Decisioni di giustizia sportiva

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COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 113 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ROMANO GAETANO (CALCIATORE): ARTT. 1, COMMA 3, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GRECO FRANCESCO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAVOIA 1908): ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 34, DEL REGOLAMENTO L.N.D. ED ART. 61 DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. PRIMASSO VITO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS CARANO A,S,D,): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAVOIA 1908: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA – SOCIETÀ S.S. VIRTUS CARANO A.S.D.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 113 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ROMANO GAETANO (CALCIATORE): ARTT. 1, COMMA 3, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GRECO FRANCESCO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAVOIA 1908): ARTT. 1, COMMA…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 111. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SASSO GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FORIO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 5, COMMI 1, 5 E 6, LETTERE A), B) E D), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C. FORIO CALCIO: ART. 4, COMMA 1, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 111. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SASSO GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FORIO CALCIO): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 5, COMMI 1, 5 E 6, LETTERE A), B) E D), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA;…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 110. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CUSANO ANDREA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ POL. MORCONE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 30, COMMI 2 E 4, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. MORCONE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 110. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CUSANO ANDREA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ POL. MORCONE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 30, COMMI 2 E 4, DELLO STATUTO FEDERALE; A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. MORCONE:…

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 109 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. LIOI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. MARIA ROSA): ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 23, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO SETTORE ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA; A CARICO DEL SIG. PASTORE ALBERTO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.C. MARIA ROSA): ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 23, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO SETTORE ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C. MARIA ROSA: ART. 4, COMMI 1 E 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T.,

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 109 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. LIOI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. MARIA ROSA): ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 23, COMMA 1,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.5 del Signor NUCERA Moreno (tesserato Società A.C.D. Condofuri) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.5 del Signor NUCERA Moreno (tesserato Società A.C.D. Condofuri) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA Quale unico motivo di reclamo viene invocato…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.4 del Signor LAROSA Daniele (tesserato società Prasar) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.4 del Signor LAROSA Daniele (tesserato società Prasar) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali e il reclamo; -sentito il reclamante, che ammette di aver protestato e…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.3 della Società S.S. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3.10.2013 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente TESTA Salvatore fino al 13/2/2014, inibizione del dirigente CIMIERI Salvatore fino al 22/10/2013, squalifica dell’allenatore IOPPOLI Vincenzo fino al 3/1/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.3 della Società S.S. CASABONA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3.10.2013 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente TESTA Salvatore fino al 13/2/2014, inibizione del dirigente CIMIERI Salvatore fino al 22/10/2013, squalifica dell’allenatore IOPPOLI Vincenzo fino al…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di : DE FRANCO IVAN, (matr. 2.019.971) calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta; DE FRANCO PASQUALE, (matr. 2.019.787) calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta; CARLOMAGNO LUIGI, Vice—Presidente della società A. S. D. Aieta; società A. S. D. AIETA; per rispondere: – il sig. De Franco Ivan, calciatore della A.S.D. Aieta, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito e/o comunque di fatto non impedito che altro tesserato (per giunta squalificato) partecipasse ad una gara di campionato utilizzando le proprie generalità, così come descritto nella parte motiva; – il sig. De Franco Pasquale, calciatore nonché Presidente della A.S.D. Aieta, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni di sanzioni sportive, per aver disputato la gara Aieta – Mendicino, disputata in data 17/03/2013 e valevole per il Campionato di 2’ Categoria, Girone B nelle file della società A.S.D. Aieta sebbene gravato di un turno di squalifica mai effettivamente scontato, scendendo in campo con le generalità del Sig. Ivan de Franco al fine di eludere tale sanzione, così come descritto nella parte motiva; il sig. Carlomagno Luigi, Vice Presidente della A.S.D. Aieta, qualificatosi quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A. S. D. Aieta in occasione della gara tra A.S.D. Aieta e la A.S.D. Mondicino 1969 del 17/03/2013 valevole per il Campionato di 2A categoria. Gir. B, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni delle sanzioni sportive, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro in occasione della partita sopra indicata una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, così consentendo che il calciatore De Franco Pasquale partecipasse alla stessa partita sotto le false generalità di Ivan De Franco così permettendogli di eludere il turno di squalifica già comminatogli ed ancora da scontare, così come descritto nella parte motiva; la società A.S.D. Aieta, per aver beneficiato della partecipazione sotto false generalità di un calciatore gravato da squalifica in occasione della gara Aieta – Mondicino del 17.03.2013, valevole per il Campionato di 2’ categoria s.s 2012 – 2013, nonché a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’ad. 1, comma 5, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di : DE FRANCO IVAN, (matr. 2.019.971) calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta; DE FRANCO PASQUALE, (matr. 2.019.787) calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta; CARLOMAGNO LUIGI, Vice—Presidente della società A. S. D. Aieta; società A. S. D. AIETA; per rispondere: – il sig. De…

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