Decisioni di giustizia sportiva

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 07/04/2022 – Delibera – Deferimenti della Procura Federale datato 18.02.2022 prot.185 nei confronti di: BETTIO Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GSO CITTA’ DI CASTELLO di Cantu’, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F, per avere consentito o comunque non impedito che la sua società di appartenenza stipulasse, in violazione della normativa federale, sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Signor Andrea CALANDRA, in ragione del quale la società si impegnava a corrispondere a tale calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, sia una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego, entro e non oltre il gennaio 2020, nell’azienda del Presidente Giovanni Bettio o in un’azienda che sponsorizzasse il progetto Città di Cantù; DELLA VALLE Ferruccio all’epoca dei fatti vice presidente e direttore generale della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1 e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., per aver predisposto sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Signor Andrea CALANDRA, in ragione del quale la società si impeganva a corrispondere al calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, sia una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego, entro e non oltre il gennaio 2020, nell’azienda del Presidente Signor Giovanni BETTIO o in un’azienda che sponsorizzasse il progetto Città di Cantù; SGROI Fabio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’, e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dell’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., per avere firmato per conto della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ sia un accordo economico annuale “di collaborazione sportiva di natura endoassociativa” con il Sig. Andrea CALANDRA in ragione del quale la società si impegnava a corrispondere a tale calciatore un rimborso forfettario mensile di € 1.400,00 per la sua attività sportiva, e sia per avere redatto e sottoscritto per conto della società A.S.D. GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ una scrittura privata nella quale la medesima società si impegnava a trovare allo stesso atleta un impiego entro e non oltre il gennaio 2020 nell’azienda del Presidente Giovanni BETTIO; ASD GSO CASTELLO CITTA’ DI CANTU’ per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6 comma 1 e 2, del C.G.S., per gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione posti in essere dai Sigg.ri Giovanni BETTIO, Ferruccio DELLA VALLE ed Andrea CALANDRA.

  Deferimenti della Procura Federale datato 18.02.2022 prot.185 nei confronti di: BETTIO Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD GSO CITTA’ DI CASTELLO di Cantu’, per rispondere della violazione dell’Art. 4, comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e dagli artt. 91, comma 1, e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F, per avere consentito o comunque non impedito che la sua società  di appartenenza stipulasse,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 04/03/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 27.01.2022 nei confronti di CASTILLO RAMIREZ Jimmy Mario, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Abanella Milano, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 4.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD Abanella Milano, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere. ASD ABANELLA MILANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Castillo Ramirez Jimmy Mario così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

  Deferimento della Procura Federale datato 27.01.2022 nei confronti di CASTILLO RAMIREZ Jimmy Mario, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Abanella Milano, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 4.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD Abanella Milano, sottoscritto la dichiarazione nella quale è…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 24/02/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 20.01.2022 nei confronti di CAMARINO CONDE Ivan Aparicio, calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Brera Calcio, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 30.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società F.C.D. Brera Calcio, sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere. F.C.D. BRERA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Camarino Conde Ivan Aparicio, così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione.

Deferimento della Procura Federale datato 20.01.2022 nei confronti di CAMARINO CONDE Ivan Aparicio, calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Brera Calcio, della violazione l’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 30.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società F.C.D. Brera Calcio, sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 17/02/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 13.01.2022 nei confronti di: Fontana Mauro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD Cantello Belfortese, per la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione a quanto previsto dagli artt.19, comma 4, e 21, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, e comunque non impedito, l’impiego nelle fila della squadra schierata dalla propria società l’utilizzo del calciatore squalificato sig. Costa Mattia in occasione della gara USD Arsaghese – Cantello Belfortese, disputata in data 05/09/2021 e valevole per la Coppa Lombardia di 1^ categoria; Riva Sauro, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società USD Cantello Belfortese, per la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 19, comma 4, e 21, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara USD Arsaghese – Cantello Belfortese del 5/09/2021 e valevole per Coppa Lombardia di 1^ categoria, sottoscritto la distinta di gara della squadra ospite consegnata all’arbitro, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Costa Mattia, attestando in tal modo in maniera non veridica che lo stesso potesse partecipare legittimamente all’incontro; Costa Mattia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Cantello Belfortese, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 4, e 21 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere preso parte alla gara Arsaghese – Cantello Belfortese del 05/09/2021 e valevole per la Coppa Lombardia di 1^ Categoria, nelle fila della squadra della società Cantello Belfortese, senza averne titolo poiché oggetto di squalifica per una giornata comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia di cui al Comunicato Ufficiale n. 18 dell’8/10/2020; la società USD Cantello Belfortese (matr. 932120), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fontana Mauro, Riva Sauro e Costa Mattia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Deferimento della Procura Federale datato 13.01.2022 nei confronti di:  Fontana Mauro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società USD Cantello Belfortese, per la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione a quanto previsto dagli artt.19, comma 4, e 21, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, e comunque non impedito, l’impiego nelle fila della squadra schierata dalla propria società l’utilizzo del calciatore squalificato sig. Costa Mattia in occasione della gara USD Arsaghese –…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 11/02/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 20.12.2021 nei confronti di: POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO s.r.l. S.D., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Paiva Raposo Ahrens Teixeira Manuel Maria, per avere lo stesso, in data 2.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società Polisportiva Lombardia Uno S.r.l. S.D., dichiarato in maniera non veritiera di non essere mai stato tesserato per una società affiliata ad una Federazione estera, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

  Deferimento della Procura Federale datato 20.12.2021 nei confronti di:  POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO s.r.l. S.D., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Paiva Raposo Ahrens Teixeira Manuel Maria, per avere lo stesso, in data 2.8.2021, in occasione della richiesta di tesseramento con la società Polisportiva Lombardia Uno S.r.l. S.D., dichiarato in maniera non veritiera di non essere mai stato…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 11/02/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 11.01.2022 nei confronti di: ANGELO PERRI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Luino 1910, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 108 delle N.O.I.F. per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta in tal senso, il pagamento non dovuto della somma di Euro 1.000,00; MARCO CRACAS, all’epoca dei fatti direttore sportivo della ASD Luino 1910, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 108 delle N.O.I.F. per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta in tal senso, il pagamento non dovuto della somma di Euro 1.000,00; ALBERTO COSTA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della ASD Luino 1910, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 108 delle N.O.I.F. per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta in tal senso, il pagamento non dovuto della somma di Euro 1.000,00; A.S.D. LUINO 1910, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Angelo Perri, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio direttore sportivo sig. Marco Cracas e dal proprio dirigente accompagnatore sig. Alberto Costa. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito:

Deferimento della Procura Federale datato 11.01.2022 nei confronti di:  ANGELO PERRI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Luino 1910, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 108 delle N.O.I.F. per non avere provveduto allo svincolo del calciatore sig. Pavia Matteo se non dopo avere ottenuto dal genitore dello stesso, dopo esplicita richiesta…

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 323/CSA pubblicata del 13 Giugno 2022 – A.S.D. Femminile Pescara Futsal

Decisione n. 323/CSA/2021-2022         Registro procedimenti n. 329/CSA/2021-2022    LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE III SEZIONE   composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa – Presidente Fabio Di Cagno – Vice Presidente Andrea Galli – Componente (relatore) Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A. ha pronunciato la seguente DECISIONE sul reclamo numero 329/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Femminile Pescara Futsal, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque LND FIGC, di cui al Com. Uff. n. 1443…

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 165/TFN – SD del 17 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7727/178 pf21-22/GC/blp del 7 aprile 2022 nei confronti di Giuseppe Palmerini – Reg. Prot. 140/TFN-SD

Decisione/0165/TFNSD-2021-2022 Registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2021-2022   IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE   composto dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore) Roberto Proietti – Vice Presidente Giuseppe Rotondo – Vice Presidente Andrea Fedeli – Componente Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 13 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7727/178 pf21-22/GC/blp del 7 aprile 2022 nei confronti di Giuseppe Palmerini, la seguente DECISIONE Il deferimento Con atto…

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 164/TFN – SD del 17 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 8456/594pf21-22GC/GR/ff del 28 aprile 2022 nei confronti di Alessandro Uncini – Reg. Prot. 144/TFN-SD

  Decisione/0164/TFNSD-2021-2022 Registro procedimenti n. 0144/TFNSD/2021-2022   IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE   composto dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente Pierpaolo Grasso – Vice Presidente Giammaria Camici – Componente Roberto Pellegrini – Componente (Relatore) Francesca Rinaldi – Componente Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA ha pronunciato, nell’udienza fissata il giorno 13 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8456/594pf21-22GC/GR/ff del 28 aprile 2022 nei confronti del sig. Alessandro Uncini, la seguente DECISIONE Il deferimento La Procura Federale, in…

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