LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 5 marzo 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOTIM CUP Soc. SAMPDORIASoc. LAZIO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 5 marzo 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOTIM CUP

Soc. SAMPDORIASoc. LAZIO

Il Giudice Sportivo

considerato che sostenitori della Soc. Lazio, come riferito dai collaboratori della Procura

federale, al 14° del secondo tempo, intonavano un coro costituente espressione di

discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori avversari;

rilevato che tali comportamenti devono ritenersi sanzionabili ex art. 11, n. 3 CGS;

preso atto altresì che altri sostenitori hanno chiaramente e contestualmente manifestato la propria

dissociazione da tale riprovevole comportamento, come riferito dai collaboratori della Procura

federale;

ricorrendo, pertanto, la condizione di non sanzionabilità prevista dall’art. 13, n. 1. lett. a) b) e d)

CGS;

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Lazio per il comportamento

dei suoi sostenitori in premessa indicato.

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