Decisioni di giustizia sportiva

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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 18/10/2019 – Delibera – Gara del 15/10/2019 VIRTUS ACADEMY S.D. – KENNEDY J.F.

  Gara del 15/10/2019 VIRTUS ACADEMY S.D. – KENNEDY J.F. Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Diagne El Hadji Falilo, nato il 1.8.2000, durante la gara specificata in epigrafe al 49′ del secondo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Diagne El Hadji Falilo, nato il 1.8.2000, accertava che lo stesso non risultava regolarmente…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 18/10/2019 – Delibera – Gara del 15/10/2019 MAMMOLA – GIOIOSA JONICA ASD

Gara del 15/10/2019 MAMMOLA – GIOIOSA JONICA ASD Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che i calciatori Franze Alex Giuseppe, nato il 19.7.2001, durante la gara specificata in epigrafe al 23′ del secondo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione e Callà Carmelo, nato il 24.5.2002, veniva sanzionato al 15′ del secondo tempo dall’arbitro con provvedimento di espulsione (somma di ammonizione); rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 18/10/2019 – Delibera – Gara del 15/10/2019 GIOIESE FOOTBALL CLUB – NICOTERA

Gara del 15/10/2019 GIOIESE FOOTBALL CLUB – NICOTERA Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Circosta Davide nato il 3.6.2004 durante la gara specificata in epigrafe al 38′ del secondo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Circosta Davide nato il 3.6.2004 accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Gioiese Football…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 10/10/2019 – Delibera – Gara del 5/10/2019 LUDOS RAVAGNESE CALCIO – SPORTING CATANZARO L O

Gara del 5/10/2019 LUDOS RAVAGNESE CALCIO – SPORTING CATANZARO L O Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti di gara; rilevato: – che al termine della gara l’arbitro a seguito di un infortunio si sedeva a terra per praticare dello stretching e il calciatore Argiro Alessandro della società Ludos Ravagnese Calcio sferrava un calcio alla schiena del medesimo arbitro e cercava di nascondersi levandosi la maglia per non essere individuato; – che i dirigenti della società Ludos Ravagnese Calcio lo…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 19/09/2019 – Delibera – Gara del 8/ 9/2019 PAOLANA – SORIANO 2010

Gara del 8/ 9/2019 PAOLANA – SORIANO 2010 Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 12.09.2019; letto il reclamo con il quale la soc. Soriano 2010 chiede: 1. venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle file di quest’ultima partecipato i giocatori GROSSO OMAR nato il 11/9/1999, GUIDONE RAFFAELE nato il 28/8/1998, SPADA SIMONE nato il 18/4/1997 ed ESPOSIT SIMONE nato il 21/08/1998 per posizione…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 30/08/2019 – Delibera – Gara del 28/ 8/2019 SAN FILI 1926 – F.C. CALCIO ACRI

Gara del 28/ 8/2019 SAN FILI 1926 – F.C. CALCIO ACRI Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che i calciatori: Okoye King Emmanuel della società F.C. Calcio Acri durante la gara specificata in epigrafe al 4° del primo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con il provvedimento di ammonizione, e Gyimah Gabriel Kwako della società F.C. Calcio Acri al 34° del secondo tempo veniva espulso dal campo per aver negato una evidente occasione da rete…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 27/08/2019 – Delibera – Gara del 25/ 8/2019 F.C. CALCIO ACRI – MORRONE

Gara del 25/ 8/2019 F.C. CALCIO ACRI – MORRONE Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che i calciatori Silva De Almeida Douglas e Drame Abdou Wahab della società F.C. Calcio Acri, durante la gara specificata in epigrafe al 22° del primo tempo e al 12° del secondo tempo venivano sanzionati dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Silva De Almeida…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 21/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.23 a carico di: SOCIETÀ A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 (matricola 921351) per la violazione dell’art. 14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente ed oggi trasfuso nell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva oggi vigente per le condotte poste in essere da soggetti rimasti ad oggi sconosciuti, ma certamente riferibili alla predetta società, che hanno posto in essere un acceso diverbio ed un tentativo di aggressione nei confronti di tre calciatori della società ospite, prima della gara A.S.D. Bovalino calcio a 5 – A.S.D. Enotria Città di Catanzaro che si sarebbe dovuta disputare il 09.02.2019. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6612/1289 pfi 18-19/CS/ps del 20/11/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.23 a carico di: SOCIETÀ A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 (matricola 921351) per la violazione dell’art. 14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente ed oggi trasfuso nell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva oggi vigente per le condotte poste in essere da soggetti rimasti ad oggi sconosciuti, ma certamente riferibili alla predetta società, che hanno posto in essere un acceso diverbio ed un tentativo di aggressione nei confronti di tre calciatori della società ospite,…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 21/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: 1. Sig. MESSINA FRANCESCO, nella qualità all’epoca dei fatti di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente), in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. h), del Regolamento A.I.A., per essere venuto meno al dovere generale di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza e al dovere specifico dell’ufficiale di gara di assolvere con la massima fedeltà e puntualità al potere referendario conferitogli, avendo indicato nel rapporto della gara, valevole per il campionato 2018-2019 Allievi Provinciali Calcio a 5, SSD Stella Marina-Us Vibonese Calcio del 19.3.2019 circostanze non veritiere e, in particolare, che la gara si era disputata e che era terminata con il punteggio di 0-10; 2. Sig. CORIGLIANO DIEGO, nella qualità all’epoca dei fatti di dirigente della società S.S.D. Stella Marina, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) perché, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione; 3. la società S.S.D. STELLA MARINA (matricola 206063) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento del proprio dirigente Sig. CORIGLIANO DIEGO, il quale, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione, ponendo in essere così la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5856/1121/pfi18-19/CS/ps del 06/11/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: 1. Sig. MESSINA FRANCESCO, nella qualità all’epoca dei fatti di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente), in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. h), del Regolamento A.I.A., per essere venuto meno al dovere generale di comportarsi secondo i…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 08/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.17 a carico di: 1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all’epoca dei fatti, calciatore dilettante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, compilato il modulo di richiesta di tesseramento quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, per la società A.S.D. REAL MILETO, apponendo di proprio pugno nello spazio all’uopo riservato, la sottoscrizione dei genitori ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI, e per avere con tale condotta indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; 2) ROMANO PASQUALE, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere, nella richiamata qualità: – della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018/2019, sottoscritto il modulo per la richiesta di tesseramento del giovane EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI quale calciatore dilettante, con vincolo pluriennale, in favore della A.S.D. REAL MILETO, risultata apocrifa nello spazio riservato alla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale, ROSA ANNA CASCAS e VINCENZO LANGELLOTTI; per avere, pertanto, consentito o comunque non impedito attraverso un’adeguata azione di verifica e vigilanza, tanto più necessaria in presenza di un minore, che il calciatore Langellotti provvedesse alla compilazione del modulo apponendovi le sottoscrizioni apocrife dei genitori i quali, per come accertato nel corso del procedimento dinanzi al TFN e delle indagini, erano ignari della pratica di tesseramento; nonché ancora per avere, con tale condotta, indotto in errore l’ufficio preposto del Comitato Regionale Calabria che, il 13 settembre 2018, ha ratificato la richiesta di tesseramento recante firme apocrife; – della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2 e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 delle NOIF e dall’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, MARIO SPINA, svolgesse in assenza di tesseramento attività quale allenatore a favore della ASD REAL MILETO, per come confermato dal tecnico e risultante dall’anagrafica federale; 3) la Società A.S.D. REAL MILETO (MATRICOLA 921949), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per i comportamenti posti in essere dal Presidente, ROMANO PASQUALE, e dal tecnico MARIO SPINA, e dal calciatore EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, come sopra descritti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5405/1562 pfi 18-19/MS/CS/jg del 29/10/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.17 a carico di: 1) EMILIO FRANCESCO LANGELLOTTI, all’epoca dei fatti, calciatore dilettante della A.S.D. REAL MILETO, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell’art. 10 dello stesso Codice (art. 32 del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a…

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