gara del 29/ 8/2018 CALCIO ORATORIO COLOGNO – BRIGNANESE CALCIO A .D. Dagli atti di gara si rileva che al 10º del 2º tempo, a seguito di guasto, l’impianto d’illuminazione cessava di essere funzionante. Al direttore di gara veniva comunicato che tale guasto era irreparabile per tal motivo decretava la definitiva sospensione della gara. La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante,…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 30/08/2018 – Delibera – gara del 26/ 8/2018 CALCIO SAN PAOLO D ARGON – TRIBIANO
gara del 26/ 8/2018 CALCIO SAN PAOLO D ARGON – TRIBIANO La Società. Calcio San Paolo D’Argon con mail inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 26-8-2018 ore 20,46 ha inviato preannuncio di reclamo corredato dalle motivazioni del medesimo reclamo e a mezzo posta elettronica certificata in data 26-8-2018 ore21,34 ha trasmesso l’attestazione dell’invio del medesimo alla controparte. Col reclamo la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 29/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 ottobre 2018 a carico di: – COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque non impedito l’indebito utilizzo di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. in data 26.8.2017, con le quali la società A.S.D. Union Best Calcio rinunciava ai premi di preparazione di nove giovani calciatori, senza peraltro che vi fosse stata alcuna autorizzazione al loro deposito da parte della società Union Best, nonchè per avere incaricato il signor Massimo Calera, dirigente della società Castel d’Ario, alla materiale sottoscrizione delle suddette dichiarazioni; – CALERA Massimo, all’epoca dei fatti dirigente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere provveduto, su incarico del presidente Virgilio Costa, alla materiale sottoscrizione di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. Il 25.8.2017, con le quali la società A.S.D. Union Best Calcio rinunciava ai premi di preparazione di nove giovani calciatori, senza peraltro che vi fosse stata alcuna autorizzazione al loro deposito da parte della società Union Best; – A.C. CASTEL D’ARIO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. COSTA Virgilio e CALERA Massimo.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 ottobre 2018 a carico di: – COSTA Virgilio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C. Castel d’Ario, per la violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque non impedito l’indebito utilizzo di nove dichiarazioni, tutte datate 19.9.2017, ma depositate presso la Delegazione Provinciale di Mantova della F.I.G.C. in…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 22/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 ottobre 2018 a carico di: MONTESANO Alex, calciatore della COACHING SPORT ASD per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepovoghera del 21.4.2018 in posizione irregolare; MERICO Dario, Dirigente accompagnatore della COACHING SPORT ASD, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 61 della NOIF, nonché dell’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver sottoscritto la distinta dalla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepòvoghera del 21.4.2018 nella quale ha preso parte il calciatore, MONTESANO Alex, in posizione irregolare; COACHING SPORT ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 ottobre 2018 a carico di: MONTESANO Alex, calciatore della COACHING SPORT ASD per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’Art. 22, commi 2 e 3 e dell’Art. 10, comma 6, del CGS, per aver preso parte alla gara del campionato Allievi A regionali Lombardia Coaching Sport/ASD Oltrepovoghera del 21.4.2018 in posizione irregolare; MERICO Dario, Dirigente accompagnatore della COACHING SPORT ASD, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: – BASSl Giuseppe Adamo, nella qualità di dirigente Bassi, dirigente accompagnatore e vice allenatore della squadra pulcini dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per avere tenuto in modo ripetuto un comportamento nei confronti di calciatori di età non superiore agli anni 10, non consono in ragione dell’affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportiva cui era deputato e , in particolare, per avere schernito pubblicamente il calciatore Gabriele Bianchi perchè sovrappeso e con evidenti difficoltà nella corsa, per avere reiteratamente e incomprensibilmente preteso e obbligato il giovane calciatore Pistone Gabriele a chiudere le docce degli spogliatoi, dopo avere richiesto agli altri calciatori di lasciarle aperte, anche se fosse già vestito e pronto per tornare a casa, per aver minacciato, in concorso con il dirigente allenatore Sig. Alessandro Serra, i calciatori Pistone Gabriele, Galleani Daniel, Menclossi Alessandro di metterli fuori squadra e , comunque di non farli più giocare, se avessero raccontato ai genitori quello che succedeva negli spogliatoi; – SERRA Alessandro, all’epoca dei fatti dirigente allenatore dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, responsabile tecnico della squadra pulcini, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per aver tenuto reiteratamente un comportamento di scherno, gravemente offensivo nei confronti di calciatori di età non superiore agli anni 10, utilizzando nei loro confronti un frasario non consono soprattutto in ragione dell’affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportivo cui era deputato e , in particolare, per avere schernito pubblicamente ii calciatore Gabriele Bianchi perchè sovrappeso e con evidenti difficoltà nella corsa, per essersi- rivolto pubblicamente al calciatore Pistone Gabriele le seguenti frasi : “”che faccia di cazzo che hai toglilo, grasso incapace di correre, faccia di merda, brutto obeso e cambia la faccia testa di minchia”, per essersi rivolto pubblicamente al calciatore Menclossi Alessandro, nel momento in cui commetteva qualche errore nelle fase gioco le seguenti frasi : “”fai schifo, sei un rincoglionito era meglio mettere in porta un cinesino “, per aver minacciato, in concorso con il dirigente Sig. Giuseppe Bassi, i calciatori Pistone Gabriele, Galleani Daniel, Menclossi Alessandro di metterli fuori squadra e , comunque di non farli più giocare, se avessero raccontato ai genitori quello che succedeva negli spogliatoi; – C.S. TREVIGLIESE ASD, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. SERRA Alessandro e BASSI Giuseppe Adamo.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: – BASSl Giuseppe Adamo, nella qualità di dirigente Bassi, dirigente accompagnatore e vice allenatore della squadra pulcini dello Cs Trevigliese Asd, nella stagione 2016/2017, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione 2016/2017 del 01/07/2016 del Settore Giovanile Scolastico, per avere tenuto in modo ripetuto un comportamento nei confronti di calciatori di età non superiore agli…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: ALBERTOTTI Giuseppe, Presidente della società ASD GS NIZZA, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS, per aver omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra ad allenatore abilitato nei ruoli del settore tecnico in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo l’incarico al sig. DOMENICHETTI Simone dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO soggetto privo della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di II categoria dilettanti, fatto accertato a partire dal 27.8.2017 sino al 15.4.2018; DOMENICHETTI Simone per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver preso parte a 26 gare nel periodo 27.8.2017 -15.4.2018, quale allenatore della prima squadra, senza la necessaria abilitazione; MORONI Camillo, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto due distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; PERNIGOTTI Celestino, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto due distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; FRANZOSI Antonio, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto 25 distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; RODOLICO Giovanni, dirigente della ASD GS NIZZA CALCIO, nella stagione sportiva 2017/2018 per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS per aver sottoscritto tre distinte di gara dove veniva impiegato quale allenatore DOMENICHETTI Simone, privo della necessaria abilitazione; ASD GS NIZZA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 24 settembre 2018 a carico di: ALBERTOTTI Giuseppe, Presidente della società ASD GS NIZZA, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 23, comma 1, NOIF e 44, comma 1, del Regolamento del SGS, per aver omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra ad allenatore abilitato nei ruoli del settore tecnico in possesso del titolo abilitativo di allenatore dilettante, conferendo l’incarico al sig. DOMENICHETTI Simone dirigente della ASD GS…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 15/11/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 26 settembre 2018 a carico di: CAPUTO Pasquale, per la violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. In relazione all’art. 3 cgs, comma 1, per aver commesso un atto di violenza nei confronti del calciatore MORSELLI Emiliano al termine dell’evento ASD CRESPI 2017 – R. CRESCENZAGO del 29.10.2017; MORSELLI Emiliano Gabriele, per la violazione di cui all’art. 1Bis, comma 1, del C.G.S. In relazione all’art. 15 dello stesso C.G.S. E art. 30 dello Statuto Federale per non avere richiesto l’autorizzazione ai componenti organi federali al fine di procedere in sede giudiziaria penale; società FCD REAL CRESCENZAGO e società ASD CRESPI 2017, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, ciascuna per quanto di rispettiva competenza in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati all’epoca dei fatti;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 26 settembre 2018 a carico di: CAPUTO Pasquale, per la violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. In relazione all’art. 3 cgs, comma 1, per aver commesso un atto di violenza nei confronti del calciatore MORSELLI Emiliano al termine dell’evento ASD CRESPI 2017 – R. CRESCENZAGO del 29.10.2017; MORSELLI Emiliano Gabriele, per la violazione di cui all’art. 1Bis, comma 1, del C.G.S. In relazione all’art. 15 dello stesso C.G.S. E art. 30 dello…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 18/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 giugno 2018 a carico di: – MAHI GODI JORDY MATT, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento al punto 2.5 del CU n. 1 del SGS FIGC stagione sportiva 2016-2017 per avere partecipato ad un torneo non autorizzato in data 8.6.2017
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 giugno 2018 a carico di: – MAHI GODI JORDY MATT, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento al punto 2.5 del CU n. 1 del SGS FIGC stagione sportiva 2016-2017 per avere partecipato ad un torneo non autorizzato in data 8.6.2017 Il Tribunale Federale Territoriale, letto l’atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, – preso atto che con atto…
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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 11/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 settembre 2018 a carico di: – MARINONI Angelo, nella qualità di dirigente per la Pol. Fenegrò all’epoca dei fatti, ed attualmente per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella stagione sportiva 2016-2017, svolto attività di proselitismo contattando genitori di giovani tesserati con la società U.S. Fulgor Appiano al fine di determinare un loro trasferimento per la successiva stagione alla Pol. Fenegrò; – SAIBENE Marco, all’epoca dei fatti Presidente dello Pol. Fenegrò, per rispondere della violazione violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per avere consentito e comunque non impedito che venisse reiteratamente svolta a vantaggio della sua società attività di proselitismo nei confronti di calciatori vincolati con altra società da parte dei Sigg.ri Riniti Giuseppe e Marinoni; – SASSl Fabio, tesserato per la Pol. Fenegrò la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, pur essendo tesserato per la società US. Fulgor Appiano nella stagione sportivo 2016-2017 all’epoca dei fatti, ha collaborato con i sig. Riniti Giuseppe e Marinoni Angelo per organizzare il provino nel periodo giugno-luglio 2017; – LIZZIO ERIK, calciatore tesserato per la Pol. Fenegrò della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all’art. 3, comma 1, per non essersi presentato senza giustificato motivo sebbene regolarmente convocato per il giorno 21/05/2018, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Marco Bellocari, come si evince dal verbale di mancata comparizione redatto dal Collaboratore della Procura Federale in pari data e anche dalla mail trasmessa da Sig. Marinoni Angelo in data 17.05.2018; – MANTI Daniele, calciatore tesserato per la Pol. Fenegrò, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 3, in relazione all’art. 3, comma 1, per non essersi presentato senza giustificato motivo sebbene regolarmente convocato per iI giorno 21/05/2018, innanzi al Collaboratore della Procura Federale avv. Marco Bellocari, come si evince dal verbale di mancata comparizione redatto dal Collaboratore della Procura Federale in pari data e anche dalla mail trasmessa da sig. Marinoni Angelo in data 17.05.2018; – POL. FENEGRO’, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti; – U.S. FULGOR APPIANO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. SASSI Fabio (dirigente) alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività di cui sopra.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 5 settembre 2018 a carico di: – MARINONI Angelo, nella qualità di dirigente per la Pol. Fenegrò all’epoca dei fatti, ed attualmente per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella stagione sportiva 2016-2017, svolto attività di proselitismo contattando genitori di giovani tesserati con la società U.S. Fulgor Appiano al fine di determinare un loro trasferimento per la successiva stagione alla Pol. Fenegrò; –…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 04/10/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 3 agosto 2018 a carico di: – PIAZZOLLA Ursula, Presidente della ACCADEMIA CALCIO MILANO, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile scolastico per avere organizzato nel mese di gennaio 2018 uno stage rivolto ai giovani calciatori tesserati e non di età compresa tra gli 11 ed i 18 anni, senza la necessaria autorizzazione degli organi competenti della FIGC; – ACCADEMIA CALCIO MILANO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS, del comportamento del proprio presidente;
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 3 agosto 2018 a carico di: – PIAZZOLLA Ursula, Presidente della ACCADEMIA CALCIO MILANO, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile scolastico per avere organizzato nel mese di gennaio 2018 uno stage rivolto ai giovani calciatori tesserati e non di età compresa tra gli 11 ed i 18 anni, senza la necessaria autorizzazione degli organi competenti della FIGC; – ACCADEMIA CALCIO MILANO, per…