LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 23 dicembre 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. GENOA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 23 dicembre 2008
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. ATALANTA
Soc. GENOA
Soc. JUVENTUS
Soc. LAZIO
Soc. LECCE
Soc. MILAN
Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Atalanta-Juventus sostenitori della Soc. Atalanta facevano esplodere un
petardo nel proprio settore;
nel corso della gara Chievo Verona-Genoa sostenitori della Soc. Genoa, facevano esplodere tre
petardi nel proprio settore;
nel corso della gara Atalanta-Juventus sostenitori della Soc. Juventus facevano esplodere un
petardo nel proprio settore e ne lanciavano un altro nel recinto di giuoco;
nel corso della gara Lazio-Palermo sostenitori della Soc. Lazio, accendevano due fumogeni nel
proprio settore;
nel corso della gara Lecce-Bologna sostenitori della Soc. Lecce, facevano esplodere alcuni
petardi nel proprio settore e ne lanciavano un altro nel recinto di giuoco;
nel corso della gara Milan-Udinese sostenitori della Soc. Milan lanciavano un petardo nel recinto
di giuoco e accendevano un fumogeno nel proprio settore;
nel corso della gara Lazio-Palermo sostenitori della Soc. Palermo, accendevano due fumogeni nel
proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.