COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 11 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VECCHIAZZANO Avverso squalifica per 6 giornate calc. BONI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 14 del 2.10.2013 gara VECCHIAZZANO – RONCO del 29.9.2013 L’A.S.D. VECCHIAZZANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. BONI “riceveva un pugno allo stomaco da un…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 10 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 Avverso squalifica al 31.12.2013 all. FOSCHI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 bis del 27.9.2013 gara VIRTUS CESENA – GRANATA del 18.9.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 10 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 Avverso squalifica al 31.12.2013 all. FOSCHI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 bis del 27.9.2013 gara VIRTUS CESENA – GRANATA del 18.9.2013 L’A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che l’all. FOSCHI ha solo apostrofato l’arbitro…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 9 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTERNO Avverso squalifica al 19.9.2014 calc GHETTI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 12 del 19.9.201 gara FRUGESPORT – SANTERNO del 15.9.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 9 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTERNO Avverso squalifica al 19.9.2014 calc GHETTI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 12 del 19.9.201 gara FRUGESPORT – SANTERNO del 15.9.2013 L’A.S.D. SANTERNO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 8 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AZZURRA Avverso squalifica al 30.11.2013 calc. ZUCCARO PIERGIORGIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 14 del 2.10.2013 gara AZZURRA – SAN PANCRAZIO del 29.9.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 16.10.2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 8 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AZZURRA Avverso squalifica al 30.11.2013 calc. ZUCCARO PIERGIORGIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 14 del 2.10.2013 gara AZZURRA – SAN PANCRAZIO del 29.9.2013 L’A.S.D. AZZURRA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ritenendo la sanzione iniqua rispetto alla reale modalità dei fatti…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 17 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 03. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. D. RIONE MAZZINI – GARA SPORTING GUARDIA I POL. D. RIONE MAZZINI DEL 28.09.2013 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 17 ottobre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 03. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. D. RIONE MAZZINI – GARA SPORTING GUARDIA I POL. D. RIONE MAZZINI DEL 28.09.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per tre…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.5 a carico di a carico della Societa’ ASD REAL MELICUCCO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, del C.G.S. dell’operato dei propri sostenitori e dell’atto di violenza consumato da parte di un tifoso, non identificato, nei confronti del Presidente della SS Vazzanese, Scidà Francesco, che lo colpiva alla testa con il manico di un ombrello procurandogli una ferita che richiedeva l’intervento dei sanitari dell’ospedale di Polistena.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.5 a carico di a carico della Societa’ ASD REAL MELICUCCO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, del C.G.S. dell’operato dei propri sostenitori e dell’atto di violenza consumato da parte di un tifoso, non identificato, nei confronti del Presidente della…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di sig. DAJGHORO Virtuoso , arbitro della Sezione AIA di Catanzaro, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 C.G.S. per avere omesso di trascrivere nel referto l’espulsione inflitta ad un dirigente della Società Calcio giovanile Catanzarese e le richieste rivoltegli dall’allenatore Giovanni Alessandro con l’intento di non fargli trascrivere nel referto le espulsioni e le ammonizioni da lui decretate nel corso della gara e per avere, infine, consentito alla sua fidanzata e a due bambini di accedere, al termine della gara, nel suo spogliatoio mentre erano in corso vari colloqui tra lui e i dirigenti delle due società interessate.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di sig. DAJGHORO Virtuoso , arbitro della Sezione AIA di Catanzaro, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 C.G.S. per avere omesso di trascrivere nel referto l’espulsione inflitta ad un dirigente della Società Calcio giovanile Catanzarese e le richieste rivoltegli…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: 1 – Sig.CHIANELLI Antonio, legale rappresentante della ASD Real San Marco per rispondere della violazione dell’art.1,comma 1 C.G.S. ,anche in relazione agli artt.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della ASD Real San Marco, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità disatteso l’obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore Del Morgine Teobaldo. 2 – SOCIETA’ REAL SAN MARCO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S. per violazioni ascritte al suo legale rappresentante sig. Chianelli Antonio.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: 1 – Sig.CHIANELLI Antonio, legale rappresentante della ASD Real San Marco per rispondere della violazione dell’art.1,comma 1 C.G.S. ,anche in relazione agli artt.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della ASD Real San Marco, in…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 (s.s. 2012/13) a carico di: Signor BONAFINE Egidio Franco e della Società U.S. CASTROVILLARI per rispondere il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte poste in essere dal sig. Egidio Franco Bonafine.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 (s.s. 2012/13) a carico di: Signor BONAFINE Egidio Franco e della Società U.S. CASTROVILLARI per rispondere il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: Francesco ROMEO, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio; Leonardo PROPATO, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C.ATLETICO ALTOMONTE; per rispondere: il sig. Francesco Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013, valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in posizione irregolare, poiché alla data dell’incontro risultava già tesserato per altra squadra, nello specifico per la società A.S.D Altomonte Calcio come descritto nella parte motiva; il sig. Leonardo Propato, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che il calciatore Francesco Romeo partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado detto calciatore fosse già tesserato per altra squadra, come descritto nella parte motiva; la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: Francesco ROMEO, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio; Leonardo PROPATO, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C.ATLETICO ALTOMONTE; per rispondere: il sig. Francesco Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei…