Decisioni di giustizia sportiva

Pagina: 1 2 4.574 4.575 4.576 4.577 4.578 10.082 10.083

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 01/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.DOZZESE per presunta irregolarità gara MASI TORELLO – DOZZESE del 14.11.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 01/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.DOZZESE per presunta irregolarità gara MASI TORELLO – DOZZESE del 14.11.2004 L’A.C. DOZZESE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, relativamente alla posizione di tesseramento del calc.MONTERASTELLI MAYCO, schierato in campo sin dal primo minuto dall’A.C.MASI TORELLO. Assume che,…

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 15.12.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. CALCETTO LIGNANO AVVERSO SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A CARICO DEI PROPRI GIOCATORI SICA MASSIMO E ZIMOLO THOMAS.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 15.12.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. CALCETTO LIGNANO AVVERSO SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A CARICO DEI PROPRI GIOCATORI SICA MASSIMO E ZIMOLO THOMAS. LA COMMISSIONE, – Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara A.S. Calcetto Lignano – Calcetto Clark Udine, disputata in data 18.11.2004 e valevole per il Campionato Regionale Calcio a Cinque;…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 57 della Società A.S.D. REAL SELLIA MARINA avverso la regolarità della gara Palermiti – Real Sellia Marina (2 – 2) del 5.12.2004 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore ALOISI Pasqualie.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 57 della Società A.S.D. REAL SELLIA MARINA avverso la regolarità della gara Palermiti – Real Sellia Marina (2 – 2) del 5.12.2004 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore ALOISI Pasqualie. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che effettivamente risulta che la società Palermiti…

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 09/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 39 RECLAMO PROPOSTO DA POL.MANZOLINO avverso squalifica per 2 giornate calc. DI DOMENICO MATTEO, per 3 giornate calc. NGUE RAYMOND, al 16.2.2005 all.PO GIANPIERO e ammenda € 60 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 19 del 24.11.2004 gara MORTIZZUOLO – MARZOLINO del 17.11.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 09/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 39 RECLAMO PROPOSTO DA POL.MANZOLINO avverso squalifica per 2 giornate calc. DI DOMENICO MATTEO, per 3 giornate calc. NGUE RAYMOND, al 16.2.2005 all.PO GIANPIERO e ammenda € 60 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 19 del 24.11.2004 gara MORTIZZUOLO – MARZOLINO del 17.11.2004 La…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 dell’ 1/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 23/11/2004 RIZZICONESE – ROCCELLA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 dell’ 1/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 23/11/2004 RIZZICONESE – ROCCELLA Il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali dai quali risulta: – che per tutta la durata del secondo tempo i giocatori della società Rizziconese hanno assunto un atteggiamento ostile nei confronti dell’ arbitro e minaccioso nei confronti dei giocatori ospiti; – che al 46° del…

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CALCIO SUBIACO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PEZZOTTI LORENZO E TORCOLACCI ALESSIO ALLA GARA CENTRO ITALIA – SUBIACO DEL 3.10.2004 – CAMP. DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CALCIO SUBIACO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PEZZOTTI LORENZO E TORCOLACCI ALESSIO ALLA GARA CENTRO ITALIA – SUBIACO DEL 3.10.2004 – CAMP. DI PROMOZIONE l La Commissione Disciplinare; l visto il reclamo in epigrafe; l osservato preliminarmente che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori PEZZOTTI LORENZO e TORCOLACCI ALESSIO in…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/12/2004 CAMPIONATO PROMOZIONE DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/12/2004 POLISTENA – BAGNARESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/12/2004 CAMPIONATO PROMOZIONE DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/12/2004 POLISTENA – BAGNARESE Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 15-12- 2004; letti gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto inviato dall’ arbitro dai quali risulta: -che all’ arrivo della terna arbitrale nell’ impianto sportivo, l’ arbitro trovava una persona…

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 09/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA EMILIA 40 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.IMEC GROUP GAMBERINI avverso squalifica al 27.3.2005 all.PASINI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 19 del 24.11.2004 gara IMEC GROUP GAMBERINI – SAMMARTINESE del 17.11.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 09/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA EMILIA 40 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.IMEC GROUP GAMBERINI avverso squalifica al 27.3.2005 all.PASINI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 19 del 24.11.2004 gara IMEC GROUP GAMBERINI – SAMMARTINESE del 17.11.2004 L’A.C.IMEC GROUP GAMBERINI ricorre avverso il sopra riportato provvedimento significando che l’all.PASINI è stato allontanato per proteste e non…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 6/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 37 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 17.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Palmese – Comp. C.Vaticano con il punteggio di 0 – 3, squalifica per TRE giornate del campo di gioco, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 6/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 37 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 17.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Palmese – Comp. C.Vaticano con il punteggio di 0 – 3, squalifica per TRE giornate del campo di gioco, ammenda di €…

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARCE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TRAVAINI PAOLO PARTECIPANTE ALLA GARA: POSTA FIBRENO – ARCE CALCIO DEL 3.10.2004 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARCE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TRAVAINI PAOLO PARTECIPANTE ALLA GARA: POSTA FIBRENO – ARCE CALCIO DEL 3.10.2004 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · rilevato che la Società reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore TRAVAINI PAOLO, in quanto non aveva ancora…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it