Decisioni di giustizia sportiva

Pagina: 1 2 9.105 9.106 9.107 9.108 9.109 10.081 10.082

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 20/11/2010 (prot. n.3303/1429pf09/10GT/dl) nei confronti di: 1) Marcellino Antonio, (già Presidente della ASD Carmiano) 2) A.S.D. Carmiano per rispondere – il primo della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1 del CGS, con riferimento all’art.19, comma 2, dello stesso codice perché, sebbene colpito dalla sanzione dell’inibizione, sottoscriveva la lista di trasferimento del calciatore Ciurlia Mauro dall’ASD Carmiano all’ASD Copertino, così rappresentando indebitamente la società nell’ambito di un’attività rilevante per l’ordinamento sportivo nazionale; – la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS o, quantomeno, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2, stesso codice ove si debba ritenere che il sig. Marcellino, all’epoca della violazione contestatagli, non fosse più Presidente della società, ma comunque certamente rientrante fra i soggetti di cui all’art.1, comma 5, del CGS.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 20/11/2010 (prot. n.3303/1429pf09/10GT/dl) nei confronti di: 1) Marcellino Antonio, (già Presidente della ASD Carmiano) 2) A.S.D. Carmiano per rispondere – il primo della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 23 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 29/10/2010 (prot. n.2558/1472 pf 09-10 GR/mg) nei confronti di: 1) Flora Antonio 2) ASD Fortis Trani 3) AS Liberty s.r.l. per rispondere – il sig. Flora Antonio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 1 e 3, del C.G.S. per avere disatteso la convocazione da parte dell’ufficio della Procura Federale per la sua audizione, senza fornire giustificazioni dell’eventuale suo impedimento – la Società ASD Fortis Trani a titolo di responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio Presidente, signor Flora Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; – le Società ASD Fortis Trani ed AS Liberty s.r.l. delle violazioni previste dall’art.14, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione dell’art.18, comma 1, del CGS per i gravissimi episodi violenti commessi, al termine della gara sugli spalti, con reciproci lanci di oggetti da parte di entrambe le tifoserie, che causavano gravissime lesioni all’occhio sinistro con scoppio del bulbo ad un sostenitore della squadra ospite ed, a seguire, per la continuazione degli scontri nelle adiacenze all’impianto sportivo , nel corso dei quali, un gruppo di tifosi della squadra del Fortis Trani lanciava alcuni petardi di grande potenziale, che causavano il ferimento di un Sottufficiale dei Carabinieri, e l’aggressione subita da un Appuntato dei Carabinieri da parte di un tifoso ospite (identificato e deferito all’A.G.) che gli causava la lesione alla mano destra.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 23 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 29/10/2010 (prot. n.2558/1472 pf 09-10 GR/mg) nei confronti di: 1) Flora Antonio 2) ASD Fortis Trani 3) AS Liberty s.r.l. per rispondere – il sig. Flora Antonio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 07/10/2010 (prot.n. 1948/1405 pf 09-10GR/gb) nei confronti di: 1) Sig. RUGGIERI Marco, calciatore Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti; 2) Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, rispettivamente dirigente accompagnatore ed allenatore della Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti; 3) POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del legale rapp.te p.t.; per rispondere 1) il Sig. RUGGIERI Marco, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, co. 1, C.G.S., in relazione all’art. 45, co. 1 del C.G.S., per aver preso parte ad una partita del Campionato Provinciale Giovanissimi, pur essendo squalificato, con il nome di altro calciatore; 2) i Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, nelle rispettive qualità, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1, co. 1 del C.G.S., per aver fatto partecipare il proprio calciatore Ruggieri Marco, con altro nome, ad una partita del Campionato Provinciale Giovanissimi pur essendo questi squalificato; 3) la POL. DIL. CALCIO GRAVINA, in persona del legale rapp.te p.t., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli addebiti ascritti ai propri tesserati all’epoca dei fatti.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 16 Dicembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 07/10/2010 (prot.n. 1948/1405 pf 09-10GR/gb) nei confronti di: 1) Sig. RUGGIERI Marco, calciatore Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti; 2) Sigg.ri DI VINCENZO Oronzo e GRAMEGNA Nunzio, rispettivamente dirigente accompagnatore ed allenatore della Pol. Dil. CALCIO GRAVINA all’epoca dei fatti;…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/9/2010 (prot. n.1390/088pf1011/MS/vdb) nei confronti di: 1) Braghenti Ornella, già presidente della Pol. Polimnia Calcio; 2) Pol. Polimnia Calcio per rispondere 1) Braghenti Ornella già Presidente della Pol. Polimnia Calcio della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S. e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. nr.4 del 20/2/10, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Di Spirito Francesco; 2) Pol. Polimnia Calcio a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come meglio innanzi precisati.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 25 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 14/9/2010 (prot. n.1390/088pf1011/MS/vdb) nei confronti di: 1) Braghenti Ornella, già presidente della Pol. Polimnia Calcio; 2) Pol. Polimnia Calcio per rispondere 1) Braghenti Ornella già Presidente della Pol. Polimnia Calcio della violazione degli artt.1, comma 1 C.G.S. e 8 commi 9…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 9/7/2010 (prot. n.293/1198pf0910/MS/vdb) nei confronti di: 1) Juan Carlos Rosa, calciatore 2) Carlo Marulli, Presidente della ASD Real Squinzano; 3) Elio Tresi, Direttore Sportivo della ASD Real Squinzano; 4) società ASD REAL Squinzano Per rispondere – il primo della violazione del precetto di cui all’art.1, comma 1° CGS, dell’art.29, 3° comma NOIF, dell’art.39, 2° comma Regolamento della LND e dell’art.30 Statuto FIGC; – il secondo ed il terzo della violazione del precetto di cui all’art.1, comma 1° CGS, nonché dell’art.29, 3° comma NOIF e 39, 2° comma Regolamento della LND; – la Società per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4 comma 2° CGS per i comportamenti ascritti ai propri dirigenti e tesserati

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 9/7/2010 (prot. n.293/1198pf0910/MS/vdb) nei confronti di: 1) Juan Carlos Rosa, calciatore 2) Carlo Marulli, Presidente della ASD Real Squinzano; 3) Elio Tresi, Direttore Sportivo della ASD Real Squinzano; 4) società ASD REAL Squinzano Per rispondere – il primo della violazione del precetto di…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 30/08/2010 (prot.n. 1294/1605/pf 09-10/SS/fc) nei confronti di: 1) Sig.ra BASILE Maria Grazia, Presidente p.t. dell’A.S. San Paolo di Martina Franca; 2) A.S. SAN PAOLO di Martina Franca; per rispondere 1) la Sig.ra BASILE Maria Grazia, Presidente p.t. dell’A.S. San Paolo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 38, comma 1, NOIF (inosservanza dell’obbligo per i tecnici iscritti nel ruolo del settore tecnico di tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività), per aver consentito al Sig. CITO Michele, iscritto nei ruoli del settore tecnico (matricola nr. 88.300) di svolgere l’attività di tecnico nel corso della stagione sportiva 2008/2009 (squadra allievi campionato provinciale) e della stagione sportiva 2009/2010 (squadra allievi campionato regionale) senza essere regolarmente tesserato per la società A.S. San Paolo; 2) l’A.S. SAN PAOLO a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, C.G.S. per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente p.t. BASILE Maria Grazia;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 30/08/2010 (prot.n. 1294/1605/pf 09-10/SS/fc) nei confronti di: 1) Sig.ra BASILE Maria Grazia, Presidente p.t. dell’A.S. San Paolo di Martina Franca; 2) A.S. SAN PAOLO di Martina Franca; per rispondere 1) la Sig.ra BASILE Maria Grazia, Presidente p.t. dell’A.S. San Paolo, della…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dalla Procura Federale, con atto del 7/9/2010 (prot.n. 1250/1604 pf 09-10/SS/fc), nei confronti di: 1) Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca; 2) Sig. PIETRO CARRIERO Dirigente della società A.S. San Paolo di Martina Franca; 3) Sig. PAOLO DI GIUSEPPE, Dirigente della società A.S. San Paolo di Martina Franca; 4) A.S. San Paolo di Martina Franca; per rispondere 1) la Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 23, comma 1 NOIF, per avere consentito a soggetti non abilitati o non tesserati di svolgere nel corso della stagione sportiva 2009/2020 l’attività di allenatore della squadra allievi della società S.Paolo partecipante al Campionato Regionale Allievi; 2) i Sigg. PIETRO CARRIERO e PAOLO DI GIUSEPPE, entrambi Dirigenti della società A.S. San Paolo di Martina Franca di svolgere attività di tecnico o altre funzioni, come emerge dalle distinte di gara allegate per conto della ridetta società A.S. San Paolo in violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.; 3) la società A.S. San Paolo di Martina Franca a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al proprio Dirigente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai suddetti Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca nonché ai Sigg.ri PIETRO CARRIERO e PAOLO DI GIUSEPPE, entrambi Dirigenti della predetta società.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 4 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dalla Procura Federale, con atto del 7/9/2010 (prot.n. 1250/1604 pf 09-10/SS/fc), nei confronti di: 1) Sig.ra MARIA GRAZIA BASILE, Presidente p.t. dell’AS San Paolo di Martina Franca; 2) Sig. PIETRO CARRIERO Dirigente della società A.S. San Paolo di Martina Franca; 3) Sig. PAOLO DI GIUSEPPE, Dirigente della società A.S. San Paolo…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 28 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/7/2010 (prot. n.626/1599 – pf09- 10/SS/fc) nei confronti dei signori di: 1) Colonna Vito Pietro 2) Gioventù Martina Per rispondere – il sig. Colonna Vito della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art.38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere consentito al sig. Tripepi Antonio di svolgere attività di natura tecnica per la società ASD Gioventù Martina, seppur non in costanza di tesseramento, nella qualità, con la stessa, ed in riferimento all’art.33, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere comunque, consentito Tripepi Antonio di tesserarsi, quale Dirigente, in assenza di una necessari istanza di sospensione dall’albo del Settore Tecnico, come richiesto dalla richiamata norma ed, infine, in relazione all’art. 40 comma 3 delle NOIF, per aver disatteso l’obbligo di segnalare al Comitato di riferimento all’atto dell’iscrizione della squadra al campionato di competenza o, al più tardi, entro 20 giorni precedenti all’inizio dello stesso, il nominativo dell’allenatore. – e la società A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte rispettivamente al Presidente e al sig. Tripepi Antonio.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 28 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/7/2010 (prot. n.626/1599 – pf09- 10/SS/fc) nei confronti dei signori di: 1) Colonna Vito Pietro 2) Gioventù Martina Per rispondere – il sig. Colonna Vito della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 28 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/7/2010 (prot. n.634/1601 pf 09-10-ss/fc) nei confronti di: – il sig. LIBERO Vittorio, presidente dell’ACD Massafra; – il sig. Colonna Vito, presidente dell’ASD Gioventù Martina – le società ACD Massafra e ASD Gioventù Martina per rispondere – il sig. LIBERO Vittorio della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver consentito al sig. Raguso Giuseppe di svolgere attività di natura tecnica per la società A.C.D. MASSAFRA, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa. – il sig. COLONNA Vito Pietro della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver consentito al sig. Raguso Giuseppe di svolgere attività di natura tecnica per la società Asd Gioventù Martina, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa – le società A.C.D. MASSAFRA e A.S.D. GIOVENTU’ MARTINA a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nelle violazioni ascritte ai propri Presidenti.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 28 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 26/7/2010 (prot. n.634/1601 pf 09-10-ss/fc) nei confronti di: – il sig. LIBERO Vittorio, presidente dell’ACD Massafra; – il sig. Colonna Vito, presidente dell’ASD Gioventù Martina – le società ACD Massafra e ASD Gioventù Martina per rispondere – il sig. LIBERO Vittorio…

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 14 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. MESAGNE 1929 – A.S.D. BOYS B. CALCIO del 19 Settembre 2010. (Reclamo della A.S.D. MESAGNE 1929 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 30 Settembre 2010 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 14 Ottobre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. MESAGNE 1929 – A.S.D. BOYS B. CALCIO del 19 Settembre 2010. (Reclamo della A.S.D. MESAGNE 1929 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 30 Settembre…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it