Decisioni di giustizia sportiva

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COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti dei signori AFFATATO Giuseppe e PERRUGINI Potito per rispondere: il sig. AFFATATO Giuseppe amministratore unico della società U.S. FOGGIA S.P.A. dal 11/5/2012 al 15/6/2012 nonché procuratore della società al quale era stata conferita in data 15/2/2012 specifica procura ad negotia di rappresentanza della società fino alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 19 dello statuto della F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico patrimoniale della società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il fallimento della stessa. e il sig. PERRUGGINI Potito amministratore unico della società U.S. FOGGIA S.P.A. dal 15/6/2012 fino alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. nonché art. 19 dello statuto della F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti dei signori AFFATATO Giuseppe e PERRUGINI Potito per rispondere: il sig. AFFATATO Giuseppe amministratore unico della società U.S. FOGGIA S.P.A. dal 11/5/2012 al 15/6/2012 nonché procuratore della società al quale era stata conferita in data 15/2/2012 specifica procura ad negotia di rappresentanza della società…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale confronti del sig. de luca Domenico e della società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE per rispondere: il sig. DE LUCA Domenico nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS, con riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF e agli artt.34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2014/2015, affidato, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della A.S.D. Centro Sociale Giovanile, partecipante al Campionato Regionale Calcio a Cinque – Juniores Girone B, al signor Natalino Calabria, indicandolo quale allenatore nelle distinte delle gare rispettivamente disputate il 3, 1’11 e il 17 dicembre 2014 e quale dirigente accompagnatore in quella del 19 gennaio 2015, peraltro, non compilata alla voce allenatore. . e la società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2014/2015 dal proprio Presidente e legale rappresentante.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale confronti del sig. de luca Domenico e della società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE per rispondere: il sig. DE LUCA Domenico nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS,…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti dei signori PESOLE Giovanni, DE GIROLAMO Girolamo e le società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO e A.S.D. NORBA CONVERSANO per rispondere: il sig. PESOLE Giovanni per la violazione di doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà e di probità di cui all’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, perché, nonostante già tesserato per la NORBA CONVERSANO chiedeva e otteneva, grazie ai falsi dati anagrafici forniti, il tesseramento anche per la A.S.D. AZZURRI CONVERSANO. il sig. DE GIROLAMO Girolamo per la violazione di doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà e di probità di cui all’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, per aver tesserato o comunque per aver omesso i necessari ed opportuni controlli prima di procedere al tesseramento, peraltro con l’utilizzo di dati anagrafici falsi, di un calciatore già tesserato per altra società nella medesima stagione sportiva. la società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio presidente Sig. DE GIROLAMO Girolamo. E la società A.S.D. NORBA CONVERSANO ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Giovanni PESOLE.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti dei signori PESOLE Giovanni, DE GIROLAMO Girolamo e le società A.S.D. AZZURRI CONVERSANO e A.S.D. NORBA CONVERSANO per rispondere: il sig. PESOLE Giovanni per la violazione di doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà e di probità…

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. Ricorso UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – nota n. 3219/1111 pf 13- 14/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015) 2. Ricorso SIG. SALLUSTI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – nota n. 3219/1111 pf13-14/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015) 3. Ricorso ASD ACADEMY UDINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – nota n. 3219/1111 pf1314/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CFA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 078/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. Ricorso UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. IN…

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. TOCCAFONDI PAOLO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 29 DELLO STATUTO FEDERALE E 12 DELLO STATUTO LEGA PRO (NOTA N. 2840/380-456 PF14-15 AM/SP/MA DEL 25.9.2015) (DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE COM. UFF. N. 33/TFN DEL 4.11.2015).

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SIG. TOCCAFONDI PAOLO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 29 DELLO STATUTO FEDERALE E 12 DELLO STATUTO LEGA PRO (NOTA…

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. Sig. AZZARA MICHELE NATO IL 30.01.1951

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. Sig. AZZARA MICHELE NATO IL 30.01.1951 Con rituale istanza del 12.9.2015, diretta al Presidente Federale e da quest’ultimo trasmessa alla competente Corte Federale d’Appello, il Sig. Michele Azzara, all’epoca dei fatti dirigente della U.S.…

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. GUARDINI GIOVANNI NATO IL 3.6.1953

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e su www.figc.it 1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. GUARDINI GIOVANNI NATO IL 3.6.1953 Con rituale istanza del 14.9.2015 il dirigente Sig. Guardini Giovanni, nato a Negrar il 3.6.1953, all’epoca Presidente del Comitato Regionale Veneto F.I.G.C. – L.N.D., torna a richiedere la riabilitazione…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 4/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO CONGIUNTO DELLE SOCIETA’ A.S.D. OVINDOLI E A.S.D. CASTRONOVO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA € 300,00 ALLA SOCIETA’ OVINDOLI – SECONDA RINUNCIA – E € 150,00 ALLA SOCIETA’ CASTRONOVO – PRIMA RINUNCIA –), INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA OVINDOLI / CASTRONOVO, DISPUTATA IL 27.12.2015 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°24 DEL 28.12.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 4/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO CONGIUNTO DELLE SOCIETA’ A.S.D. OVINDOLI E A.S.D. CASTRONOVO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA; AMMENDA € 300,00 ALLA SOCIETA’ OVINDOLI – SECONDA RINUNCIA – E € 150,00 ALLA SOCIETA’ CASTRONOVO – PRIMA RINUNCIA –), INFLITTE DAL G.S. IN…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 4/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICOLI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AI CALCIATORI: IANNUZZIELLO GIOVANNI E FIORE PIERALFREDO PER QUATTRO TURNI; EGIZII DI MARCO PAOLO PER SEI TURNI; COLAIOCCO MORENO FINO AL 30.6.16; D’ANGELO PIETRO FINO AL 31.12.2018 E DOTTORE JURI FINO AL 31.12.2019), INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VICOLI / LETTESE, DISPUTATA IL 6.12.2015 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°20 DEL 10.12.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 4/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VICOLI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA AI CALCIATORI: IANNUZZIELLO GIOVANNI E FIORE PIERALFREDO PER QUATTRO TURNI; EGIZII DI MARCO PAOLO PER SEI TURNI; COLAIOCCO MORENO FINO AL 30.6.16; D’ANGELO PIETRO FINO AL 31.12.2018 E DOTTORE JURI FINO AL 31.12.2019), INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VICOLI / LETTESE,…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 28/1/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEL SIG. CIFFOLILLI MICHELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CUPELLO, ORA A.S.D. CUPELLO CLACIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL NUOVO C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F., PER AVERE OMESSO DI DEPOSITARE, PRESSO LA SEDE COMPETENTE, ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO DALLA SUA SOTTOSCRIZIONE, L’ACCORDO ECONOMICO SOTTOSCRITTO IN DATA 20.08.2010 CON L’ALLENATORE LUIGI CAROSELLA; DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CUPELLO, ORA A.S.D. CUPELLO CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI SIGG.RI CIFFOLILLI MICHELE E CAROSELLA LUIGI;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 28/1/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEL SIG. CIFFOLILLI MICHELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CUPELLO, ORA A.S.D. CUPELLO CLACIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL NUOVO C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F., PER AVERE OMESSO DI DEPOSITARE, PRESSO LA SEDE COMPETENTE, ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO DALLA SUA SOTTOSCRIZIONE, L’ACCORDO ECONOMICO…

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