LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Serie A-B-C)

Pagina: 1 2 42 43 44 45 46 309 310

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 120 DEL 21.12.2017 – Coppa Italia – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale sostenitori della Società Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 102 DEL 01.12.2017 – Coppa Italia – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del quarto turno eliminatorio sostenitori delle Società Bari e Genoa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 220 DEL 30.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Crotone, Palermo, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 213 DEL 23.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Palermo e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 208 DEL 16.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

  SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Internazionale e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 202 DEL 09.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

  SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Genoa, Milan, Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 197 DEL 02.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Crotone, Internazionale, Juventus, Napoli e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 197 DEL 02.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO Il Giudice Sportivo,  ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo email pervenuta alle ore 12.17 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del 197/523 calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, “in occasione della concessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44’ del primo tempo”; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 197 DEL 02.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017 Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Lazio Keita Balde, in particolare effettuati al 9° del primo tempo e al 18° del primo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti non punibili in base ai presupposti di cui all’art. 11, comma 3, CGS; delibera di…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 197 DEL 02.05.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

  Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 30 aprile 2017 Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale (nel secondo caso 80% dei 7.000 occupanti il settore…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it