LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Serie A-B-C)

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L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 130 DEL 03.01.2018 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Napoli, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 130 DEL 03.01.2018 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. JUVENTUS Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Hellas Verona, assiepati nel settore “Curva Sud”, nel numero di circa 3800 (rispetto ai 6400 occupanti), si rendevano responsabili, al 5° minuto del primo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 117 DEL 19.12.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Internazionale, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 117 DEL 19.12.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. ROMA – Soc. CAGLIARI Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 12.03 del 18 dicembre 2017) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al33° del secondo tempo dal calciatore Fabio Pisacane (Soc. Cagliari) nei confronti del calciatore Patrick Schick (Soc. Roma); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:  nella circostanza segnalata, durante un’azione di giuoco tra il calciatore cagliaritano e il…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 112 DEL 13.12.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Cagliari, Crotone, Genoa, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 112/237 considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 112 DEL 13.12.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. LAZIO – Soc. TORINO Il Giudice sportivo, premesso che: al 47° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore della Soc. Lazio Immobile Ciro, dopo un diverbio con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di rigore torinista; a mezzo mail ritualmente pervenuta alle ore 14,36 del giorno 12 dicembre 2017, la Soc. Lazio richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 105 DEL 05.12.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS,…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 105 DEL 05.12.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. NAPOLI – Soc. JUVENTUS  Il Giudice sportivo, visto il rapporto dei collaboratori della Procura federale in cui si fa riferimento al lancio di oggetti nel recinto di giuoco da parte dei tifosi presenti nella tribuna “Posillipo” senza ulteriore specificazione della Società a cui fare riferimento, ai fini dell’applicazione della relativa responsabilità oggettiva, dispone ogni opportuno accertamento a cura della medesima Procura federale in relazione alla tifoseria effettivamente presente nel suddetto settore, con riserva di applicare le conseguenti determinazioni.

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 98 DEL 28.11.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Chievo Verona, Genoa, Roma e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett.…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 92 DEL 21.11.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Benevento, Fiorentina, Internazionale, Lazio, Napoli, Roma e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett.…

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