COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. TRAVINI LUCA, già tesserato A.S.D. Pecorara, sig. SPERANI ANDREA, dirigente A.S.D. Pecorara, A.S.D. PECORARA – camp. III^ cat. e A.S.D. BESURICA – camp. II^ cat. Con nota 28.6.2011 n. 10376/684, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., –…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASSAGRANDE ENRICO, tess. A.S.D. GHIARE, sig. BEDINI LUIGI, Presidente A.S.D. Ghiare , A.S.D. GHIARE – camp. II^ cat. e POL. CADELBOSCO, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. MASSAGRANDE ENRICO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. GHIARE, mentre era ancora tesserato per la società POL. CADELBOSCO; – il sig. BEDINI LUIGI, Presidente della Soc. A.S.D. GHIARE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MASSAGRANDE ENRICO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; – la società POL. CADELBOSCO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; – la società A.S.D. GHIARE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MASSAGRANDE ENRICO , la inibizione per mesi 3 del sig. BEDINI LUIGI , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. GHIARE e l’ammenda di € 150 per la POL. CADELBOSCO.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASSAGRANDE ENRICO, tess. A.S.D. GHIARE, sig. BEDINI LUIGI, Presidente A.S.D. Ghiare , A.S.D. GHIARE – camp. II^ cat. e POL. CADELBOSCO, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 4 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. RUGGIERO JONATHAN, già tesserato A.C.Boca Pietri Carpi , sig. MORANDO MARCO, già Presidente A.S.D. Novellara Sportiva e A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, camp. I^ cat . Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. RUGGIERO JONATHAN, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. BOCA PIETRI CARPI; – il sig. MORANDO MARCO, Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. RUGGIERO JONATHAN , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; – la società A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. RUGGIERO JONATHAN , la inibizione per mesi 3 del sig. MORANDO MARCO e l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA. La
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 4 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. RUGGIERO JONATHAN, già tesserato A.C.Boca Pietri Carpi , sig. MORANDO MARCO, già Presidente A.S.D. Novellara Sportiva e A.S.D. NOVELLARA SPORTIVA, camp. I^ cat . Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PELATI ANDREA, già tesserato A.P.D. Pontegreen Castelvetro, sig. ZERBINI MASSIMO, Presidente A.P.D. Pontegreen Castelvetro, e A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, camp. III^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 53/883, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. PELATI ANDREA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.P.D. PONTEGREENCASTELVETRO, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. CAVASPORT; – il sig. ZERBINI MASSIMO, Presidente della Soc. A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. PELATI ANDREA , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; – la società A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, delC.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO ha fatto pervenire memoria difensiva in cui “dichiara di essere stata indotta in errore dalle dichiarazione dei dirigenti dell’A.S.D. Cavasport, che avevano affermato di aver svincolato il calciatore in questione” e chiede di essere trattata con clemenza. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc.PELATI ANDREA , la inibizione per mesi 3 del sig. ZERBINI MASSIMO e l’ammenda di € 500 per l’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PELATI ANDREA, già tesserato A.P.D. Pontegreen Castelvetro, sig. ZERBINI MASSIMO, Presidente A.P.D. Pontegreen Castelvetro, e A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, camp. III^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 53/883, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa…
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BIANCHI SIMONE, già tesserato A.C.D. BASCA, sig. LUCCHESE VITO, Presidente A.C.GALLIERA 2009, camp. III^ cat. e A.C. BASCA GALLIERA 2002, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il calc. BIANCHI SIMONE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.C. GALLIERA 2009, mentre era ancora tesserato per la società A.C. BASCA GALLIERA 2002; – il sig. LUCCHESE VITO, Presidente, all’epoca dei fatti, della Soc. A.C. GALLIERA 2009, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S.,
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 14/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BIANCHI SIMONE, già tesserato A.C.D. BASCA, sig. LUCCHESE VITO, Presidente A.C.GALLIERA 2009, camp. III^ cat. e A.C. BASCA GALLIERA 2002, camp. I^ cat. Con nota 4.7.2011 n. 27/768, il Sostituto Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: PIRILLO Marcello calciatore della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; BRUNO Antonio Presidente della societa Juvenilia Alto Jonio; LIGUORI Vincenzo dirigente della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; la societa S. S. JUVENILIA ALTO JONIO
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: PIRILLO Marcello calciatore della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; BRUNO Antonio Presidente della societa Juvenilia Alto Jonio; LIGUORI Vincenzo dirigente della societa SS. Juvenilia Alto Jonio; la societa S. S. JUVENILIA ALTO JONIO per rispondere:il primo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.1 a carico di : LIBERO Massimo, calciatore attualmente tesserato con la Pol.S.Lucido; CHIARELLO Santo, Presidente della SS Aiello Calabro; DE ROSE Gianluca, Presidente della Polisportiva San Lucido; RUSSO Raffaele, Dirigente accompagnatore SS Aiello Calabro; SS AIELLO CALABRO; LA POLISPORTIVA SAN LUCIDO;
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.1 a carico di : LIBERO Massimo, calciatore attualmente tesserato con la Pol.S.Lucido; CHIARELLO Santo, Presidente della SS Aiello Calabro; DE ROSE Gianluca, Presidente della Polisportiva San Lucido; RUSSO Raffaele, Dirigente accompagnatore SS Aiello Calabro; SS AIELLO CALABRO; LA POLISPORTIVA SAN LUCIDO; per rispondere i primi quattro della violazione dei principi…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA B.G.S. SAN MARCO EVANGELISTA / COMPRENSORIO MARIGLIANESE DELL’8.10.2011 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA B.G.S. SAN MARCO EVANGELISTA / COMPRENSORIO MARIGLIANESE DELL’8.10.2011 – 1^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Comprensorio Mariglianese, in via preliminare rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione relativo alla richiesta di ripetizione della gara, per presunto errore tecnico…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 08. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO F.C. GLADIATOR 1924 – GARA ISOLA DI PROCIDA / F.C. GLADIATOR 1924 DELL’8.10.2011 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 08. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO F.C. GLADIATOR 1924 – GARA ISOLA DI PROCIDA / F.C. GLADIATOR 1924 DELL’8.10.2011 – ECCELLENZA La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società F.C. Gladiator 1924, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Martone Savino, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la…
COMITATO REGIONALE CAMPANIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. MASSA LUBRENSE – GARA POL. MASSA LUBRENSE / CITTÀ DE LA CAVA 1394 DELL’8.10.2011 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 20 Ottobre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. MASSA LUBRENSE – GARA POL. MASSA LUBRENSE / CITTÀ DE LA CAVA 1394 DELL’8.10.2011 – ECCELLENZA La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Pol. Massa Lubrense, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Autiero Ciro, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione.…