LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Serie A-B-C)

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L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 166 DEL 21.03.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 164 DEL 14.03.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Genoa, Internazionale, Napoli, Palermo e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 160 DEL 07.03.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Milan e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS,…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 153 DEL 28.02.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori della Società Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 149 DEL 21.02.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Milan e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 144 DEL 14.02.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

  SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Internazionale, Napoli, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 139 DEL 08.02.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

 Gara soc. INTERNAZIONALE– soc. LAZIO del 31 gennaio 2017 Il Giudice Sportivo, letta la relazione finale, con l’esito delle indagini effettuate, e i relativi allegati, tempestivamente trasmessa dal Procuratore federale in data 7 febbraio 2017, in ordine agli accertamenti supplementari disposti da questo Giudice con il provvedimento di cui al C.U. n. 135 del 2 febbraio 2017; considerato che dai detti accertamenti disposti non emerge un quadro che consenta di applicare una sanzione calibrata e proporzionale rispetto all’effettiva gravità e…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 137 DEL 06.02.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Genoa, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 136 DEL 02.02.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Fiorentina e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e)…

L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 124 DEL 24.01.2017 – Campionato Serie A – Delibera –

  SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Crotone, Genoa, Milan e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a)…

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