Reclamo della società Impruneta Tavarnuzze A.S.D. avverso la squalifica per 7 gare effettive del calciatore Aguilera Juan Diego (C.U. n. 13 del 24 settembre 2025). La società Impruneta Tavarnuzze A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato in data 21 settembre 2025 contro la società Casellina. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – Reclamo della società U.S.D. Art. Ind. Larcianese avverso la squalifica del giocatore Samuele Di Giulio per sei gare effettive (C.U. Toscana n. 19 del 18/09/2025).
Reclamo della società U.S.D. Art. Ind. Larcianese avverso la squalifica del giocatore Samuele Di Giulio per sei gare effettive (C.U. Toscana n. 19 del 18/09/2025). Il reclamo – avanzato dalla Società U.S.D. Art. Ind. Larcianese innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale – impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara interna disputata in data 14 settembre 2025 contro la società Pro Livorno 1919 Sorgenti, che hanno portato alla squalifica del calciatore per sei gare…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1. il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.; 2. la società Castelfiorentino United A.S.D.; per rispondere : – il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Castelfiorentino United – A.S.D. Limite e Capraia A.S.D valevole per la categoria Esordienti dell’8 febbraio 2025, pubblicato tramite il social network instagram un video ritraente il proprio compagno di squadra sig. L. G. privo di indumenti intento a dirigersi verso la doccia; tale video è stato registrato dal sig. Matteo Racioppi all’interno dello spogliatoio della squadra della società Castelfiorentino United A.S.D. mentre la propria squadra stava festeggiando la vittoria dell’incontro; – la società Castelfiorentino United A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Matteo Racioppi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 3 ottobre 2025 per cui constata la presenza di: – Matteo Racioppi, calciatore minorenne con la presenza di entrambi i genitori esercenti la potestà, all’epoca dei fatti tesserato per il Castelfiorentino United ASD, assistito dall’Avv. Andrea Bruni; – La società Castelfiorentino United ASD rappresentata dall’Avv. Gianluca Corrias come da procura speciale depositata in atti;
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1. il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.; 2. la società Castelfiorentino United A.S.D.; per rispondere : – il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Castelfiorentino United – A.S.D. Limite e Capraia…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: – 1. il sig. Lorenzo Bigiotti, addetto stampa all’epoca dei fatti tesserato per la Floria SSD A.R.L. e comunque persona che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse di tale società; – 2. la società Floria SSD ARL; per rispondere: – il sig. Lorenzo Bigiotti, a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso tra il mese di febbraio e quello di dicembre del 2023, posto in essere sistematica ed elaborata attività di adescamento nei confronti dei calciatori minorenni sigg.ri F.S., J.M., E.Z., C.B., M.A, A.G., A.O, A.T., C.C., E.D.D., E.C., R.M., P.M., P.K., M.F., M.P., L.T., L.C., F.C. ed F.O., mediante reiterate condotte consistite nel promettere visibilità sui propri canali social e forniture di prodotti di un noto marchio di abbigliamento sportivo, anche tramite la pubblicazione di “sfide” che prevedevano il superamento di determinate prove da parte dei minori partecipanti tese a carpire la fiducia dei propri interlocutori e ad instaurare con gli stessi un rapporto confidenziale, così inducendo i sopra citati calciatori minori di età ad inviargli materiale fotografico ritraente i loro piedi ed il dorso nudi; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di settembre 2023, previa elaborata e sistematica attività di adescamento finalizzata ad instaurare con i propri interlocutori un rapporto confidenziale e consistita nel promettere agli stessi visibilità sui propri canali social nonché la fornitura di prodotti di un noto marchio di abbigliamento sportivo, indotto i calciatori minorenni sigg. ri E.R., N.S. Y.F., N.S. e J.M. all’autoproduzione di materiale pedopornografico ritraente parti intime degli stessi; – la società Floria SSD ARL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Lorenzo Bigiotti così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: – 1. il sig. Lorenzo Bigiotti, addetto stampa all’epoca dei fatti tesserato per la Floria SSD A.R.L. e comunque persona che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse di tale società; – 2. la società Floria SSD ARL; per rispondere: – il sig. Lorenzo Bigiotti, a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/10/2025 – Delibera – Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Cerbaia, avverso la squalifica fino al 9/11/2025 irrogata al giocatore Cei Manuel (C.U. n. 16 del 11/09/2025).
Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Cerbaia, avverso la squalifica fino al 9/11/2025 irrogata al giocatore Cei Manuel (C.U. n. 16 del 11/09/2025). La società Cerbaia, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del giocatore Cei Manuel, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 7 settembre 2025, contro la società Sancascianese Calcio. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Espulso per condotta violenta verso un…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/10/2025 – Delibera – 02/bis Gara Oltrera – Montemurlo Jolly Calcio (2-1) del 21.06.2025. 4° Memorial Ferdinando Pampaloni Categoria Under 17. In C.U. n. 01 del 01 luglio 2025 D.P. Prato. Reclama la Montemurlo Jolly Calcio S.S.D. a R.L. avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per Provincia di Prato: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2027 BRUNI NICCOLO’ – (Montemurlo jolly calcio)
02/bis Gara Oltrera – Montemurlo Jolly Calcio (2-1) del 21.06.2025. 4° Memorial Ferdinando Pampaloni Categoria Under 17. In C.U. n. 01 del 01 luglio 2025 D.P. Prato. Reclama la Montemurlo Jolly Calcio S.S.D. a R.L. avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per Provincia di Prato: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2027 BRUNI NICCOLO’ – (Montemurlo jolly calcio) A seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria si dirigeva verso il DG spingendolo con forza e colpendolo con…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1) il sig. Giovanni Silvestre, all’epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 al mese di marzo 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Ferraiuolo di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso non fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico; 2) il sig. Yuri Pozzi, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 al mese di marzo 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Ferraiuolo di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Firenze Ovest A.S.D. militante nel campionato Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso non fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1) il sig. Giovanni Silvestre, all’epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 18/09/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Sestese Calcio SSD ARL avverso la squalifica per 3 (tre) gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino. (C.U. n. 14 del 04.09.2025) Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società Sestese Calcio impugna la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un giocatore avversario”;
Reclamo proposto dalla società Sestese Calcio SSD ARL avverso la squalifica per 3 (tre) gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino. (C.U. n. 14 del 04.09.2025) Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società Sestese Calcio impugna la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un giocatore avversario”; La reclamante contesta la descrizione dei fatti riportata nel rapporto arbitrale ed in ragione della quale il…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Alessandro Bandinelli all’epoca dei fatti Presidente e dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Fortis Juventus 1909; . la società ASD Fortis Juventus 1909; per rispondere: 1. sig. Alessandro BANDINELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortis Juventus 1909: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corpo del reclamo sottoscritto e proposto nell’interesse della società rappresentata dinanzi alla Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, utilizzato le seguenti espressioni nei confronti dell’arbitro della gara Fortis Juventus 1909 – Montespertoli del 16.2.2025, valevole per il girone F del campionato Under 16 Provinciali: “Si ritiene che il comportamento tenuto dal D.G. sig. L. A., in occasione del pre-partita, partita e post-partita, sia lontano dai valori morali ed integri che un D.G. di queste categorie dovrebbe garantire. Il suo atteggiamento è stato indisponente nei confronti della nostra società, facendo quasi ipotizzare un odio represso nei nostri confronti, forse maturato in precedenti occasioni. La sua condotta apparsa quasi da subito unidirezionale ha dapprima infastidito il pubblico che però non ha mai reagito con offese e minacce, poi i ragazzi in campo e cosa più grave, non permettendo mai un confronto educato con nessuno”; 2. la società A.S.D. Fortis Juventus 1909 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Bandinelli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 12 settembre 2025 per cui constata la presenza di: nessuno è presente per Alessandro Bandinelli La società ASD Fortis Juventus 1909 rappresentata dall’Avv. Fabio Giotti come da procura depositata Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Prima dell’apertura del dibattimento la rappresentante della Procura Federale ed il legale della Società Fortis Juventus 1909 dichiarano di aver raggiunto un accordo in applicazione di quanto disposto dall’art, 127 del CGS e di aver patteggiato la seguente sanzione: ASD Fortis Juventus 1909: pena base € 600,00 di ammenda ridotta per il rito ad € 400,00.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Alessandro Bandinelli all’epoca dei fatti Presidente e dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Fortis Juventus 1909; . la società ASD Fortis Juventus 1909; per rispondere: 1. sig. Alessandro BANDINELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fortis Juventus 1909: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corpo del reclamo sottoscritto e proposto…
COMITATO REGIONALE TOSCANA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 18/09/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Spartaco Banti Barberino; . la società ASD Spartaco Banti Barberino; per rispondere: 1) il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Spartaco Banti Barberino: – della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Spartaco Banti Barberino – A.S.D. Bagno a Ripoli disputata l’8.2.2025 e valevole per il girone B del campionato Under 17 della Delegazione Provinciale di Firenze, reiteratamente e vistosamente indicato i propri organi genitali rivolgendosi ai sostenitori della squadra avversaria, con finalità evidentemente provocatorie e dileggiatorie; 2) la società A.S.D. Spartaco Banti Barberino a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig.Cristian Ciolli così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Spartaco Banti Barberino; . la società ASD Spartaco Banti Barberino; per rispondere: 1) il sig. Cristian Ciolli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Spartaco Banti Barberino: – della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Spartaco Banti…
