Decisioni di giustizia sportiva

Pagina: 1 2 4.157 4.158 4.159 4.160 4.161 10.079 10.080

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 34 della società A.S. PROMOSPORT CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 9.11.2005 (Ammenda € 1200,00, squalifica del campo a porte chiuse per DUE giornate, squalifica massaggiatore MORELLI Massimo fino al 31.07.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 34 della società A.S. PROMOSPORT CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 9.11.2005 (Ammenda € 1200,00, squalifica del campo a porte chiuse per DUE giornate, squalifica massaggiatore MORELLI Massimo fino al 31.07.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MUGNANO – GARA MUGNANO / VIRTUS S.GIUSEPPE DEL 13.11.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MUGNANO – GARA MUGNANO / VIRTUS S.GIUSEPPE DEL 13.11.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato, in quanto la qualifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Landieri Giuseppe appare congrua in relazione alla condotta tenuta dal calciatore predetto, così come risultante dal…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 44 della società S.C. SETTIGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 24.11.2005 (Regolarità e omologazione gara Real Miglierina – Settingiano del 20.11.2005, squalifica calciatore GUERRA Andrea fino al 30.04.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 44 della società S.C. SETTIGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 24.11.2005 (Regolarità e omologazione gara Real Miglierina – Settingiano del 20.11.2005, squalifica calciatore GUERRA Andrea fino al 30.04.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALBANOVA – GARA F.PETRELLA GRAZZANISE / ALBANOVA DEL 30.10.2005 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALBANOVA – GARA F.PETRELLA GRAZZANISE / ALBANOVA DEL 30.10.2005 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Albanova per la presunta posizione irregolare del calciatore De Lucia Giovanni perché non tesserato per la società F.Petrella Grazzanise, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore De Lucia Giovanni, nato…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 35 della società S. GIUSEPPE ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 9.11.2005 (Ammenda € 400,00 e squalifica del campo per una gara, inibizione Sig. MACRI’ Rocco fino al 09.07.2006, squalifica calciatore FAZZARI Domenico fino al 06.02.2006, squalifica calciatore TUTINO Giuseppe per CINQUE gare, squalifica calciatore PILEIO Girolalo per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 35 della società S. GIUSEPPE ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 9.11.2005 (Ammenda € 400,00 e squalifica del campo per una gara, inibizione Sig. MACRI’ Rocco fino al 09.07.2006, squalifica calciatore FAZZARI Domenico fino al 06.02.2006, squalifica calciatore TUTINO…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 45 della società U.S. PIZZO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 16.11.2005 (Squalifica calciatore VALLONE Carmelo fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 45 della società U.S. PIZZO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 16.11.2005 (Squalifica calciatore VALLONE Carmelo fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara “a chiarimenti”; rileva che dal rapporto…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS PIAZZOLLA – GARA REAL SERINO / BOYS PIAZZOLLA DEL 23.10.2005 – 1^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS PIAZZOLLA – GARA REAL SERINO / BOYS PIAZZOLLA DEL 23.10.2005 – 1^ CAT La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore De Martino Vincenzo nato il 15.10.1985, risulta regolarmente tesserato per la società Real Serino dal 22.10.2005, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 36 della società POL. NUOVA DIAMANTE CIRELLA avverso la regolarità della gara S.Lorenzo del Vallo – Nuova Diamante Cirella (1 – 1) del 13.11.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore AITA Ferdinando.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 36 della società POL. NUOVA DIAMANTE CIRELLA avverso la regolarità della gara S.Lorenzo del Vallo – Nuova Diamante Cirella (1 – 1) del 13.11.2005 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore AITA Ferdinando. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che effettivamente risulta che la società S.Lorenzo del…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 33 della società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore RUMANO Vincenzo fino al 9.05.2006, squalifica calciatore ROVELLA Emilio fino al 9.02.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 33 della società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore RUMANO Vincenzo fino al 9.05.2006, squalifica calciatore ROVELLA Emilio fino al 9.02.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimento;…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PADULA – GARA COMPRENSORIO BASSO C. / PADULA DEL 23.10.05 – 1^ CAT. RECLAMO REAL CASALBUONO – GARA COMPRENSORIO BASSO CILENTO / REAL CASALBUONO DEL 19.10.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PADULA – GARA COMPRENSORIO BASSO C. / PADULA DEL 23.10.05 – 1^ CAT. RECLAMO REAL CASALBUONO – GARA COMPRENSORIO BASSO CILENTO / REAL CASALBUONO DEL 19.10.05 – 1^ CAT. La C.D., letti i reclami della società Padula e Real Casalbuono, riuniti per connessione (presunta posizione irregolare del calciatore Ciccarino Raffaele nato il…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it