ASDPOL ACLI CB E CAMPODIPIETRA – AVVERSO PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 31 DEL 10.10.2018 – SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ACLI CB E CAMPODIPIETRA – MIRABELLO CALCIO DEL 28.09.2019 – CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI – 1^ GIORNATA DI ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, relatore Avv. Liguori Michele, letto il reclamo proposto dalla società ASDPOL ACLI CB e CAMPODIPETRA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato nel C.U. n. 31 del 10 ottobre 2019, inerente la gara…
COMITATO REGIONALE MOLISE, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 22/10/2019 – Delibera – S.S.D. ROCCASICURA – AVVERSO DECISIONE G.S.T. RIPORTATA SUL C.U. N. 28 DEL 03.10.2018 – (PARTITA PERSA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE) (GARA U.S. VENAFRO – ROCCASICURA DEL 14.09.2019 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2^ GIORNATA DI ANDATA)
S.S.D. ROCCASICURA – AVVERSO DECISIONE G.S.T. RIPORTATA SUL C.U. N. 28 DEL 03.10.2018 – (PARTITA PERSA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE) (GARA U.S. VENAFRO – ROCCASICURA DEL 14.09.2019 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2^ GIORNATA DI ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, relatore Avv. Serafino Giovanni, letti gli atti del reclamo; sentita la società U.S. Venafro che ne ha fatto ritualmente richiesta nelle controdeduzioni ai sensi dell’art. 77 C.G.S.; osserva quanto segue: la S.S.D. Roccasicura ha impugnato la delibera pubblicata sul C.U.…
COMITATO REGIONALE MOLISE, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 03/10/2019 – Delibera – A.S.D. FUTSAL COLLI A VOLTURNO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 26 DEL 26.09.2019 – (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA COLLI AL VOLTURNO – FROSOLONE CALCIO A 5 DEL 21.09.2019 – COPPA ITALIA – 1^ ANDATA GIRONE B)
A.S.D. FUTSAL COLLI A VOLTURNO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 26 DEL 26.09.2019 – (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA COLLI AL VOLTURNO – FROSOLONE CALCIO A 5 DEL 21.09.2019 – COPPA ITALIA – 1^ ANDATA GIRONE B) La Corte Sportiva di Appello, visto il reclamo presentato dalla società Futsal Colli al Volturno avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Mancini Francesco, rileva che lo stesso è privo di firma. Ciò posto, il difetto di sottoscrizione del reclamo…
COMITATO REGIONALE MOLISE, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 03/10/2019 – Delibera – F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 22 DEL 19.09.2019 – (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CALCIO TERMOLI 1920 – U.S. CAMPOBASSO 1919 DEL 15.09.2019 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2^ ANDATA)
F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 22 DEL 19.09.2019 – (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA CALCIO TERMOLI 1920 – U.S. CAMPOBASSO 1919 DEL 15.09.2019 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso dalla società Termoli 1920 e visti gli atti ufficiali di gara, in particolare il referto dell’assistente arbitrale, fonte di prova privilegiata con riguardo agli episodi verificatisi durante la gara, osserva quanto segue. Dal predetto rapporto si evince…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 09/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di: La Società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente alla quale apparteneva il Sig. Magro Maurizio (allenatore della società); La Società A.S.D. REAL MONTEPAONE (matricola 945239) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente quale apparteneva il Sig. Pisano Alessandro (allenatore della società). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 1399/695 pfi 18-19/MS/CS/Jg del 26/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di: La Società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente alla quale apparteneva il Sig. Magro Maurizio (allenatore della società); La Società A.S.D. REAL MONTEPAONE (matricola 945239) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art.…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 09/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico di: 1. CALEGARO LUAN, all’epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica brasiliana; 2. la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS (matricola 941210) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, del comportamento di CALEGARO Luan, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1325/1179 pfi 18-19/MS/CS/jg del 25/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico di: CALEGARO LUAN, all’epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 01/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 (2018/2019) a carico di: Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. Sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di quella propria delle Leghe e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo “Facebook” vengono riportate le seguenti dichiarazioni contenenti le testuali espressioni: “Ma se i commissari di campo (fortunatamente pochi si salvano) già rompono e non collaborano efficacemente con gli ufficiali di gara nelle categorie dilettantistiche, intrattenendo spesso rapporti con i dirigenti delle società , vuoi che in serie A siano integerrimi ??? In serie A vanno solo alla ricerca della maglia da dare all’amico e a strafogarsi nei buffet. Hai perfettamente ragione Luca!”. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13235/1167/pfi18-19/MS/CS/cf del 23/05/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.22 (2018/2019) a carico di: Sig. RITORTO Graziano, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale presso il C.R.A. Calabria, tesserato A.I.A. Sezione di Locri, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina del social network “Facebook” collegata al profilo personale, pubblicato in data 26-04-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio e denigratorio, lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dei Commissari di Campo, nonché di riflesso di…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: 1. ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo di costui nella gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018; 2. CASCIANO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB in occasione della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto a quella data non tesserato, il calciatore Praticò Gaudenzio; 3. PRATICÒ Gaudenzio per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, nelle fila della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 4. la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dei comportamenti dei tesserati, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente, Zagami Paolo, in qualità di presidente, CASCIANO ANTONIO, in qualità di dirigente accompagnatore, e Praticò Gaudenzio, in qualità di calciatore. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 000383/1253 pfi 18-19/MS/CS/mf del 08/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: – SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento LND (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato di serie C1 di Calcio a Cinque ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque Comitato Regionale Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. – la Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente SPANO’ Michelangelo, come analiticamente descritte nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00170/1026 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: – SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento LND (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – CATALDO Domenico, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D. (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettante di 1 a categoria ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2 a – la Società A.S.D. HIERAX (matricola 945235) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente CATALDO Domenico, come analiticamente descritte nella parte motiva. categoria Uefa A, di Base Uefa B, allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante ) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. HIERAX partecipasse al campionato di Prima Categoria Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00193/1008 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – CATALDO Domenico, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D. (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal…