FIGC – CGF (Corte di Giustizia Federale) – soppresso

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F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 Vitantonio BRUZZESI – Mattia MENICHINI – Paolo DI COLA Manuel MAMBRINO – Stefano D’ONORIO DE MEO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 Vitantonio BRUZZESI – Mattia MENICHINI – Paolo DI COLA Manuel MAMBRINO – Stefano D’ONORIO DE MEO La Corte dichiara il non luogo a procedere in quanto la sanzione risulta scontata.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 Angelo SPINA (reiterata)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 Angelo SPINA (reiterata) la Corte di Giustizia Federale, vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia inoltrata dal calciatore Angelo Spina, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 30.6.2011; – esaminata la documentazione; – considerata l’entità della sanzione, la porzione di essa già scontata nonché le…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 Massimiliano MANCINI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 Massimiliano MANCINI la Corte di Giustizia Federale, vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia inoltrata dal calciatore Massimiliano Mancini, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 31.12.2010; esaminata la documentazione; tenuto conto della sanzione sin qui scontata e considerata la non particolare gravità del comportamento…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 3) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 3) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA a) CALCIATORI Giuseppe MEGARO (reiterata) la Corte di Giustizia Federale, vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia inoltrata dal calciatore Giuseppe Megaro, in relazione…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 2) RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 11 C.G.S.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 2) RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 11 C.G.S. La Corte di Giustizia Federale – Sezione Consultiva – esaminate le richieste di proroga delle indagini come da istanze pervenute dalla Procura Federale, rispetto alle quali la stessa ha allegato i documenti attestanti gli eccezionali motivi che…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL’ APPLICAZIONE DELL’ART. 19, COMMA 3, C.G.S.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 21 Luglio 2010 1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL’ APPLICAZIONE DELL’ART. 19, COMMA 3, C.G.S. PREMESSO: Il Presidente federale, con lettera del 22 giugno 2010, prot. n. 11.1969 ha avanzato richiesta di parere ex art. 31 C.G.S. con riferimento al parere…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ABATE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013, INFLITTAGLI SEGUITO GARA TOR BELLA MONACA/VALLE MARTELLA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 66 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010) Con ricorso per revocazione introdotto nelle forme e termini regolamentari, il tesserato Andrea Abate ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010) con la quale era stato disatteso il reclamo proposto dallo stesso Abate avverso la statuizione del Giudice Sportivo che, a sua volta, lo aveva inibito fino al 30.6.2013 per aver aggredito e colpito l’arbitro della gara Allievi Provinciali Torbellamonica/Valle Mantella dell’11.4.2010. A sostegno dell’interposto gravame il ricorrente deduce, peraltro ripetendo quanto già osservato nei precedenti gradi di giudizio, l’errore di persona nell’individuazione dell’autore della condotta sanzionata, come sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni rese da taluni tesserati allegate agli atti di causa e confermate in sede di audizione innanzi la Corte nella seduta del 9.6.2010. Ritiene il Collegio che il proposto ricorso debba venir dichiarato inammissibile. La previsione dell’art. 39, lett. c) C.G.S., infatti, dispone che “tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinnovamento dei documenti….. c) se a causa di forza maggiore o per fatto altrui la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”. Orbene, le dichiarazioni relative al preteso scambio di persona, come sopra precisato poste a base del ricorso per revocazione, sono state tutte rilasciate tra l’11 ed il 16 aprile 2010, mentre la decisione della Commissione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010, è stata adottata con istruttoria svolta il 28 aprile dello stesso anno. E’ dunque indubitabile che la parte avrebbe potuto produrre la documentazione su cui fonda le proprie doglianze nel corso del procedimento ordinario, conseguentemente va escluso che nella fattispecie possa trattarsi di prove nuove, delle quali non si era potuto disporre per forza maggiore o fatto altrui. Il ricorso per revocazione, fondato su elementi probatori privi della caratteristica di novità, non può che conseguire declaratoria di inammissibilità. Pur dovendo rassegnare tale decisione, la Corte non può esimersi dall’evidenziare, nel merito, che le dichiarazioni in discorso appaiono scarsamente attendibili: alcune di esse, infatti, sono state addirittura rilasciate prima della sanzione, altre risultano inviate ad un solo minuto di distanza l’una dall’altra; tali circostanze temporali lasciano dubbioso il Collegio giudicante sulla rilevanza dei primi messaggi e sulla spontaneità dei secondi. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Abate Andrea. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 16 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. UCCELLINI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 10.1.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORNEO ALLIEVI “SANTA CRISTINA” ATLETICA DEL PO/CASALPUSTERLENGO JUV. DEL 15.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ABATE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013, INFLITTAGLI SEGUITO GARA TOR BELLA MONACA/VALLE MARTELLA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 66 del 15.4.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 140 del 13.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. ABATE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013, INFLITTAGLI SEGUITO GARA TOR BELLA MONACA/VALLE MARTELLA DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Provinciale di Roma –…

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 4) RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 8 SIG. FRANCESCO CRUDO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL COM. UFF. N. 1 DEL 3.7.2009 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE; – AMMENDA DI €. 10.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER OMESSO DEPOSITO DEGLI ACCORDI ECONOMICI RELATIVI A N. 57 CALCIATRICI (NOTA N. 6670/1165PF09-10/MS/VDB DEL 13.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 13.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 9 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 20 Luglio 2010 4) RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 8 SIG. FRANCESCO CRUDO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL’ART. 31 DEL…

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