LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 163 DEL 13 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Soc. MODENA Soc. PISA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 163 DEL 13 gennaio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM
Soc. MODENA
Soc. PISA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Avellino-Modena sostenitori della Soc. Modena accendevano un fumogeno
nel proprio settore;
nel corso della gara Pisa-Rimini sostenitori della Soc. Pisa accendevano alcuni fumogeni nel
proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.