Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 91/CGF Riunione del 31 gennaio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 225/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008 Impugnazione – istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Marca Trevigiana Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Napoli Calcio a 5/Marca Trevigiana Calcio del 29.12.2007 Massima: La sussistenza di sanzioni disciplinari, anche residue, per calciatori provenienti…
Calciatore la cui squalifica non risulta dal transfert internazionale, Massime
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• Anno: 2021