LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Serie A-B-C)

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LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 15 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Domenico MORFEO, calciatore Soc. Parma avverso la squalifica per cinque giornate ed ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina- Parma del 4/12/05 – C.U. n. 173 del 6/12/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 182 DEL 15 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Domenico MORFEO, calciatore Soc. Parma avverso la squalifica per cinque giornate ed ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina- Parma del 4/12/05 – C.U. n. 173 del 6/12/05). Il procedimento Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del 6 dicembre 2005, con il quale veniva inflitta…

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 29 novembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. MESSINA – Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DEL 29 novembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. MESSINA – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo, rilevato dagli atti ufficiali che: – al 20° del secondo tempo il calciatore Marc Andre Zoro (Soc. Messina) manifestava all’Arbitro l’intenzione di abbandonare il campo a causa di ripetuti cori ed insulti di contenuto razzista a lui rivolti nei minuti…

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Oreste CINQUINI, dirigente Soc. Parma avverso l’inibizione a tutto il 12 dicembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Internazionale-Parma del 20/11/05 – C.U. n. 163 del 22/11/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 169 DELL’1 dicembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Oreste CINQUINI, dirigente Soc. Parma avverso l’inibizione a tutto il 12 dicembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Internazionale-Parma del 20/11/05 – C.U. n. 163 del 22/11/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Oreste Cinquini, dirigente della Soc. Parma, la sanzione…

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 19 dicembre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. EMPOLI – Soc. FIORENTINA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 19 dicembre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. EMPOLI – Soc. FIORENTINA Il Giudice Sportivo, vista la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini in ordine al comportamento dei sostenitori della Soc. Fiorentina; rilevata la necessità di acquisire ulteriori informazioni al riguardo; riserva la decisione all’esito degli accertamenti richiesti.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 19 dicembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. LAZIO – Soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL 19 dicembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. LAZIO – Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo, rilevato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che, al 9° del secondo tempo, il calciatore Di Canio Paolo (Soc. Lazio), subito dopo la sua sostituzione, mentre si trovava nei pressi della panchina, iniziava a salutare i propri tifosi con entrambe…

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 22 dicembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. EMPOLI – Soc. FIORENTINA del 18 dicembre 2005

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 22 dicembre 2005 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. EMPOLI – Soc. FIORENTINA del 18 dicembre 2005 Il Giudice Sportivo, letta la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini ed il successivo supplemento; rilevato che: al 10° minuto del secondo tempo, la parte della tifoseria della Fiorentina situata in curva sud, dopo aver distrutto alcuni servizi igienici, scagliava…

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 18 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Sig.Giovanni DE VITA –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Sig. Giovanni ROSSINI –– già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Fall.to Soc. ANCONA Calcio S.p.A. in persona del curatore fallimentare: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascrivibili ai propri dirigenti.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 157 DEL 18 novembre 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig.Ermanno PIERONI – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21 comma 2 delle N.O.I.F in relazione a comma 3 medesimo art. e art.1 comma 1 del C.G.S.; Sig.Vincenzo D’AMBROSIO – già Amministratore della società Ancona Calcio s.p.a.: provvedimenti ex art. 21…

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DEL 22 dicembre 2005 SERIE B TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. VERONA – Soc. CESENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DEL 22 dicembre 2005 SERIE B TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. VERONA – Soc. CESENA Il Giudice Sportivo rilevato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal successivo supplemento che: i tifosi del Verona, collocati in una delle curve, sistematicamente fischiavano due calciatori del Cesena, Salvetti e Papa Waigo, ogniqualvolta giocavano il pallone. Contemporaneamente ai fischi, provenienti da…

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 22 novembre 2005 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. Pescara – Soc. Cisco Roma

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 22 novembre 2005 CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. Pescara – Soc. Cisco Roma Il Giudice Sportivo, osserva non avere la Soc. Pescara fatto pervenire, a scioglimento della riserva, memorie e deduzioni, rileva, nella specie, il contenuto del rapporto e del supplemento del Direttore di gara configurare l’ipotesi prevista dall’art. 24 – comma 3, C.G.S., P.Q.M.…

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 24 ottobre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. MESSINA – Soc. ASCOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 24 ottobre 2005 SERIE A TIM Gara Soc. MESSINA – Soc. ASCOLI Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in ordine al comportamento del calciatore ILIEV Ilica (Soc. Messina); acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini documentano che, al 28° del primo tempo, il calciatore…

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