABIAGIO DISPUTATA A CANNARA IL 26.8.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 014 BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.08.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ED ESCLUSIONE DELLA SQUADRA DAL TORNEO;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 31/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA DI ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. VILLABIAGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DI COPPA ITALIA DI ECCELLENZA CANNARA-VILLABIAGIO DISPUTATA A CANNARA IL 26.8.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 014 BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.08.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – PUNIZIONE…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 10/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei Confronti di : 1) NIVOKAZI Edon, calciatore; 2) SAFI AMR,calciatore; 3) MACCIOLI Antonio, Dirigente Soc. Pierantonio Calcio; 4) FIORUCCI Giovanni, Dirigente Soc. Pierantonio Calcio; 5) Società PIERANTONIO CALCIO; affinché rispondano: il primo:della violazione di cui agli artt. 1, c.1, in relazione all’art. 10, c. 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva le gare:

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 10/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei Confronti di : 1) NIVOKAZI Edon, calciatore; 2) SAFI AMR,calciatore; 3) MACCIOLI Antonio, Dirigente Soc. Pierantonio Calcio; 4) FIORUCCI Giovanni, Dirigente Soc. Pierantonio Calcio; 5) Società PIERANTONIO CALCIO; affinché rispondano: il primo:della violazione di cui agli artt. 1, c.1, in relazione all’art. 10, c. 2…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 10/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) sig. RINALDUCCI MAURO; già Presidente della società A.S.D. POZZO 1985; 2) sig. GERVASI ROBERTO; già Segretario della società A.S.D. POZZO 1985; 3) società A.S.D. POZZO 1985; per rispondere: – il sig. RINALDUCCI MAURO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., sia con riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad allenatore non tesserato per la Società, schierandolo anche in tale veste ufficiale nelle distinte relative a una gara di Campionato, sia con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU n. 52 della LND per la stagione sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver sottoscritto, con l’allenatore sig. Moreno Martinetti, un accordo economico in data 08.09.2012 e una successiva integrazione in data 12.09.2011, che prevedeva la corresponsione di “un premio di tesseramento di euro 4.500,00…”; – il sig. GERVASI ROBERTO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del CGS con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU n. 52 della LND per la stagione sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver sottoscritto, per conto della Società, una scrittura privata transattiva in data 28.09.2011 che prevedeva il pagamento in favore dell’allenatore, sig. Moreno Martinetti, di compensi riconducibili alla conduzione tecnica della prima squadra e per tali non consentiti dalla norma indicata”; – la Società A.S.D. POZZO 1985, “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in virtù di quanto addebitato al sig. mauro Rinalducci, Suo Presidente all’epoca dei fatti, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, stesso codice, per quanto ascritto al suo tesserato Roberto Gervasi”;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 10/08/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) sig. RINALDUCCI MAURO; già Presidente della società A.S.D. POZZO 1985; 2) sig. GERVASI ROBERTO; già Segretario della società A.S.D. POZZO 1985; 3) società A.S.D. POZZO 1985; per rispondere: – il sig. RINALDUCCI MAURO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola; 2) Società ASC Real S. Orsola; per rispondere: “1) il Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai doveri di correttezza, lealtà e probità, avendo utilizzato o consentito che altri utilizzassero in sede di giustizia sportiva, un documento relativo al CU nr. 24 del 23/11/2011, emesso della Federazione Provinciale di Perugia, alterato nel proprio contenuto, in quanto indicante quale data ed ora di svolgimento della gara tra Bagnaia e Real S. Orsola, quella del 27/11/2011 alle ore 14.30, anziché quella ufficiale del 26 novembre 2011 alle ore 14 e 45 , presumibilmente nel tentativo di conseguire la possibilità di far disputare alla propria società una gara già perduta a tavolino per mancata presentazione della squadra sul terreno di gioco ed ottenere così la revoca delle conseguenti sanzioni; “2) La Società ASC Real S. Orsola, per rispondere ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta del proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola; 2) Società ASC Real S. Orsola; per rispondere: “1) il Sig. Renzo Mariotti, Presidente dell’ASC Real S. Orsola, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Vincenzo Di Bonito, calciatore attualmente tesserato in prestito per la società A.C.D. Trasimeno; 2) Sig. Giuliano Stamponi, Presidente della società ASD Castiglionese Macchie; 3) La società ASD Castiglionese Macchie. per rispondere: “1) il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 14/04/2012 una gara nelle file della società ASD Castiglionese Macchie senza averne titolo perché non tesserato per la stessa, ma tesserato per un’altra società come descritto nella parte motiva; 2) il sig. Giuliano Stamponi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e consegnato all’arbitro in data 14/04/2012 una distinta gara in di dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Vincenzo Di Bonito non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva; 3) la società ASD Castiglionese Macchie per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione della gara Sigillo – Castiglionese macchie del 14/04/2012 valevole per il Campionato Juniores Provinciali, nonché a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S, nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Vincenzo Di Bonito, calciatore attualmente tesserato in prestito per la società A.C.D. Trasimeno; 2) Sig. Giuliano Stamponi, Presidente della società ASD Castiglionese Macchie; 3) La società ASD Castiglionese Macchie. per rispondere: “1) il primo della violazione di cui all’art.1, comma 1, del…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Dufi Xhulyano e Namxa Dorjan; 2) La società A.D. Vis Pretola Calcio, per rispondere: “1) i primi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una condotta violenta ed aggressiva nei confronti del signor Alessandro Selva, calciatore tesserato per la società Castiglionese Macchie in occasione della gara del Campionato Provinciale Juniores Girone B del 26/03/2011 tra la Vis Pretola calcio e la Castiglionese macchie, contravvenendo cosi ai doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché della violazione dell’art.1, comma 3, del C.G.S., per avere violato l’obbligo, benché convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva; 2) la seconda della violazione di cui all’art.4, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Dufi Xhulyano e Namxa Dorjan; 2) La società A.D. Vis Pretola Calcio, per rispondere: “1) i primi della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una condotta violenta ed aggressiva nei confronti del signor Alessandro…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Giorgio Perini, Presidente dell’ASD San Sisto; 2) Società ASD San Sisto; per rispondere: “1) il Sig. Perini Giorgio, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art.38, comma 1, della N.O.I.F., per avere, nella sua qualità consentito, sin dal 03/07/2009, (stagione 2009/2010), al Sig. Santoni Francesco, tecnico abilitato, di svolgere attività di responsabile dell’area tecnica del settore giovanile della ASD San Sisto, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa società; “2) La Società ASD San Sisto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al Presidente ed al Signor Santoni Francesco, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Giorgio Perini, Presidente dell’ASD San Sisto; 2) Società ASD San Sisto; per rispondere: “1) il Sig. Perini Giorgio, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art.38, comma 1, della N.O.I.F., per avere, nella sua qualità consentito, sin dal…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 dell’11/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO IL TREBBIO DI PILA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.D. SPORTING PILA E DALLA SOCIETA’ TODI CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA [DEL TORNEO IL TREBBIO DI PILA] SPORTING PILA – TODI DISPUTATA A PILA DI PERUGIA IL 05.06.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 136 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.06.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA DI EURO 500,00 AD ENTRAMBRE LE SOCIETA’ RECLAMANTI.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 dell’11/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO IL TREBBIO DI PILA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.D. SPORTING PILA E DALLA SOCIETA’ TODI CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA [DEL TORNEO IL TREBBIO DI PILA] SPORTING PILA – TODI DISPUTATA A PILA DI PERUGIA IL 05.06.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 136 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA…

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