Deferimento del Procuratore Federale del 25 ottobre 2020 a carico di: CORONA Manuel, all’epoca dei fatti calciatore del Città di San Giuliano 1968, per la violazione dell’articolo 4, comma I, del C.G.S. e dell’art. 38 del C.G.S. in quanto “indicato in colui che scavalca la rete di recinzione che separa gli spalti dal campo da gioco, come da foto”; ASD Città di San Giuliano 1968, per la violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 27/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 26 ottobre 2020 a carico di: CINCOTTA Stefano, dirigente della società AC Football Leon, per la violazione dell’artt. 4 e 32 CGS, 23 e 38 NOIF, 17, c. 2, per aver effettuato nel corso della stagione 2019/2020 non ancora conclusa, attività di proselitismo nei confronti di alcune giocatrici tesserate con la società calcio femminile Tabiago al fine di tesserarle per la stagione 2020/2021 con la società A.C. Football Leon, senza autorizzazione della società di appartenenza delle giocatrice e poiché ha svolto funzione di allenatore senza averne l’abilitazione. A.C. Football Leon a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, commi 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente.
Deferimento del Procuratore Federale del 26 ottobre 2020 a carico di: CINCOTTA Stefano, dirigente della società AC Football Leon, per la violazione dell’artt. 4 e 32 CGS, 23 e 38 NOIF, 17, c. 2, per aver effettuato nel corso della stagione 2019/2020 non ancora conclusa, attività di proselitismo nei confronti di alcune giocatrici tesserate con la società calcio femminile Tabiago al fine di tesserarle per la stagione 2020/2021 con la società A.C. Football Leon, senza autorizzazione della società di appartenenza…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 20/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 7 luglio 2020 a carico di: GOGLIO Alberto, Presidente della società U.S.D. ATLETICO QMC per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico ROVEDA Luigi di svolgere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore per la società U.S.D. ATLETICO QMC senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico per la stessa società e per aver consentito e comunque non impedito allo stesso ROVEDA Luigi di svolgere sempre nella medesima stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore e/o comunque attività per altra società A.S.D. SENNA GLORIA DUBBINI Ugo Presidente della società A.S.D. SENNA GLORIA per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico ROVEDA Luigi di svolgere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore per la società A.S.D. SENNA GLORIA senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico per la stessa società e per aver consentito e comunque non impedito allo stesso ROVEDA Luigi di svolgere sempre nella medesima stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore e/o comunque attività per altra società U.S.D. ATLETICO QMC. U.S.D. ATLETICO QMC per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 CGS in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente GOGLIO Alberto ed al tecnico ROVEDA Luigi A.S.D. SENNA GLORIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 CGS in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DUBBINI Ugo ed al tecnico ROVEDA Luigi
Deferimento del Procuratore Federale del 7 luglio 2020 a carico di: GOGLIO Alberto, Presidente della società U.S.D. ATLETICO QMC per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico ROVEDA Luigi di svolgere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore per la società U.S.D. ATLETICO QMC senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato presso il…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 20/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 21 dicembre 2020 a carico di: DE SARIO Giuseppe, non tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 in relazione agli artt. 22 comma 1 C.G.S. e 37 delle NOlF per non essersi presentato per due volte innanzi alla Procura Federale a rendere dichiarazioni sui fatti oggetto del procedimento e per aver svolto nella stagione sportiva 2020-2021 attività a favore della società ASD Vigor Milano in assenza di preventivo tesseramento; SALIVA Stefano, tesserato per la Società ASD Lombardina nella stagione sportiva 2020-2021 in qualità di dirigente-allenatore, responsabile del settore pre-agonistico, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 in relazione al C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 del Settore Giovanile Scolastico, lettera o), per non aver accolto il tesseramento del giovane calciatore Carlo Ghezzi, di età inferiore a 12 anni, per la stagione sportiva 2020-2021, dopo 4 anni di militanza di quest’ultimo per la ASD Lombardina, effettuando una selezione non consentita dall’ordinamento federale; ESPOSITO Giovanni, tesserato per la società ASD Vigor Milano nella stagione sportiva 2020-2021 in qualità di Presidente e Legale Rappresentante per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 37 delle NOlF per aver intralciato e cercato di fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nell’ambito del presente procedimento assumendo comportamento irriguardoso nei confronti del Collaboratore della Procura Federale e impedendo al Sig. De Serio di comparire avanti al medesimo Organo, seppur regolarmente convocato e per aver consentito al Sig. De Serio di svolgere nella stagione sportiva 2020-2021 attività a favore della società ASD Vigor Milano in assenza di preventivo tesseramento; ASD VIGOR MILANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 del C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente Giovanni Esposito ed al Sig. Giuseppe De Sario.
Deferimento del Procuratore Federale del 21 dicembre 2020 a carico di: DE SARIO Giuseppe, non tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 in relazione agli artt. 22 comma 1 C.G.S. e 37 delle NOlF per non essersi presentato per due volte innanzi alla Procura Federale a rendere dichiarazioni sui fatti oggetto del procedimento e per aver svolto nella stagione sportiva 2020-2021 attività a favore della società ASD Vigor Milano in assenza di preventivo tesseramento;…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 20/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 22 settembre 2020 a carico di: CAVALLI Andrea Ezio, Presidente della SSD Lomellina Calcio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 31 comma 6 C.G.S e 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Diego Santoro, le somme accertate dal Collegio arbitrale della L.N.D. con decisione del 10.10.2019 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, avvenuta in data 31.10.2019; SSD LOMELLINA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente.
Deferimento del Procuratore Federale del 22 settembre 2020 a carico di: CAVALLI Andrea Ezio, Presidente della SSD Lomellina Calcio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 31 comma 6 C.G.S e 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Diego Santoro, le somme accertate dal Collegio arbitrale della L.N.D. con decisione del 10.10.2019 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, avvenuta in data 31.10.2019; SSD LOMELLINA CALCIO,…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 13/05/2021 – Delibera – Deferimenti riuniti del Procuratore Federale del 30 ottobre 2020, del 20 novembre 2020, del 9 dicembre 2020 a carico di: CAVALIERE Oreste, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD AVC VOGHERESE per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 1391A del 17 giugno 2019) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver provveduto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni della Commissione Accordi Economici della LND del 20.2.2020, del 3.7.2020 e del 10.08.2020, al pagamento di quanto ivi disposto in favore dei calciatori, Maurizio Tassi, Edoardo Cizza, Alex Coppola, Andrea Carta, Gabriele Galtarossa, Manuele Maione, per la stagione sportiva 2018/2019; ASD AVC VOGHERESE a titolo di responsabilità diretta, ex Art. 6. comma 1, CGS in riferimento alle condotte di cui sopra
Deferimenti riuniti del Procuratore Federale del 30 ottobre 2020, del 20 novembre 2020, del 9 dicembre 2020 a carico di: CAVALIERE Oreste, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD AVC VOGHERESE per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 1391A del 17 giugno 2019) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF per non aver provveduto, entro il…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 06/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 15 novembre 2019 a carico di: DI BENEDETTO Mario, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società SS Ausonia 1931 per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 1391Adel 17 giugno 2019) in relazione agli articoli 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF “per aver consentito al Sig. Claudio Di Marco di svolgere l’attività di allenatore nel corso del mese di giugno 2019 in favore della società SS Ausonia 1931 pur essendo quest’ultimo tesserato per la società US Aldini SSD arl nella stagione sportiva 201812019”; BORSANI Giuseppe Massimiliano, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società US Aldini SSD arl dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 1391Adel 17 giugno 2019) in relazione agli articoli 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF “per aver autorizzato il Sig. Claudio Di Marco a svolgere I’attività di allenatore nel corso dei mese di giugno 2019 in favore della società SS Ausonia 1931 pur essendo quest’ultimo tesserato per la società US Aldini SSD arl nella stagione sportiva 2018/2019”; SSD Ausonia 1931, a titolo di responsabilità diretta e e/o oggettiva, ex Art. 6. commi 1 e 2, CGS in riferimento alle condotte di cui sopra. US Aldini SSD 1931 a titolo di responsabilità diretta e e/o oggettiva, ex Art. 6. commi 1 e 2, CGS in riferimento alle condotte di cui sopra
Deferimento del Procuratore Federale del 15 novembre 2019 a carico di: DI BENEDETTO Mario, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società SS Ausonia 1931 per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 1391Adel 17 giugno 2019) in relazione agli articoli 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF “per aver consentito al Sig. Claudio…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 29/04/2021 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 4 dicembre 2020 a carico di: MORELLA Mario, Direttore Generale della FCD Cologno per la violazione degli art. 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all’art. 106 delle NOIF, “per avere, esercitando l’incarico di direttore generale della società F.C.D. Cologno pur non essendo stata ratificata la sua designazione dall’1.12.2019 sino al termine della stagione sportiva 2019/20, negato lo svincolo e chiesto indebitamente somme di denaro per concedere il prestito del calciatore Francesco Bonini alla società ASD Footbal Club Cernusco, malgrado non vi fosse stata un’informazione esaustiva al calciatore Francesco Bonini circa il fatto che si trattava di un tesseramento con vincolo pluriennale”; PATERA Giancarlo, Presidente della F.C.D. Cologno, per la violazione degli art 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all’art. 91 delle NOIF, “per avere consentito e comunque non impedito l’apposizione, nel modulo di tesseramento n. DL6535356, con vincolo pluriennale per la F.C.D. Cologno nella stagione sportiva 2017/18 del calciatore Francesco Bonini, della firma apocrifa di Bruno Bonini, padre e tutore del predetto calciatore, nella parte dell’esercente la potestà genitoriale nonchè sulla dichiarazione del decesso della madre del predetto calciatore”; nonché per la violazione degli art. 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all’art. 106 delle NOIF, “per avere consentito e comunque non impedito che il Dirigente sig. Mario Morella, che esercitava l’incarico di direttore generale della società F.C.D. Cologno pur non essendo stata ratificata la sua designazione dall’1.12.2019 sino al termine della stagione sportiva 2019/20, negasse lo svincolo e chiedesse indebitamente somme di denaro per concedere il prestito di Francesco Bonini alla società ASD Footbal Club Cernusco, malgrado non vi fosse stata un’informazione esaustiva al calciatore Francesco Bonini circa il fatto che si trattava di un tesseramento con vincolo pluriennale”; F.C.D. COLOGNO, a titolo di responsabilità diretta e e/o oggettiva, ex Art. 6. commi 1 e 2 CGS alle condotte di cui sopra.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 4 dicembre 2020 a carico di: MORELLA Mario, Direttore Generale della FCD Cologno per la violazione degli art. 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all’art. 106 delle NOIF, “per avere, esercitando l’incarico di direttore generale della società F.C.D. Cologno pur non essendo stata ratificata la sua designazione dall’1.12.2019 sino al termine della stagione sportiva 2019/20, negato lo svincolo e chiesto indebitamente somme di denaro per concedere il prestito del calciatore Francesco Bonini alla società…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 29/04/2021 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 28.10.2020 a carico di MORELLA Mario, per violazione degli artt. 4 e 32 CGS in relazione all’articolo 37 NOIF per aver esercitato l’incarico di Direttore Generale senza essere stato inserito nell’organigramma depositato presso la FIGC; PATERA Giancarlo, per violazione degli artt. 4 e 32 CGS in relazione all’articolo 37 NOIF, per non aver inserito nell’organigramma societario depositato presso la FIGC il Direttore Generale, Mario Morella; F.C.D. COLOGNO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS vigente (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 1 CGS) per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 28.10.2020 a carico di MORELLA Mario, per violazione degli artt. 4 e 32 CGS in relazione all’articolo 37 NOIF per aver esercitato l’incarico di Direttore Generale senza essere stato inserito nell’organigramma depositato presso la FIGC; PATERA Giancarlo, per violazione degli artt. 4 e 32 CGS in relazione all’articolo 37 NOIF, per non aver inserito nell’organigramma societario depositato presso la FIGC il Direttore Generale, Mario Morella; F.C.D. COLOGNO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 07/01/2021 – Delibera – IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Collegio di Garanzia Elettorale – Assemblea del 9 gennaio 2021 sulla presentazione delle candidature alle cariche del Comitato Regionale della Lombardia della F.I.G.C. – L.N.D. Per il quadriennio 2021/2024 (Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato – Componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato – Delegati Assembleari Effettivi e Delegati Assembleari Supplenti- Responsabile regionale del Calcio Femminile – Responsabile regionale del Calcio a Cinque – Presidente della Lega Nazionale Dilettanti – Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti – Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base dell’area territoriale di appartenenza; – Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di appartenenza – Consigliere Federale Nazionale – Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D – Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza).
IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Collegio di Garanzia Elettorale – Assemblea del 9 gennaio 2021 sulla presentazione delle candidature alle cariche del Comitato Regionale della Lombardia della F.I.G.C. – L.N.D. Per il quadriennio 2021/2024 (Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato – Componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato – Delegati Assembleari Effettivi e Delegati Assembleari Supplenti- Responsabile regionale del Calcio Femminile – Responsabile regionale del Calcio a Cinque – Presidente della Lega…