COMITATO REGIONALE UMBRIA

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COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) Marco Introppico, dirigente della società C.S.D. Giovanili Todi; 2) Società C.S.D. Giovanili Todi; 3) Daniele Angelelli, tesserato della società S.S.D. Bastardo;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) Marco Introppico, dirigente della società C.S.D. Giovanili Todi; 2) Società C.S.D. Giovanili Todi; 3) Daniele Angelelli, tesserato della società S.S.D. Bastardo; affinchè rispondano: – il primo della violazione degli artt. 61 nr. 1 delle NOIF e 1 del C.G.S. per aver…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento n. 3712/400 pf 10-11/SS/fc del 13.12.20100 del Procuratore Federale della FIGC nei confronti di del Procuratore Federale della F.I.G.C. 1) il Sig. Gambino Salvatore, Presidente della SSD Sporting Terni; 2) la società SSD Sporting Terni,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento n. 3712/400 pf 10-11/SS/fc del 13.12.20100 del Procuratore Federale della FIGC nei confronti di del Procuratore Federale della F.I.G.C. 1) il Sig. Gambino Salvatore, Presidente della SSD Sporting Terni; 2) la società SSD Sporting Terni, per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) il Sig. Ivano Massetti; 2) la società sportiva A.C. Città di Castello Srl SSD,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 04/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) il Sig. Ivano Massetti; 2) la società sportiva A.C. Città di Castello Srl SSD, per rispondere: il primo della violazione dell’art.1 commi 1 e 3, nonché dell’art.5 comma 1 C.G.S. per avere mediante dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Sig. Luzzi Alessandro, arbitro effettivo. per rispondere: della violazione di cui agli artt.1, comma 1, ed 11 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver rivolto al calciatore Egwu Aloysius CHUKWEMEKA, detto EMEKA una espressione ingiuriosa, comportante denigrazione ed insulto per motivi di razza e colore, così come descritta nella parte motiva, integrante comportamento discriminatorio, contravvengo ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al citato art.1, comma 1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Sig. Luzzi Alessandro, arbitro effettivo. per rispondere: della violazione di cui agli artt.1, comma 1, ed 11 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver rivolto al calciatore Egwu Aloysius CHUKWEMEKA, detto EMEKA una espressione ingiuriosa, comportante denigrazione ed insulto…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 01/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : TRELLA Filippo tesserato A.I.A.; per rispondere: delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e dell’art.3 n.1 del Codice di Giustizia Sportiva e del disposto di cui all’art.40 nr.3 del Regolamento A.I.A..

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 01/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : TRELLA Filippo tesserato A.I.A.; per rispondere: delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e dell’art.3 n.1 del Codice di Giustizia Sportiva e del disposto di cui all’art.40 nr.3 del Regolamento A.I.A.. FATTO Con provvedimento nr. 8101/1189pf09-10/SP/ma del 20 maggio 2010, ritualmente…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) DAMASCHI ROBERTO, Presidente dell’A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO 2) MASSETTI IVANO, Presidente dell’A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L.; 3) Società A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO; 4) Società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L.; affinchè rispondano: il primo e il secondo – della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 4, del C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella parte motivata, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza e per avere espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle istituzioni federali; la terza e la quarta – a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione agli addebiti contestati ai rispettivi Presidenti, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art. 5 stesso codice.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) DAMASCHI ROBERTO, Presidente dell’A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO 2) MASSETTI IVANO, Presidente dell’A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L.; 3) Società A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO; 4) Società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L.; affinchè rispondano: il primo e il secondo – della violazione degli artt. 1, comma…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento n. 6495/877 pf 09-10 GR/mg del 9.4.2010 del Procuratore Federale della FIGC nei confronti di: 1) BATTISTI MARIANO, dirigente della A.S.D. TODI CALCIO, per la violazione degli articoli 1 comma 1 e 5, commi 1 e 4 C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle istituzioni federali 2) SOCIETA’ A.S.D. TODI CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art 4 comma 2 C.G.S., in relazione agli addebiti contestati al suo dirigente, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art 5 stesso codice.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento n. 6495/877 pf 09-10 GR/mg del 9.4.2010 del Procuratore Federale della FIGC nei confronti di: 1) BATTISTI MARIANO, dirigente della A.S.D. TODI CALCIO, per la violazione degli articoli 1 comma 1 e 5, commi 1 e 4 C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : Sig. Alberto Marchetti, calciatore della A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO; Società A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO per rispondere: il primo, della violazione di cui agli artt.1, comma, ed 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rivolto al calciatore Egwu Narciso Rawlings una espressione ingiuriosa, costituente comportamento discriminatorio, contravvenendo, in tal modo, ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al citato art.1, comma1, del C.G.S.; la seconda, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.11 comma 4 e 4 comma 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : Sig. Alberto Marchetti, calciatore della A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO; Società A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO per rispondere: il primo, della violazione di cui agli artt.1, comma, ed 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rivolto al calciatore Egwu Narciso Rawlings…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Sig. Michele DI GIANNANTONIO Presidente dell’ASD S. Marco Juventina F.C.; 2) Società ASD S. MARCO JUVENTINA F.C.. affinché rispondano: il primo della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art. 1 nonché la violazione del divieto di cui all’art. 5 del C.G.S. per avere, mediante le espressioni contenute nella lettera sopra citata e meglio riportata nella parte motivata, espresso giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara A.S.D. San Marco Juventina F.C.- Voluntas Spoleto del 29 novembre 2009 (Campionato Eccellenza- Promozione) ed in generale nei confronti dell’intera classe arbitrale, gettando così discredito sull’istituzione federale, ledendone il prestigio e la credibilità; la seconda della violazione di cui all’art.4 comma 1, del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Sig. Michele DI GIANNANTONIO Presidente dell’ASD S. Marco Juventina F.C.; 2) Società ASD S. MARCO JUVENTINA F.C.. affinché rispondano: il primo della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art. 1 nonché la violazione del divieto di cui all’art.…

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