FIGC – CGF (Corte di Giustizia Federale) – soppresso

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F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 7. RICORSO DELL’A.S.D. LOANESI S. FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DAGNINO ALESSANDRO FINO AL 6.6.2008, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9, C.G.S (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 55 del 21.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 7. RICORSO DELL’A.S.D. LOANESI S. FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DAGNINO ALESSANDRO FINO AL 6.6.2008, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 9, C.G.S (Delibera del…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’ A.C.D. GIACOMENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CACURIO RAFFAELE SEGUITO GARA GIACOMENSE/MEZZOLARA DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’ A.C.D. GIACOMENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CACURIO RAFFAELE SEGUITO GARA GIACOMENSE/MEZZOLARA DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008) La A.C. Giacomense…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 26 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAGANO MICHELE SEGUITO GARA CECINA/MONTEVARCHI DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 26 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAGANO MICHELE SEGUITO GARA CECINA/MONTEVARCHI DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008) Il…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 8. RICORSO DELL’A.P.D. SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LA ROSA MIRKO FINO AL 31.10.2012, SEGUITO GARA SAN PAOLO OSTIENSE/ANGUILLARA DEL 2.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 4 del 12.7.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 8. RICORSO DELL’A.P.D. SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LA ROSA MIRKO FINO AL 31.10.2012, SEGUITO GARA SAN PAOLO OSTIENSE/ANGUILLARA DEL 2.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 4 del…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SALOMONE ANTONIO SEGUITO GARA BARLETTA/GRAGNANO DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SALOMONE ANTONIO SEGUITO GARA BARLETTA/GRAGNANO DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008) La S.S. Gragnano…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 31/CGF del 02 ottobre 2008 RICORSO S.S. NAPOLI CALCIO S.P.A., CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 E L’OBBLIGO FINO AL 31 OTTOBRE 2008, DI DISPUTARE LE GARE CON I SETTORI DENOMINATI “CURVA A” E “CURVA B” INIBITI AGLI SPETTATORI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 54 dell’8.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 31/CGF del 02 ottobre 2008 RICORSO S.S. NAPOLI CALCIO S.P.A., CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 E L’OBBLIGO FINO AL 31 OTTOBRE 2008, DI DISPUTARE LE GARE CON I SETTORI DENOMINATI “CURVA A” E “CURVA B” INIBITI AGLI SPETTATORI (Delibera del Giudice Sportivo…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 15 settembre 2008 4) RICORSO DELL’A.S. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GIORNATE E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SIMONCELLI MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO – CINGOLANA 1963/APRILIA DEL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 15 settembre 2008 4) RICORSO DELL’A.S. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GIORNATE E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SIMONCELLI MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. MASCIA ANTONIO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008 ); • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 2) RICORSO DEL SIG. MASCIA ANTONIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008 ) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 3) RICORSO DELLA S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. MASCIA ANTONIO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART.…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 4) RICORSO DELLA PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 5) RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 6) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 4) RICORSO DELLA PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: • L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 7) RICORSO DELL’U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: • DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MARCHINI MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L.; • DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; • DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ; PER VIOLAZIONE, IL MARCHINI, DELL’ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE E C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALS AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI DOVUTI PER LA MENSILITÀ DI MAGGIO 2007 NONCHÉ DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. PER AVER DICHIARATO IN MANIERA NON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DI QUANTO INNANZI NEI TERMINI STABILITI; • LA U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. PER LA CONDOTTA DEL SUO PRESIDENTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3512/674PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 30 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 16 settembre 2008 7) RICORSO DELL’U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: • DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MARCHINI MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L.; • DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; •…

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