RECLAMO DELLA SOCIETA’ APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6/4/2011 A CARICO DEL CALCIATORE TOTARO RICCARDO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 3/3/11 ( Gara: Ostia Mare – Aprilia del 26/2/11 – Campionato ALL. REG. ECC. Fascia B ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: La reclamante ritiene eccessive, rispetto all’entità dei fatti,…
COMITATO REGIONALE LAZIO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 110 DEL 3-3-2011 IN MERITO ALLA GARA MARANO EQUO – ROIATE DEL 27-2-2011 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 110 DEL 3-3-2011 IN MERITO ALLA GARA MARANO EQUO – ROIATE DEL 27-2-2011 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La società Marano Equo ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo con la quale era stata…
COMITATO REGIONALE LAZIO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CIRCE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 4-3-2011 IN MERITO ALLA GARA NUOVA CIRCE-OLEVANO ALTA VALLE DEL SACCO DEL 27-2-2011 CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CIRCE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 4-3-2011 IN MERITO ALLA GARA NUOVA CIRCE-OLEVANO ALTA VALLE DEL SACCO DEL 27-2-2011 CAMPIONATO DI PROMOZIONE La società Nuova Circe reclama avverso la delibera del competente Giudice Sportivo con la…
COMITATO REGIONALE LAZIO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CARLINO LUCA (NUOVA CASSINO CALCIO 1924) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 24/2/11 ( Gara: Nuova Cassino – Real Piedimonte del 19/2/11 – Campionato JUN. PROV. FR ).
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CARLINO LUCA (NUOVA CASSINO CALCIO 1924) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 24/2/11 ( Gara: Nuova Cassino – Real Piedimonte del 19/2/11 – Campionato JUN. PROV. FR ). La Commissione Disciplinare; •…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di FARAGUNA Mileto Jacopo, Presidente della A.C. RIOZZESE Srl e della Società A.C. RIOZZESE Srl, per rispondere: • il primo della violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici di cui al Comunicato Ufficiale nr.59 del 23.02.10, emesse all’esito dei contenziosi fra la società A.C. RIOZZESE e le proprie giocatrici, Signore TONANI Francesca e GORNO Marisa; • la Società A.C RIOZZESE Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Preside.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di FARAGUNA Mileto Jacopo, Presidente della A.C. RIOZZESE Srl e della Società A.C. RIOZZESE Srl, per rispondere: • il primo della violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di GAMARRA RUIZ Sebastian, FORLANI Alberto, MICHELI Elio, CORBELLINI Antonio, CLERICI Roberto e della Società BRESCIA CALCIO SPA, per rispondere: il Sig. GAMARRA RUIZ Sebastian, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto, ed in relazione all’art. 10, comma 2, CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato la gara PERGOCREMA – BRESCIA valevole per il campionato regionale giovanissimi nella stagione sportiva 2009 -2010 nelle file della società Brescia Calcio, senza averne titolo perché non ritualmente tesserato; il Sig. FORLANI Alberto, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento al paragrafo 3.1 del comunicato n. 1 del settore giovanile e scolastico della FIGC relativo alla stagione 2009 – 2010 per aver disputato n. 2 gare del campionato regionale giovanissimi (PERGOCREMA – BRESCIA e BRESCIA – Atalanta), nella stagione sportiva 2009 – 2010, nelle file della società Brescia Calcio, senza averne il titolo per non aver ancora compiuto 12 anni di età; Il Sig. Ennio MICHELI, Dirigente accompagnatore ufficiale della società Brescia Calcio S.p.A., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del CGS, per aver sottoscritto n. 2 distinte di gara depositate in atti, certificando la regolarità del tesseramento del giocatore GAMARRA RUIZ Sebastian, e l’impiego del calciatore FORLANI Alberto, in violazione delle norme federali di riferimento; Il Sig. CORBELLINI Antonio, allenatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società Brescia Calcio S.p.A., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed in relazione all’art. 10 c. 2 C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale n. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto nei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell’età consentita venissero impiegati dalla propria società in occasione di due gare di campionato; Il Sig. CLERICI Roberto, allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la società Brescia Calcio, della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed in relazione all’art. 10 c. 2 C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale n. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto nei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell’età consentita venissero impiegati dalla propria società in occasione di due gare di campionato; La società Brescia Calcio S.p.A:, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in conseguenza delle responsabilità ascritte ai propri dirigenti ed ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di GAMARRA RUIZ Sebastian, FORLANI Alberto, MICHELI Elio, CORBELLINI Antonio, CLERICI Roberto e della Società BRESCIA CALCIO SPA, per rispondere: il Sig. GAMARRA RUIZ Sebastian, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento agli artt.…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 30/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI US RONCOLA CAMP. I° CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PREVITALI Aldo
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 30/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI US RONCOLA CAMP. I° CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PREVITALI Aldo per violazione dell’Art. 32, comma I, del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al Campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai Campionati Giovanili. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE a carico della SOC. BRESSO CALCIO S.R.L., per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Sig. Tringali Fabio, attualmente allenatore della Società deferita, condotte consistite: a) nella violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 10, comma 1, C.G.S., per avere il suddetto contattato alcuni giocatori della Soc. U.S.DINDELLI (precedente Società di appartenenza del Tringali) al fine di ottenerne il tesseramento per la Soc. BRESSO CALCIO S.r.l.; b) nella violazione di cui all’art. 1, comma 1, C,G,S, in relazione all’art. 35 del Settore Tecnico per avere il Tringali inviato messaggi sms oltraggiosi ed ingiuriosi al Sig. Andrea Giordano, Presidente della Soc. U.S. DINDELLI.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE a carico della SOC. BRESSO CALCIO S.R.L., per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Sig. Tringali Fabio, attualmente allenatore della Società deferita, condotte consistite: a) nella violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione…
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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PRO0CURATORE FEDERALE a carico POLIZZI Francesco, CAGLIANI Giordano, Dirigente della Società G.S. RONDINELLA A.S.D. e della Società G.S. RONDINELLA A.S.D., per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere disputato nella stagione sportiva 2009/2010 una gara nelle file della società G.S. RONDINELLA A.S.D. senza averne titolo perché al momento non tesserato; • il secondo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto la distinta gara in cui dichiarava che il giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Francesco Polizzi non ne avesse titolo; • la Società G.S. RONDINELLA A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PRO0CURATORE FEDERALE a carico POLIZZI Francesco, CAGLIANI Giordano, Dirigente della Società G.S. RONDINELLA A.S.D. e della Società G.S. RONDINELLA A.S.D., per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di SPAGLIARDI Matteo, tesserato con con la A.S.D. ATHLETIC SANT’ANGELO,
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di SPAGLIARDI Matteo, tesserato con con la A.S.D. ATHLETIC SANT’ANGELO, per rispondere: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. e di quanto disposto dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2008/2009, per avere, mentre era ancora tesserato nella…