LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 163 DEL 13 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. MODENA Soc. PISA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 163 DEL 13 gennaio 2009

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM

Soc. MODENA

Soc. PISA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Avellino-Modena sostenitori della Soc. Modena accendevano un fumogeno

nel proprio settore;

nel corso della gara Pisa-Rimini sostenitori della Soc. Pisa accendevano alcuni fumogeni nel

proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,

d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,

n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al

comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.

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