LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Serie A-B-C)

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L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 69 DEL 28.10.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

  Gara Soc. HELLAS VERONA  – Soc. SASSUOLO Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuto alle ore 13.42 del 26 Ottobre 2019) in merito alla condotta del calciatore Verre Valerio  (Soc. Helals Verona) consiste nell’aver pronunciato espressioni blasfema al 7°  del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale, non evincendosi dal labiale l’appellativo ingiurioso che renderebbe l’espressione proferita di…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 64 DEL 22.10.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori delle Società Hellas Verona e Sampdoria  hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 64 DEL 22.10.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. SAMDORIA – Soc. ROMA   Il Giudice sportivo, considerato che in relazione ai cori di cui è stato oggetto il calciatore Viera Nan Ronaldo Augusto durante la gara e a cui fa cenno anche il Direttore di gara su segnalazione del Quarto Ufficiale, asuo volta informato dal Responsabile dell’Ordine pubblico, è necessario che, al fine di calibrare la responsabilità della Società per come previsto nel nuovo CGS (artt.6,7,28), anche in attesa dell’adozione dei nuovi modelli organizzativi e gestionali, debba…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 56 DEL 08.10.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Genoa, Internazionale e Lecce  hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 56 DEL 08.10.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. ATALANTA – Soc. FIORENTINA del 22 settembre 2019 Il Giudice sportivo, visto il provvedimento interlocutorio di cui al  C.U. n. 42 del 23 settembre 2019; visti gli atti trasmessi dalla Procura federale in data 3 ottobre 2019, in relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo; visti gli atti forniti dal calciatore in sede di audizione testimoniale in relazione ai cori discriminatori di una parte della tifoseria, e…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 49 DEL 27.09.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società Brescia, Fiorentina, Genoa,  Lecce, Milan, Napoli, Parma e Roma  hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett.…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 49 DEL 27.09.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. BRESCIA  – Soc. JUVENTUS Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Brescia, assiepati nel settore “Curva nord” si rendevano responsabili, al 17° del secondo tempo e al termine della gara durante l’intervista di rito, in percentuale ampiamente significativa (90%) rispetto agli occupanti (circa 4.700) di cori contro il calciatore della Juventus Pjanic, ritenuti di discriminazione razziale dai medesimi collaborati della Procura; considerato che…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 45 DEL 24.09.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

Il Giudice Sportivo, verificato che per un mero errore tecnico nel CU n. 42 del 23 settembre 2019 veniva riportato nei confronti del calciatore TOMOVIC Nenad (Spal) l’ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario “prima sanzione” anziché “seconda sanzione” delibera di rettificare il CU n. 42 del 23 settembre 2019 comminando al calciatore TOMOVIC Nenad (Spal) l’ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario “seconda sanzione”.

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 42 DEL 23.09.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Brescia, Fiorentina, Inter, Lecce e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 37 DEL 17.09.2019 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)…

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