Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico della Società A.S.D. Bibbiena chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni a norme federali commesse dall’Allenatore Marco Santoni. Il Presidente dell’A.S.D. Arezzo F.A. con nota in data 31.5.2018, indirizzata al G.S.T. della Toscana ed al C.R.T., lamentava che la Società A.S.D. Bibbiena in data 29 maggio – prima quindi della conclusione della stagione agonistica – comunicava sul proprio sito il tesseramento dell’Allenatore…
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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Galloni Federico, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.; – Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Galloni. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara trasmetteva alla Procura Federale il rapporto della gara del Campionato Allievi Provinciali Atletico Carrara / S. Marco Avenza dallo stesso arbitrata in data 6/1/2018. Con esso l’ufficiale di gara segnalava di essere stato, a pochi minuti dal termine della gara, aggredito verbalmente con offese e minacce da un calciatore indossante la tenuta sportiva dei calciatori della Società Atletico Carrara dei Marmi, successivamente identificato nel Federico Galloni tesserato da detta Società per il Campionato Allievi che si trovava nel recinto contiguo al campo di gara, in attesa della disputa della gara successiva. La Procura Federale, dopo aver convocato inutilmente per ben due volte il Calciatore Galloni, ha disposto il presente deferimento sulla base della dichiarazione resa dall’Arbitro denunciante. Disposto il dibattimento per la data odierna, previa comunicazione alle parti, il Collegio dà atto delle presenza di: – La Procura Federale tramite il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.
Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Galloni Federico, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, al quale viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del C.G.S.; – Società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Galloni. Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara trasmetteva alla Procura Federale il rapporto della gara del Campionato Allievi Provinciali…
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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 13/06/2019 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: – Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; – Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.; – della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall’art. 4, ai commi 1 e 2, del C.G.S.; – Battaglini Riccardo, Dirigente della Società Atletico Piombino S.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1 e 3 del C.G.S.; – della Società Atletico Piombino S.S.D. per la responsabilità oggettiva derivante dal comportamento di detto tesserato come disposto dal comma 2 dell’art. 4 del C.G.S.. In data 31.1.2018 la Segretaria del Settore Giovanile della Società Atletico Piombino S.S.D. segnalava al C.R.T., a nome di quell’Ente, l’opera di proselitismo posta in essere da dirigenti dell’A.S.D. Venturina Calcio – indicati negli Allenatori Lecci Stefano e Pistolesi Roberto – nei confronti di alcuni propri giovanissimi calciatori. A detti calciatori, chiamati direttamente a casa, sarebbe stata prospettata la possibilità di partecipare al Campionato Regionale di categoria. La nota veniva trasmessa, per la competenza prevista dall’art. 32 quinquies del C.G.S., alla Procura Federale la quale, acquisite le testimonianze di dirigenti di entrambe le Società, ha proposto, non ritenendo sufficienti le argomentazioni svolte a difesa dai dirigenti della Società Venturina conseguenti alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, a questo Tribunale il deferimento sopra rubricato ed alla C.D. presso il Settore Tecnico gli Allenatori di base Stefano Lecci e Roberto Pistolesi. Con il medesimo provvedimento viene altresì deferito il Dirigente della Società Atletico Piombino, Battaglini Riccardo, per non aver reiteratamente ottemperato alle convocazioni della Procura Federale.
Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati: – Poli Simone, Presidente dell’A.S.D. Venturina Calcio, accusato della violazione dell’art. 1 bis, c.1, del C.G.S, in relazione all’art. 38 delle Norif e con riferimento all’art.33, c. 1, del Settore Tecnico; – Bucciantini Massimo, Dirigente, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 1 e 2, del C.G.S.; – della Società A.S.D. Venturina Calcio per la correlata responsabilità diretta ed oggettiva, quale prevista dall’art. 4, ai…
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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 23 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell’art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. L’Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. Il successivo comma 3bis prevede: Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.
23 / P – Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Gabriel Bianchi al quale viene contestata la violazione dell’art 1 bis, c. 1, del C.G. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F.. L’Art. 40 delle N.O.I.F., al comma 3, così statuisce: Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società…
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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 22 / P – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Andrea Borracelli, Presidente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S.; – A.S.D. Atletico Grosseto 2015 per la conseguente responsabilità oggettiva. La segnalazione anonima ricevuta dal G.S.T. di Grosseto e trasmessa dal C.R.T., ha indotto la Procura Federale a porre in essere un’attività istruttoria volta ad accertare la fondatezza della denuncia. A tal fine, poichè la denuncia era riferita alla sottoscrizione di un atto avente rilevanza agli effetti federali da parte di soggetto inibito, quell’Ufficio ha provveduto ad acquisire sia il documento sia le dichiarazioni dei sottoscrittori rilevando in tal modo l’avvenuta violazione di norme federali. Questo lo svolgersi dei fatti. In data 31.5..2018 il T.F.T. della Toscana infliggeva al Signor Andrea Borracelli la inibizione a partecipare ad attività federali per la durata di un anno. In data 22 giugno del medesimo anno il social Facebook della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015 pubblicava due foto che evidenziavano l’accordo intercorso tra i legali rappresentanti delle Società Atletico Grosseto e A.S.D. Giovani Calciatori finalizzato a consentire ai giovani calciatori di quest’ultima Società l’uso delle attrezzature sportive dell’Atletico Grosseto.
22 / P – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Andrea Borracelli, Presidente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Atletico Grosseto 2015, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 19, c. 2, lettera a) del C.G.S.; – A.S.D. Atletico Grosseto 2015 per la conseguente responsabilità oggettiva. La segnalazione anonima ricevuta dal G.S.T. di Grosseto e trasmessa dal C.R.T., ha indotto la Procura Federale a porre in essere un’attività istruttoria volta ad…
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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 06/06/2019 – Delibera – 21 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico:
21 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico: – del Calciatore Bregu Arlind tesserato, all’epoca dei fatti per la Società A.S.D. Virtus Comeana, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S.; – della Società A.S.D. Virtus Comeana a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. La Procura Federale, ricevuto dalla Delegazione Provinciale di Firenze l’esposto del Dirigente della Società A.S.D. Sesto…
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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – 20P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- ASD Cortona Camucia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Alessandro Accioli (Presidente ) Medina Montero Jeson (calciatore) Accioli Alessandro e Giorgi Luca (dirigenti) 2)-Medina Monteiro Jeson calciatore della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 e 5 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li 39 , 43 commi 1 e 6 e 61 , NOIF. 3)-Giorgi Luca dirigente della società Cortona della violazione di cui agli art.li 1bis , commi 1 ,del CGS , in relazione agli art.li 61 commi 1 e 5, 39 , commi 1 e 6 NOIF. 3)-Accioli Alessandro Presidente della società Cortona Camucia , della violazione di cui all’art.lo 1bis comma 1 CGS in relazione agli art.li 10 comma 2 CGS : 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF In data 8 giugno 2018
20P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- ASD Cortona Camucia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Alessandro Accioli (Presidente ) Medina Montero Jeson (calciatore) Accioli Alessandro e Giorgi Luca (dirigenti) 2)-Medina Monteiro Jeson calciatore della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 e 5 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li…
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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – 19 / P. – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: 1)-ASD Atletico Piancastagnaio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sinibaldi Antonio ,all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/20181) 2)-ASD Cetona 1928 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Spiti Nico ,all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018 3)-Antonio Sinibaldi all’epoca dei fatti dirigente della società Atletico Piancastagnaio per rispondere della violazione degli art,li 1 bis comma 1 CGS per il comportamento tenuto duante la gara Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018. 4)-Nico Spiti all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Cetona 1928 per rispondere della violazione degli art,li 1 bis comma 1 CGS anche in relazione all’art.lo 19 comma 4 lett. B) stesso codice per il comportamento tenuto durante la gara Piancastagnaio – Cetona del 11/02/2018.
19 / P. – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento della Procura Federale a carico di: 1)-ASD Atletico Piancastagnaio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Sinibaldi Antonio ,all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società , nel corso della gara ATLETICO Piancastagnaio – Cetona del 11/02/20181) 2)-ASD Cetona 1928 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ,ex art.4, comma 2 , del CGS, per i comportamenti…
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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 03/05/2019 – Delibera – 18P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- Società Euro Calcio Firenze a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Russo Luigi (Presidente ) e Gabriel Enache (calciatore) 2)-Russo Luigi d (presidente della soc. Eurocalcio Firenze ) della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li 39 , 43 commi 1 e 6 e 61 , commi 1 e 5 NOIF. 3)-Enoche Gabriel ( calciatore stagione 2017/2018 tesserato Eurocalcio Firenze) della violazione di cui agli art.li 1bis , commi 1 e 5 ,del CGS , in relazione agli art.li 10 comma 2 CGS , 39 NOIF e 43 , commi 1 e 6 NOIF.
18P – stagione sportiva 2018/2019 Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di 1)- Società Euro Calcio Firenze a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS , per la violazione ascritta ai propri tesserati Russo Luigi (Presidente ) e Gabriel Enache (calciatore) 2)-Russo Luigi d (presidente della soc. Eurocalcio Firenze ) della violazione di cui all’art.1bis.comma 1 del CGS, in relazione agli art.li 10comma 2 CGS , nonché agli art.li 39 , 43 commi 1 e…
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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 29/04/2019 – Delibera – 17 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei Tesserati: – Selvaggio Rosario, Presidente e Calciatore della Società F.C.D. Le Piagge, – Lapi Gianluca, Calciatore della medesima Società, ai quali contesta la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S; – della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S..
17 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei Tesserati: – Selvaggio Rosario, Presidente e Calciatore della Società F.C.D. Le Piagge, – Lapi Gianluca, Calciatore della medesima Società, ai quali contesta la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S; – della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dall’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S.. La circostanziata ed accorata segnalazione inviata dal Consigliere Delegato della Società Dilettantistica…
