Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 50/CDN del 05 maggio 2008 n. 2 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania – C.U. n. 80 del 20.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria).Impugnazione – istanza: (237) – Reclamo della società Virtus Goti 97 avverso le decisioni merito gara Dugenta/Virtus Goti del 23.12.2007Massima: Il calciatore squalificato durante l’ultima gara della precedente stagione sportiva deve scontare la squalifica nella successiva stagione, per cui è in posizione irregolare fino a quando non sconta detta squalifica.…