LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 23 dicembre 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. GENOA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 23 dicembre 2008

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Soc. ATALANTA

Soc. GENOA

Soc. JUVENTUS

Soc. LAZIO

Soc. LECCE

Soc. MILAN

Soc. PALERMO

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Atalanta-Juventus sostenitori della Soc. Atalanta facevano esplodere un

petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Chievo Verona-Genoa sostenitori della Soc. Genoa, facevano esplodere tre

petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Atalanta-Juventus sostenitori della Soc. Juventus facevano esplodere un

petardo nel proprio settore e ne lanciavano un altro nel recinto di giuoco;

nel corso della gara Lazio-Palermo sostenitori della Soc. Lazio, accendevano due fumogeni nel

proprio settore;

nel corso della gara Lecce-Bologna sostenitori della Soc. Lecce, facevano esplodere alcuni

petardi nel proprio settore e ne lanciavano un altro nel recinto di giuoco;

nel corso della gara Milan-Udinese sostenitori della Soc. Milan lanciavano un petardo nel recinto

di giuoco e accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Lazio-Palermo sostenitori della Soc. Palermo, accendevano due fumogeni nel

proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

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