Decisioni di giustizia sportiva

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COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : Sig. Alberto Marchetti, calciatore della A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO; Società A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO per rispondere: il primo, della violazione di cui agli artt.1, comma, ed 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rivolto al calciatore Egwu Narciso Rawlings una espressione ingiuriosa, costituente comportamento discriminatorio, contravvenendo, in tal modo, ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al citato art.1, comma1, del C.G.S.; la seconda, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.11 comma 4 e 4 comma 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : Sig. Alberto Marchetti, calciatore della A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO; Società A.S.D. P.G.S. Eriberto BOSICO per rispondere: il primo, della violazione di cui agli artt.1, comma, ed 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rivolto al calciatore Egwu Narciso Rawlings…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Sig. Michele DI GIANNANTONIO Presidente dell’ASD S. Marco Juventina F.C.; 2) Società ASD S. MARCO JUVENTINA F.C.. affinché rispondano: il primo della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art. 1 nonché la violazione del divieto di cui all’art. 5 del C.G.S. per avere, mediante le espressioni contenute nella lettera sopra citata e meglio riportata nella parte motivata, espresso giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara A.S.D. San Marco Juventina F.C.- Voluntas Spoleto del 29 novembre 2009 (Campionato Eccellenza- Promozione) ed in generale nei confronti dell’intera classe arbitrale, gettando così discredito sull’istituzione federale, ledendone il prestigio e la credibilità; la seconda della violazione di cui all’art.4 comma 1, del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Sig. Michele DI GIANNANTONIO Presidente dell’ASD S. Marco Juventina F.C.; 2) Società ASD S. MARCO JUVENTINA F.C.. affinché rispondano: il primo della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all’art. 1 nonché la violazione del divieto di cui all’art.…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Andonosky Donco calciatore; per rispondere: delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società macedone, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/10 per la società A.S.D. PICCHI SAN GIACOMO senza averne titolo come descritto nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) Andonosky Donco calciatore; per rispondere: delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società macedone, al…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Bazzurri Marcello, tesserato della società G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D ; G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D. per rispondere: il primo, della violazione degli artt.1, comma 1 e 3, comma 1 del C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza, avendo espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro, sig. Raffaele Agrò, della gara GUALDO – G.S. VIS CASA DEL DIAVOLO del 14/02/2010; la seconda, della violazione degli artt.4, comma 2 e 5 del C.G.S., per responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto nel capo precedente al proprio allenatore.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Bazzurri Marcello, tesserato della società G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D ; G.S. Vis Casa Del Diavolo A.D. per rispondere: il primo, della violazione degli artt.1, comma 1 e 3, comma 1 del C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella parte motiva,…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Bosi Padilha Tayline. per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stata tesserata per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010 per la società SSD FUTSAL PRECI senza averne titolo come descritto nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Bosi Padilha Tayline. per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stata tesserata per alcuna Federazione estera,…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : il Sig. ANTONELLI Luca, segretario della ASD Pilonico Badiola; la società ASD PILONICO Badiola; per rispondere: i primi della violazione dell’art.5 del CGS, per avere sottoscritto dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Sig. Reali Dario di Foligno per l’arbitraggio svolto in occasione della gara Tordandrea – Pilonico Badiola, disputata il 16/05/2010; la ASD PILONICO BADIOLA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 CGS, per le dichiarazioni sottoscritte dal proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : il Sig. ANTONELLI Luca, segretario della ASD Pilonico Badiola; la società ASD PILONICO Badiola; per rispondere: i primi della violazione dell’art.5 del CGS, per avere sottoscritto dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Sig. Reali Dario di Foligno per l’arbitraggio…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : i Sigg.ri VALENTINI GRIGIONI Giancarlo, PALOMBA Giancarlo, MAMBRINI Bruno, MORELLI Lorella, FORTUNATI Aurelio e CHIAPPA Carlo; le società ASD REAL QUADRELLI, U.S.S. NICOLO’, SSD SAN LORENZO LERCHI SRL, POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SCHIAVO, APD STRETTURA 87 E ASD TORCHIAGINA; per rispondere: i primi della violazione dell’art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 del 1.07.2009 della L.N.D. così come richiamate al capitolo A4- lett. F), per aver contravvenuto all’obbligo di partecipare con propria squadra al Campionato Allievi o al Campionato Giovanissimi o al Campionato Juniores” indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; le seconde a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte ai propri Presidenti, così come sopra indicato.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : i Sigg.ri VALENTINI GRIGIONI Giancarlo, PALOMBA Giancarlo, MAMBRINI Bruno, MORELLI Lorella, FORTUNATI Aurelio e CHIAPPA Carlo; le società ASD REAL QUADRELLI, U.S.S. NICOLO’, SSD SAN LORENZO LERCHI SRL, POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SCHIAVO, APD STRETTURA 87 E ASD TORCHIAGINA; per rispondere: i primi…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : i Sigg.ri RINALDINI Fabrizio, MONTECCHIARI Anullo Fausto, BARBANERA Tommaso, CARDINALI Mauro, GRASSINI Gianfranco e BEI Rodrigo; le società AC MORANO, ACD NUOVA GUALDO GST, ASD PICCHI SAN GIACOMO, APD PICCIONE, ASD POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE e ASD PROMANO. per rispondere: i primi della violazione dell’art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 del 1.07.2009 della L.N.D. così come richiamate al capitolo A4- lett. F), per aver contravvenuto all’obbligo di partecipare con propria squadra al Campionato Allievi o al Campionato Giovanissimi o al Campionato Juniores” indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; le seconde a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte ai propri Presidenti, così come sopra indicato.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : i Sigg.ri RINALDINI Fabrizio, MONTECCHIARI Anullo Fausto, BARBANERA Tommaso, CARDINALI Mauro, GRASSINI Gianfranco e BEI Rodrigo; le società AC MORANO, ACD NUOVA GUALDO GST, ASD PICCHI SAN GIACOMO, APD PICCIONE, ASD POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE e ASD PROMANO. per rispondere: i primi della…

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Renzo Piccioni Pignani, Presidente della A.S.D. Tiberis Montecorona; A.S.D. Tiberis Montecorona. per rispondere: il primo, della violazione degli artt.62, comma 4 N.O.I.F. e 4, comma 4 C.G.S. per non avere adottato, quale Presidente della società ospitante, adeguate misure di sicurezza all’interno del proprio impianto sportivo, soci permettendo che, in occasione della gara A.S.D. TIberis Montecorona – A.S.D. Valfabbrica del 07/02/2010, estranei si introducessero nello spogliatoio della squadra ospite, asportando beni e denari dei tesserati di quest’ultima; •la seconda, della violazione degli art.4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta dell’operato del proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 86 del 11/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di: Renzo Piccioni Pignani, Presidente della A.S.D. Tiberis Montecorona; A.S.D. Tiberis Montecorona. per rispondere: il primo, della violazione degli artt.62, comma 4 N.O.I.F. e 4, comma 4 C.G.S. per non avere adottato, quale Presidente della società ospitante, adeguate misure di sicurezza all’interno del…

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