TORNEO “ISO BALLANDI” – BARICELLA Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD REAL SALA BOLOGNESE Avverso squalifica dei calciatori Davide Melandri fino al 23 dicembre 2022, Giulio Cionti, Lorenzo Visone, Mattia Francesconi, Diego Martinelli e Gianluca Busi fino al 30 novembre 2022. Delibera del Giudice Sportivo Regionale presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 20 del 24.08.2022 Gara: FELSINA / REAL SALA BOLOGNESE del 16.06.2022 La Società ASD Real Sala Bolognese ha ritualmente e tempestivamente impugnato tutti i succitati…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/TFT del 22/12/2022 – Delibera – Proc. 11205/9 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 15 Provinciale – SA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Salvatore Angrisani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Domenico Orsini, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù alla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Prisco Sellitti nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù in occasione quantomeno della gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022; il sig. Prisco Sellitti, all’epoca dei fatti non tesserato e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Domenico Orsini, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Domenico Orsini, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.C. Diecipiù: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.C. Diecipiù alla gara Polisportiva Baronissi – Diecipiù del 7.11.2021, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 provinciale della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.C. Diecipiù a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Angrisani, Prisco Sellitti e Domenico Orsini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: All’udienza del 19/12/2022 Il rappresentante con delega dei deferiti chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: per sig. Salvatore Angrisani la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per sig. Prisco Sellitti la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); il calciatore Domenico Orsini due (2) giornate di squalifica (s.b. 3 giornate di squalifica ridotte sopra per il rito); per la società A.S.C. Diecipiù la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda. (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra).
Proc. 11205/9 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 15 Provinciale – SA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Salvatore Angrisani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.C. Diecipiù: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/TFT del 22/12/2022 – Delibera – Proc.11040/862 pfi21-22/PM/ep del 2.11.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Carlo Barrese, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Maued San Pietro: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Maued San Pietro nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Rostom Cherif, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società: Maued San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano – Maued San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Maued San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle gare Maued San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano – Maued San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Maued San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022, tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Maued San Pietro, pur non essendo tesserato per tale società; sig. Matteo Ruggiero, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Maued San Pietro: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., all’art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico ed al Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.7.2021 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere svolto, pur non essendo abilitato e non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico, le funzioni e le mansioni di allenatore della squadra Maued San Pietro partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, quantomeno in occasione delle seguenti gare: Maued San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano – Maued San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Maued San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022; sig. Rostom Cherif, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Maued San Pietro: a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma Proc.11040/862 pfi21-22/PM/ep del 2.11. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Carlo Barrese, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Maued San Pietro: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Maued San Pietro nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Rostom Cherif, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società: Maued San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano – Maued San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Maued San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle gare Maued San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano – Maued San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Maued San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022, tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Maued San Pietro, pur non essendo tesserato per tale società; sig. Matteo Ruggiero, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Maued San Pietro: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., all’art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico ed al Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.7.2021 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere svolto, pur non essendo abilitato e non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico, le funzioni e le mansioni di allenatore della squadra Maued San Pietro partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, quantomeno in occasione delle seguenti gare: Maued San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano – Maued San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Maued San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022; sig. Rostom Cherif, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Maued San Pietro: a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma Proc.11040/862 pfi21-22/PM/ep del 2.11.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Carlo Barrese, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Maued San Pietro: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Maued San Pietro nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Rostom Cherif, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società: Maued San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano – Maued San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Maued San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle gare Maued San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano – Maued San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Maued San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022, tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Maued San Pietro, pur non essendo tesserato per tale società; sig. Matteo Ruggiero, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Maued San Pietro: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., all’art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico ed al Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.7.2021 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere svolto, pur non essendo abilitato e non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico, le funzioni e le mansioni di allenatore della squadra Maued San Pietro partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, quantomeno in occasione delle seguenti gare: Maued San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano – Maued San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Maued San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022; sig. Rostom Cherif, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Maued San Pietro: a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Maued San Pietro, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Maued San Pietro – Ares Casoria 2009 disputata in data 13.2.2022, Vis Juvenes Fratt. Damiano – Maued San Pietro disputata in data 28.2.2022 e Maued San Pietro – Giove Academy disputata in data 13.3.2022.
Proc.11040/862 pfi21-22/PM/ep del 2.11.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Carlo Barrese, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Maued San Pietro: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/TFT del 22/12/2022 – Delibera – Proc. 11224/10 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Vincenzo Cuciniello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Davide Maio, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. SC Ercolanese alle seguenti gare valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021-2022: Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Gaetano Volpe nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S. SC Ercolanese in occasione quantomeno delle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, entrambe valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021 – 2022; il sig. Gaetano Volpe, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della A.S. SC Ercolanese: – della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, entrambe valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021- 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S. SC Ercolanese nelle quali è indicato il nominativo calciatore sig. Davide Maio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; sig. Davide Maio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S. SC Ercolanese: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. SC Ercolanese alle gare Ercolanese – Micri del 19.12.2021 ed Ercolanese – S. Anastasia Calcio 1945 del 6.2.2022, valevoli per il campionato Juniores under 19 regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S. SC Ercolanese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Cuciniello, Gaetano Volpe e Davide Maio, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Proc. 11224/10 pfi 22-23/PM/fb del 3.11.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Vincenzo Cuciniello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. SC Ercolanese: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/TFT del 22/12/2022 – Delibera – Proc. 11229/18 pfi 22-23/PM/ce/fm del 3.11.2022 (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Alfredo Croce, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F3 Nuceria, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Umberto Granato, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F3 Nuceria alla gara F3 Nuceria – Ac Vietriraito 1970 del 15.3.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Martino Coppola, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara F3 Nuceria – Ac Vietriraito 1970 del 15.3.2022 valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F3 Nuceria nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Umberto Granato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Umberto Granato, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. F3 Nuceria: 4. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F3 Nuceria alla gara F3 Nuceria – Ac Vietriraito 1970 del 15.3.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. F3 Nuceria a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alfredo Croce, Martino Coppola ed Umberto Granato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Proc. 11229/18 pfi 22-23/PM/ce/fm del 3.11.2022 (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Alfredo Croce, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/TFT del 22/12/2022 – Delibera – Proc. 11355/19 pfi 22-23/PM/ce/fm del 4.11.2022 (Campionato 3° Categoria – Sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: ilsig. Sabato Fimiani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Salvatore Anton Esposito nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa all’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021 valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Umberto Granato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Salvatore Anton Esposito, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa all’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. C.S. Lentiscosa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sabato Fimiani e Salvatore Anton Esposito, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Proc. 11355/19 pfi 22-23/PM/ce/fm del 4.11.2022 (Campionato 3° Categoria – Sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: ilsig. Sabato Fimiani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 19/TFT del 15/12/2022 – Delibera – Proc. 10705/1 pfi22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Il sig. Rocco Cirino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Montoro: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagliartt.39,comma1,e43,commi1e6,delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Montoro, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mario Faggiano, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. Città di Montoro alla gara Cicciano – Città di Montoro del 5.2.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Silvestro Giaquinto, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S.D.Città di Montoro: violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1e5,delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Cicciano – Città di Montoro del 5.2.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021-2022, sotto scritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S.D. Città di Montoro nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Mario Faggiano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso il sig. Mario Faggiano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S.D. Città di Montoro: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. Città di Montoro alla gara Cicciano – Città di Montoro del 5.2.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società U.S.D. Città di Montoro a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rocco Cirino, Silvestro Giaquinto e Mario Faggiano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Proc. 10705/1 pfi22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Il sig. Rocco Cirino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Montoro: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagliartt.39,comma1,e43,commi1e6,delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 19/TFT del 15/12/2022 – Delibera – Proc. 10895/886 pfi 21-22/PM/rn del 28.10.2022 (Campionato Under 15 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonio Fumarolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Castaldo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, alla gara ASD Arpino Soccer Academy 2016 – ASD Sant’Aniello Gragnano del 27.2.2022 valevole per campionato Regionale Under 15, nonché per avere consentito, e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Stefano Dell’Aversana, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Arpino Soccer Academy 2016 – ASD Sant’Aniello Gragnano del 27.2.2022 valevole per campionato Regionale Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Castaldo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Vincenzo Castaldo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, alla gara ASD Arpino Soccer Academy 2016 – ASD Sant’Aniello Gragnano del 27.2.2022 valevole per campionato Regionale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Fumarolo, Stefano Dell’Aversana e Vincenzo Castaldo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Proc. 10895/886 pfi 21-22/PM/rn del 28.10.2022 (Campionato Under 15 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonio Fumarolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 19/TFT del 15/12/2022 – Delibera – Proc. 10775/876 pfi21-22/PM/ps del 27.10.2022 (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Francesco Di Renzo, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Cristian Ionut Cocea e Diabi Aboubabar nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Atletik alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone I del Campionato di Seconda Categoria: il calciatore sig. Cristian Ionut Cocea alle gare ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021, ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021, ASD Atletik – ASD Novi Velia dell’11.12.2021, ASD Atletik–ASD Real San Nicola del 22.1.2022 ed ASD Atletik– ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022, mentre il calciatore sig. Diabi Aboubabar alla gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Francesco Alfieri nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletik in occasione quantomeno della gara ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Francesco Alfieri, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara ASD Atletik– ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletik, pur non essendo tesserato per tale società; sig. Luca Immerso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik; violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletik nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone I del Campionato Seconda Categoria: ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021 ed ASD Atletik–ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022; nonché per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Diabi Aboubabar, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022, valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Ubaldo Mangone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Atletik – ASD Real San Nicola del 22.1.2022 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Cristian Ionut Cocea, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletik, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone I del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021, ASD Atletik– ASD Ascea 2018 del 20.11.2021, ASD Atletik – ASD Novi Velia dell’11.12.2021, ASD Atletik – ASD Real San Nicola del 22.1.2022 ed ASD Atletik – ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022; sig. Diabi Aboubabar, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik alla gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022 valevole per girone I del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; La società A.S.D. Atletik a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Di Rienzo, Francesco Alfieri, Ubaldo Mangone, Luca Immerso, Cocea Cristian Ionut e Aboubabar Diabi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Proc. 10775/876 pfi21-22/PM/ps del 27.10.2022 (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Francesco Di Renzo, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 19/TFT del 15/12/2022 – Delibera – Proc. 10756/4 pfi 22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Concetta Raccuglia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabio Fusco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Orlando Natella ed Antonio Bratami nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società C.S. Neapolis in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021-2022: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022; il sig. Orlando Natella, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle gare Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022 valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Antonio Bratomi, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalla gara C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Fabio Fusco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.C. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Neapolis, alle gare Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società S.C. Neapolis a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Concetta Raccuglia, Orlando Natella, Antonio Bratomi e Fabio Fusco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Proc. 10756/4 pfi 22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Concetta Raccuglia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale…